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CCNL Acconciatura ed Estetica

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Tabella in vigore dal

01 gennaio 2026

Riferimento CCNL

CCNL del 03/10/2011 - Decorrenza: 01/12/2011 - Scadenza: 31/12/2012

Ultimo aggiornamento

04 luglio 2024

Panoramica del Contratto

Dipendenti dalle imprese di acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere

Parti Stipulanti

Uiltucs Uil

Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi

Claai

Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane

Cna Benessere e Sanità

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Fisascat Cisl

Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo

Confartigianato Acconciatori

Filcams Cgil

Federazione italiana lavoratori commercio turismo e servizi

Casartigiani

Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani

Confartigianato Estetica

Cna Artistico e tradizionale

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Federnas

Federazione nazionale acconciatori per signora

Unanem

Unione nazionale acconciatori maschili e misti

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2026
LivelloPaga BaseTotale
11699,67 €1699,67 €
21552,68 €1552,68 €
31472,00 €1472,00 €

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Orario di lavoro

Per tutti i lavoratori la durata normale dell'orario di lavoro è di 40 ore settimanali.

Lavoro straordinario

È considerato straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro eseguito oltre le 40 ore settimanali.

Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione oraria:

lavoro straordinario: 25%
lavoro straordinario notturno/festivo: 50%
Le percentuali di maggiorazione di cui al precedente comma non sono cumulabili tra loro, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Ferie

Con decorrenza dal 1º gennaio 1980 e dal 1º giorno di ferie dell'anno stesso, le medesime vengono fissate nella misura di 28 giorni di calendario, così distribuiti:

- 20 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su cinque giornate (settimana corta);

- 24 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su sei giornate.

Il lavoratore che ha un'anzianità di servizio superiore a 5 anni, maturata senza soluzione di continuità, ha diritto ad un periodo di ferie annuali pari a 30 giorni di calendario così distribuiti:

- 22 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su cinque giornate (settimana corta);
- 26 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su sei giornate.

Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver ancora compiuto un anno di servizio, spetterà un dodicesimo delle ferie stesse per ogni mese di servizio compiuto.

Mensilità Aggiuntive

E' prevista la corresponsione della tredicesima mensilità in occasione della ricorrenza natalizia, nella misura di una mensilità di retribuzione globale, frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all'anno (la frazione di mese superiore a 15 giorni si considera come mese intero).

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