CCNL Chimica Gomma Plastica e Vetro - Piccola Industria
Categoria Retributiva: Abrasivi - Piccola Industria
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
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Tabella in vigore dal
01 gennaio 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 25/07/2013 - Decorrenza: 01/01/2013 - Scadenza: 31/12/2015
Ultimo aggiornamento
09 aprile 2026
Panoramica del Contratto
Lavoratori dipendenti dalle piccole e medie industrie operanti nel settore Abrasivi.
Parti Stipulanti
Unionchimica Confapi
Unione Nazionale Piccola e Media Industria Chimica
Conciaria
Materie Plastiche
Gomma
Vetro
Ceramica e Prodotti Affini
Filctem Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture
Uiltec Uil
Unione Italiana Lavoratori Tessile
Energia e Chimica
Femca Cisl
Federazione Energia
Moda
Chimica e Affini
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| A1 | 2948,33 € | 2948,33 € |
| B1 | 2623,91 € | 2623,91 € |
| B2 | 2452,95 € | 2452,95 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Chimica Gomma Plastica e Vetro - Piccola Industria: Ratifica Ipotesi 23/02/2026
A seguito della firma dell’Ipotesi di Accordo del rinnovo del contratto UNIONCHIMCA CONFAPI del 23 febbraio 2026 e, dopo consultazione e voto certificato tra i lavoratori e le lavo...
Chimica - Piccola Industria: lavoro straordinario
Dalla data del 1° maggio 2026 la percentuali di maggiorazione per retribuire il lavoro prestato da oltre l'orario medio settimanale a 37,5 ore settimanali a 48 ore settimanali, è d...
Orario di lavoro
Lavoratori giornalieri e lavoratori turnisti 2 x 5 e 2 x 6: L'orario medio settimanale è pari a 38 ore, con assorbimento dei permessi per ex festività e della riduzione di orario.
L'orario di lavoro è fissato in 249 giornate annue, di 8 ore ciascuna, al lordo delle festività e delle ferie.
Turnisti 3 x 5 e 3 x 6 : L'orario medio settimanale è pari a 38 ore, con assorbimento dei permessi per ex festività e della riduzione di orario fatta eccezione per i turnisti che prestino la loro attività nel turno notturno (v. infra "Festività soppresse").
L'orario di lavoro è fissato in 249 giornate annue, di 8 ore ciascuna, al lordo delle festività e delle ferie.
Turnisti a ciclo continuo 3 x 7 e turnisti 2 x 7: l'orario di lavoro dei turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo che si svolgono su 3 turni per 7 giorni settimanali e dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni che si svolgono su due turni per 7 giorni settimanali, sarà pari a 232,5 giornate lavorative annue, di 8 ore ciascuna. La collocazione dei 28,5 giorni di riposo conseguenti (che comprendono sia i riposi a fronte delle festività, sia quelli per ex festività e per riduzione d'orario sia le ulteriori 6,5 giornate) sarà contrattata a livello aziendale, senza operare conguagli individuali tra i riposi in questione ed il numero delle festività lavorate.
Lavoro straordinario (Abrasivi)
Quadri: A fronte di prestazioni aggiuntive in giorno di sosta o in orario di lavoro notturno sarà corrisposto un trattamento economico pari a 1/50 o ad 1/25 di minimo tabellare della categoria e I.P.O. della posizione organizzativa di appartenenza a fronte di prestazioni di durata rispettivamente inferiore e pari o superiore a 1/2 giornata.
Inoltre, ai lavoratori quadri sarà corrisposto un importo pari al 30% della retribuzione relativa al numero di ore risultante dalla differenza tra 8 giornate di lavoro considerate pari a 64 ore e le ore di assenza dal lavoro effettuate nell'anno.
Infine, sarà corrisposto un importo pari al 30% della retribuzione relativa al numero di ore risultante dalla differenza tra 13 giornate di lavoro considerate pari a 104 ore e le ore di assenza dal lavoro effettuate nell'anno.
Per la disciplina generale dello straordinario: v. la voce "Lavoro straordinario"
Ferie
In caso di orario settimanale distribuito su 5 giorni, 5 giorni di ferie equivarranno a una settimana; identico rapporto si applicherà in caso di godimento di singole giornate.
In caso di distribuzione dell'orario normale di lavoro su un arco di più settimane, le ferie eventualmente godute dal lavoratore saranno conteggiate in base al particolare orario di lavoro fissato in azienda nello stesso periodo.
Ferme restando le ferie aggiuntive maturate al 31/12/2016 in relazione all'anzianità di servizio, a far data dal 01/01/2017 ciascuna fascia di anzianità agli effetti della suddetta maturazione viene incrementata di mesi 12; pertanto, i periodi di ferie saranno i seguenti:
Operai
- 4 settimane di calendario per anzianità fino a 16 anni compiuti;
- 4 settimane più 2 giorni di calendario per anzianità oltre 16 e fino a 19 anni compiuti;
- 5 settimane di calendario per anzianità oltre 19 anni compiuti.
Intermedi e impiegati
- 4 settimane di calendario per anzianità fino a 9 anni compiuti;
- 4 settimane più 2 giorni di calendario per anzianità oltre 9 e fino a 19 anni compiuti;
- 5 settimane di calendario per anzianità superiore a 19 anni.
Per i lavoratori turnisti a ciclo continuo, l'inizio del periodo feriale non potrà coincidere con un giorno di riposo.
Passaggio dalla qualifica operaia ad altra qualifica: l'anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica impiegatizia è considerata utile per il 50% della sua entità agli effetti delle ferie.
Mensilità Aggiuntive (Abrasivi)
Gratifica feriale: Nel corso del mese di luglio sarà corrisposta ai lavoratori una gratifica feriale nella misura del del 22% del totale di minimo ed I.P.O.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno (dal 1o luglio al 30 giugno), al lavoratore saranno concessi tanti dodicesimi della gratifica per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'impresa. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata come mese intero.
In aggiunta a quanto percepito a carico degli Istituti previdenziali e assistenziali verrà inoltre assicurato al lavoratore un trattamento integrativo a carico dell'impresa tale da garantire il 100% dei ratei di gratifica feriale afferenti a periodi di assenza dal lavoro per gravidanza, puerperio e malattia entro i limiti della conservazione del posto e, per l'infortunio, entro i limiti dei periodi in cui viene corrisposto il trattamento integrativo contrattualmente previsto a carico dell'impresa.
Tredicesima mensilità: v. voce "Mensilità aggiuntive"
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