Immagine contratto Chimica Gomma Plastica e Vetro - Piccola Industria

CCNL Chimica Gomma Plastica e Vetro - Piccola Industria

Categoria Retributiva: Abrasivi - Piccola Industria

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Tabella in vigore dal

01 gennaio 2026

Riferimento CCNL

CCNL del 25/07/2013 - Decorrenza: 01/01/2013 - Scadenza: 31/12/2015

Ultimo aggiornamento

24 febbraio 2026

Panoramica del Contratto

Lavoratori dipendenti dalle piccole e medie industrie operanti nel settore Abrasivi.

Parti Stipulanti

Unionchimica Confapi

Unione Nazionale Piccola e Media Industria Chimica

Conciaria

Materie Plastiche

Gomma

Vetro

Ceramica e Prodotti Affini

Filctem Cgil

Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture

Uiltec Uil

Unione Italiana Lavoratori Tessile

Energia e Chimica

Femca Cisl

Federazione Energia

Moda

Chimica e Affini

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2026
LivelloPaga BaseTotale
A12948,33 €2948,33 €
B12623,91 €2623,91 €
B22452,95 €2452,95 €

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Orario di lavoro

Lavoratori giornalieri e lavoratori turnisti 2 x 5 e 2 x 6:  L'orario medio settimanale è pari a 38 ore, con assorbimento dei permessi per ex festività e della riduzione di orario.

L'orario di lavoro è fissato in 249 giornate annue, di 8 ore ciascuna, al lordo delle festività e delle ferie.

Turnisti 3 x 5 e 3 x 6 : L'orario medio settimanale è pari a 38 ore, con assorbimento dei permessi per ex festività e della riduzione di orario fatta eccezione per i turnisti che prestino la loro attività nel turno notturno (v. infra "Festività soppresse").

L'orario di lavoro è fissato in 249 giornate annue, di 8 ore ciascuna, al lordo delle festività e delle ferie.

Turnisti a ciclo continuo 3 x 7 e turnisti 2 x 7: l'orario di lavoro dei turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo che si svolgono su 3 turni per 7 giorni settimanali e dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni che si svolgono su due turni per 7 giorni settimanali, sarà pari a 232,5 giornate lavorative annue, di 8 ore ciascuna. La collocazione dei 28,5 giorni di riposo conseguenti (che comprendono sia i riposi a fronte delle festività, sia quelli per ex festività e per riduzione d'orario sia le ulteriori 6,5 giornate) sarà contrattata a livello aziendale, senza operare conguagli individuali tra i riposi in questione ed il numero delle festività lavorate.

Lavoro straordinario

E' considerato lavoro eccedente quello compreso tra l'orario contrattuale e l'orario massimo di legge.

Le ore di lavoro eccedente (da 38 a 40 ore settimanali) verranno retribuite con la maggiorazione del 5%.

E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre la durata massima dell'orario normale di lavoro stabilita dalle norme di legge.

Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario sono le seguenti:

Operai:

- lavoro straordinario oltre 40 ore settimanali: 26%;
- lavoro straordinario oltre 48 ore settimanali: 30%;
- lavoro straordinario notturno: 55%;
- lavoro straordinario notturno oltre le 48 ore settimanali: 70%;
- lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore): 55%.

Intermedi e impiegati:

- lavoro straordinario da 41 a 44 ore settimanali: 26%;
- lavoro straordinario ore successive: 30%;
- lavoro straordinario notturno: 70%;
- lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore): 70%.

Tutte le maggiorazioni di cui sopra sono da computarsi sulla retribuzione di fatto.

Per il lavoro eccedente e straordinario dei Quadri: v. la voce "Lavoro straordinario (Abrasivi)"

Ferie

In caso di orario settimanale distribuito su 5 giorni, 5 giorni di ferie equivarranno a una settimana; identico rapporto si applicherà in caso di godimento di singole giornate.

In caso di distribuzione dell'orario normale di lavoro su un arco di più settimane, le ferie eventualmente godute dal lavoratore saranno conteggiate in base al particolare orario di lavoro fissato in azienda nello stesso periodo.

I periodi di ferie saranno i seguenti:

Operai

  • 4 settimane di calendario per anzianità fino a 15 anni compiuti;
  • 4 settimane più 2 giorni di calendario per anzianità oltre 15 e fino a 18 anni compiuti;
  • 5 settimane di calendario per anzianità oltre 18 anni compiuti.

Intermedi e impiegati

  • 4 settimane di calendario per anzianità fino a 8 anni compiuti;
  • 4 settimane più 2 giorni di calendario per anzianità oltre 8 e fino a 18 anni compiuti;
  • 5 settimane di calendario per anzianità superiore a 18 anni.

Per i lavoratori turnisti a ciclo continuo, l'inizio del periodo feriale non potrà coincidere con un giorno di riposo.

Passaggio dalla qualifica operaia ad altra qualifica: l'anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica impiegatizia è considerata utile per il 50% della sua entità agli effetti delle ferie.

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima mensilità: L'impresa è tenuta a corrispondere al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una 13a mensilità di importo pari alla retribuzione globale mensile di fatto percepita dal lavoratore stesso.

Le corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'impresa, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

Agli effetti della 13a mensilità sarà aggiunta alla retribuzione da porsi a base del calcolo, nella misura di un terzo del suo ammontare, esclusivamente la percentuale di maggiorazione per lavoro notturno feriale e domenicale compreso in turni avvicendati a ciclo continuo.

Gratifica feriale: v. voce "Mensilità aggiuntive (Abrasivi)"

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