Immagine contratto Turismo (Confsal - Conflavoro)

CCNL Turismo (Confsal - Conflavoro)

Categoria Retributiva: Alberghi minori (Confsal - Conflavoro)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

  • Tabelle retributive aggiornate al 01/06/2025
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Tabella in vigore dal

01 giugno 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 18/06/2024 - Decorrenza: 01/06/2024 - Scadenza: 31/05/2027

Ultimo aggiornamento

03 luglio 2024

Panoramica del Contratto

Aziende Alberghiere minori

Parti Stipulanti

Confsal Fisals

Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri

Fesica Confsal

Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato

Conflavoro Pmi

Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese

Confsal

Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/06/2025
LivelloPaga BaseTotale
QA2394,35 €2394,35 €
QB2217,05 €2217,05 €
12064,70 €2064,70 €

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Orario di lavoro

La durata normale del lavoro effettivo è fissata in quaranta ore settimanali suddivise di norma in cinque giornate e mezza.

 

Lavoro straordinario

Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale sono considerate lavoro straordinario.

Le prestazioni lavorative straordinarie saranno remunerate con la quota oraria della normale retribuzione maggiorata delle percentuali sotto indicate:

a. lavoro straordinario diurno 20%

b. lavoro straordinario notturno 48%

Ferie

Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 4 settimane.

Durante il periodo di ferie decorre la normale retribuzione di fatto.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva delle ferie deve essere calcolata dividendo per 26 la retribuzione mensile di fatto, considerando i mesi interi o le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni di servizio prestati e le giornate di ferie godute.

Mensilità Aggiuntive

L'azienda corrisponderà al personale dipendente rispettivamente a titolo di tredicesima e di quattordicesima un importo pari ad 1 mensilità della normale retribuzione in coincidenza con il periodo natalizio ed il periodo feriale.

In quest'ultimo caso la quattordicesima sarà corrisposta con la retribuzione del mese dì luglio e sarà pari ad 1 mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ogni anno.

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