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CCNL Chimica Gomma Plastica e Vetro - Piccola Industria

Categoria Retributiva: Abrasivi - Piccola Industria

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Tabella in vigore dal

01 gennaio 2026

Riferimento CCNL

CCNL del 25/07/2013 - Decorrenza: 01/01/2013 - Scadenza: 31/12/2015

Ultimo aggiornamento

09 aprile 2026

Panoramica del Contratto

Lavoratori dipendenti dalle piccole e medie industrie operanti nel settore Abrasivi.

Parti Stipulanti

Unionchimica Confapi

Unione Nazionale Piccola e Media Industria Chimica

Conciaria

Materie Plastiche

Gomma

Vetro

Ceramica e Prodotti Affini

Filctem Cgil

Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture

Uiltec Uil

Unione Italiana Lavoratori Tessile

Energia e Chimica

Femca Cisl

Federazione Energia

Moda

Chimica e Affini

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2026
LivelloPaga BaseTotale
A12948,33 €2948,33 €
B12623,91 €2623,91 €
B22452,95 €2452,95 €

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Orario di lavoro

Lavoratori giornalieri e lavoratori turnisti 2 x 5 e 2 x 6:  L'orario medio settimanale è pari a 38 ore, con assorbimento dei permessi per ex festività e della riduzione di orario.

L'orario di lavoro è fissato in 249 giornate annue, di 8 ore ciascuna, al lordo delle festività e delle ferie.

Turnisti 3 x 5 e 3 x 6 : L'orario medio settimanale è pari a 38 ore, con assorbimento dei permessi per ex festività e della riduzione di orario fatta eccezione per i turnisti che prestino la loro attività nel turno notturno (v. infra "Festività soppresse").

L'orario di lavoro è fissato in 249 giornate annue, di 8 ore ciascuna, al lordo delle festività e delle ferie.

Turnisti a ciclo continuo 3 x 7 e turnisti 2 x 7: l'orario di lavoro dei turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo che si svolgono su 3 turni per 7 giorni settimanali e dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni che si svolgono su due turni per 7 giorni settimanali, sarà pari a 232,5 giornate lavorative annue, di 8 ore ciascuna. La collocazione dei 28,5 giorni di riposo conseguenti (che comprendono sia i riposi a fronte delle festività, sia quelli per ex festività e per riduzione d'orario sia le ulteriori 6,5 giornate) sarà contrattata a livello aziendale, senza operare conguagli individuali tra i riposi in questione ed il numero delle festività lavorate.

Lavoro straordinario (Abrasivi)

Quadri: A fronte di prestazioni aggiuntive in giorno di sosta o in orario di lavoro notturno sarà corrisposto un trattamento economico pari a 1/50 o ad 1/25 di minimo tabellare della categoria e I.P.O. della posizione organizzativa di appartenenza a fronte di prestazioni di durata rispettivamente inferiore e pari o superiore a 1/2 giornata.

Inoltre, ai lavoratori quadri sarà corrisposto un importo pari al 30% della retribuzione relativa al numero di ore risultante dalla differenza tra 8 giornate di lavoro considerate pari a 64 ore e le ore di assenza dal lavoro effettuate nell'anno.

Infine, sarà corrisposto un importo pari al 30% della retribuzione relativa al numero di ore risultante dalla differenza tra 13 giornate di lavoro considerate pari a 104 ore e le ore di assenza dal lavoro effettuate nell'anno.

Per la disciplina generale dello straordinario: v. la voce "Lavoro straordinario"

Ferie

In caso di orario settimanale distribuito su 5 giorni, 5 giorni di ferie equivarranno a una settimana; identico rapporto si applicherà in caso di godimento di singole giornate.

In caso di distribuzione dell'orario normale di lavoro su un arco di più settimane, le ferie eventualmente godute dal lavoratore saranno conteggiate in base al particolare orario di lavoro fissato in azienda nello stesso periodo.

Ferme restando le ferie aggiuntive maturate al 31/12/2016 in relazione all'anzianità di servizio, a far data dal 01/01/2017 ciascuna fascia di anzianità agli effetti della suddetta maturazione viene incrementata di mesi 12; pertanto, i periodi di ferie saranno i seguenti:

Operai

  • 4 settimane di calendario per anzianità fino a 16 anni compiuti;
  • 4 settimane più 2 giorni di calendario per anzianità oltre 16 e fino a 19 anni compiuti;
  • 5 settimane di calendario per anzianità oltre 19 anni compiuti.

Intermedi e impiegati

  • 4 settimane di calendario per anzianità fino a 9 anni compiuti;
  • 4 settimane più 2 giorni di calendario per anzianità oltre 9 e fino a 19 anni compiuti;
  • 5 settimane di calendario per anzianità superiore a 19 anni.

Per i lavoratori turnisti a ciclo continuo, l'inizio del periodo feriale non potrà coincidere con un giorno di riposo.

Passaggio dalla qualifica operaia ad altra qualifica: l'anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica impiegatizia è considerata utile per il 50% della sua entità agli effetti delle ferie.

Mensilità Aggiuntive (Abrasivi)

Gratifica feriale: Nel corso del mese di luglio sarà corrisposta ai lavoratori una gratifica feriale nella misura del  del 22% del totale di minimo ed I.P.O.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno (dal 1o luglio al 30 giugno), al lavoratore saranno concessi tanti dodicesimi della gratifica per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'impresa. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata come mese intero.

In aggiunta a quanto percepito a carico degli Istituti previdenziali e assistenziali verrà inoltre assicurato al lavoratore un trattamento integrativo a carico dell'impresa tale da garantire il 100% dei ratei di gratifica feriale afferenti a periodi di assenza dal lavoro per gravidanza, puerperio e malattia entro i limiti della conservazione del posto e, per l'infortunio, entro i limiti dei periodi in cui viene corrisposto il trattamento integrativo contrattualmente previsto a carico dell'impresa.

Tredicesima mensilità: v. voce "Mensilità aggiuntive"

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