CCNL Tessili e Abbigliamento - Industria
Categoria Retributiva: Abbigliamento, Maglieria e Lana - Industria
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
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- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 gennaio 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 06/05/2025 - Decorrenza: 01/04/2024 - Scadenza: 31/03/2027
Ultimo aggiornamento
12 novembre 2024
Panoramica del Contratto
Settore Tessili Abbigliamento Moda
Parti Stipulanti
Confindustria Moda
Filctem Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture
Uiltec Uil
Unione Italiana Lavoratori Tessile
Energia e Chimica
Femca Cisl
Federazione Energia
Moda
Chimica e Affini
Smi
Sistema Moda Italia
Ugl Chimici Tessili
Unione Generale del Lavoro
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 1469,68 € | 1469,68 € |
| 2 | 1760,02 € | 1760,02 € |
| 2 S | 1799,17 € | 1799,17 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Tessili e Abbigliamento - Industria: Ipotesi di accordo 11/11/2024
In data 11 novembre 2024 SMI, Sistema Moda Italia e Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro p...
Tessili - Industria: minimi contrattuali Aziende terziste nel Mezzogiorno
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Orario di lavoro
Orario normale : la durata dell'orario contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana.
Orario turnisti 5 x 8: l'orario individuale di fatto è di 40 ore settimanali.
Orario turnisti 6 x 6: l'orario individuale di fatto è di 36 ore settimanali.
Orario lavatori a squadre: l'orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi compreso il riposo, la cui durata è di mezz'ora; l'orario ordinario contrattuale sarà ragguagliato a 40 ore, ivi compresa la mezz'ora giornaliera di riposo.
Lavoro straordinario
È considerato straordinario il lavoro prestato oltre l'orario contrattuale settimanale.
Limite annuale legale max: 250 ore.
Limite max aziendale: 160 ore per dipendente.
Per ogni ora straordinaria, l'azienda corrisponderà al lavoratore una quota oraria della retribuzione maggiorata delle seguenti percentuali:
- lavoro straordinario diurno prime 5 ore settimanali: 35%
- lavoro straordinario diurno per ore successive: 45%
- lavoro straordinario diurno per mezz'ora continuativamente prestata dai turnisti: 40%
- lavoro straordinario notturno: 56%
- lavoro straordinario notturno per mezz'ora continuativamente prestata dai turnisti: 61%
- lavoro straordinario festivo diurno: 61%
- lavoro straordinario festivo diurno mezz'ora continuativamente prestata dai turnisti: 67%
- lavoro straordinario festivo notturno: 66%
- lavoro straordinario festivo notturno per mezz'ora continuativamente prestata dai turnisti: 72%
Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili né tra loro, né con quelle previste per il lavoro festivo, domenicale e notturno e la maggiore assorbe la minore.
Ferie (Impiegati)
Impiegati
Nel corso di ogni anno feriale l'impiegato ha diritto a un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione di fatto, pari a:
- 4 settimane in caso di anzianità di servizio fino a 10 anni alla data di maturazione delle ferie;
- 4 settimane più un giorno lavorativo, in caso di anzianità di servizio da oltre 10 anni fino a 18 anni alla data di maturazione delle ferie;
- 5 settimane in caso di anzianità di servizio di oltre 18 anni alla data di maturazione delle ferie.
Mensilità Aggiuntive (Impiegati)
In occasione della ricorrenza natalizia verrà corrisposta all'intermedio ed all'impiegato una mensilità di retribuzione.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di anzianità di servizio nella azienda, considerando come mese intero la frazione non inferiore a due settimane.
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