CCNL Turismo (Confsal - Conflavoro)
Categoria Retributiva: Alberghi - Campeggi - Porti (Confsal - Conflavoro)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/06/2025
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 giugno 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 18/06/2024 - Decorrenza: 01/06/2024 - Scadenza: 31/05/2027
Ultimo aggiornamento
03 luglio 2024
Panoramica del Contratto
Alberghi; Complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta; Porti e approdi turistici.
Parti Stipulanti
Confsal Fisals
Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri
Fesica Confsal
Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato
Conflavoro Pmi
Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese
Confsal
Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| QA | 2401,55 € | 2401,55 € |
| QB | 2223,35 € | 2223,35 € |
| 1 | 2071,55 € | 2071,55 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Turismo (Confsal - Conflavoro): ccnl 18/06/2024
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P. Esercizi minori - Stab. Balneari minori (Confsal - Conflavoro): Aggiornamento minimi contrattuali
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Orario di lavoro
La durata normale del lavoro effettivo è fissata in quaranta ore settimanali suddivise di norma in cinque giornate e mezza.
Lavoro straordinario
Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale sono considerate lavoro straordinario.
In caso di utilizzo dell'istituto della flessibilità/multiperiodicità dell'orario di lavoro, il lavoro straordinario decorre soltanto al superamento della media oraria calcolata "a consuntivo" in base all'articolazione dell'orario.
Le maggiorazioni sono comprensive della loro eventuale incidenza sui vari istituti contrattuali e di legge e non sono computabili ai fini di tali istituti, salvo quanto diversamente ed espressamente disposto.
Tali maggiorazioni non sono cumulabili fra di loro, per cui quella maggiore assorbe la minore.
Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della retribuzione di fatto:
a. lavoro straordinario diurno 30%
b. lavoro straordinario notturno 60%
Ferie
Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 4 settimane.
Durante il periodo di ferie decorre la normale retribuzione di fatto.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva delle ferie deve essere calcolata dividendo per 26 la retribuzione mensile di fatto, considerando i mesi interi o le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni di servizio prestati e le giornate di ferie godute.
Mensilità Aggiuntive
Tredicesima: In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, l'azienda dovrà corrispondere al personale dipendente a titolo di tredicesima un importo pari ad 1 mensilità della retribuzione in atto.
Ai fini del computo della 13a mensilità, ogni dodicesimo viene calcolato sulla base della retribuzione di fatto spettante all'atto della corresponsione.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi interi o le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni di servizio prestati.
I periodi di congedo di maternità e paternità (alternativo e obbligatorio) nonché i periodi di congedo parentale devono essere computati ai fini dell'integrale maturazione e corresponsione della tredicesima.
Quattordicesima: In coincidenza con la mensilità di giugno e di ogni anno, l'azienda dovrà corrispondere al personale dipendente a titolo di quattordicesima un importo pari ad 1 mensilità della retribuzione in atto.
Ai fini del computo della 14a mensilità, ogni dodicesimo viene calcolato sulla base della normale retribuzione spettante all'atto della corresponsione.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi interi o le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni di servizio prestati.
I periodi di congedo di maternità e paternità (alternativo e obbligatorio) ed i periodi di congedo parentale devono essere computati ai fini dell'integrale maturazione e corresponsione della quattordicesima.
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