CCNL Alimentari - Artigianato (Confsal - Unilavoro)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/12/2023
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 dicembre 2023
Riferimento CCNL
CCNL del 06/12/2023 - Decorrenza: 07/12/2023 - Scadenza: 06/12/2028
Panoramica del Contratto
Imprese artigiane del settore alimentare
Parti Stipulanti
Unilavoro Pmi
Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese
Confsal Fisals
Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1S | 2137,07 € | 2137,07 € |
| 1 | 1918,75 € | 1918,75 € |
| 2 | 1756,53 € | 1756,53 € |
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Orario di lavoro
L'orario di lavoro è fissato in 8 ore giornaliere e/o 40 settimanali.
Nel caso in cui la distribuzione dell'orario settimanale sia articolato in 6 giorni l'orario giornaliero è di 6 ore e 40 minuti.
Turnisti: l'orario per il 3o turno è di 36 ore settimanali a parità di retribuzione.
Lavoro straordinario
È considerato straordinario il lavoro eseguito oltre le 8 ore giornaliere (6 ore e 40 minuti se il lavoro è svolto nell'arco di 6 giornate settimanali), o l'orario giornaliero stabilito o le 40 ore settimanali.
Maggiorazioni: in aggiunta alla normale retribuzione, da calcolarsi sulla retribuzione tabellare oraria (non sono cumulabili, la maggiore assorbe la minore):
- lavoro straordinario diurno: 30%;
- lavoro straordinario notturno (compreso e non compreso in turni avvicendati): 50%;
- lavoro straordinario festivo e domenicale: 60%;
- lavoro straordinario festivo notturno: 60%.
Ferie
I lavoratori hanno diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie con la retribuzione commisurata all'orario contrattuale pari a 173 ore.
Per gli apprendisti di età non superiore a 16 anni, la durata delle ferie non dovrà essere inferiore a 30 giorni.
Per tutti gli istituti contrattuali che maturano in ragione d'anno, in caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, al lavoratore saranno corrisposti tanti dodicesimi dei predetti istituti per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa. A tal fine le frazioni di mese, pari o superiori a 15 giorni, daranno luogo alla maturazione di 1/12.
Mensilità Aggiuntive
Ai lavoratori considerati in servizio l'azienda corrisponderà per ciascun anno, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità pari alla retribuzione normale mensile di fatto.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata a questi effetti mese intero.
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