CCNL Alimentari - Piccola Industria
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2026
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 gennaio 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 12/07/2021 - Decorrenza: 01/07/2020 - Scadenza: 30/06/2024
Ultimo aggiornamento
11 giugno 2025
Panoramica del Contratto
Aziende industriali produttrici e trasformatrici di alimenti destinati all'uomo od alla specie animale.
Parti Stipulanti
Uila Uil
Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari
Unionalimentari
Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Alimentare
Flai Cgil
Federazione Lavoratori Agroindustria
Fai Cisl
Federazione Agricola Alimentare Ambientale E Industriale
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 2770,86 € | 3325,61 € |
| 2 | 2409,42 € | 2957,32 € |
| 3 | 1987,80 € | 2527,71 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Alimentari - Piccola Industria: Verbale di rettifica 06.06.2025
In data 6 giugno 2025, Unionalimentari - Confapi e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, procedono con il verbale di rettifica della tabella degli aumenti di cui al settore panificazione ...
Alimentari - Piccola Industria: Aggiornamento minimi contrattuali
ALIMENTARI - PICCOLA INDUSTRIA Alimentari - Piccola Industria Minimi in vigore dal 01/01/2026 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma Q € 2870,86 € 546,43 € 10,33 ...
Orario di lavoro
Ai soli fini contrattuali la durata settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in 40 ore.
L'orario settimanale di lavoro sarà di norma concentrato su 5 giorni.
La prestazione normale dei lavoratori giornalieri non inseriti in turni e non discontinui è fissata in 39 ore settimanali su base annua, a tale fine utilizzando il monte ore annuo di riduzione dell'orario di lavoro in ragione di un ora per ciascuna settimana con prestazione di 39 ore.
Da tali regimi di orario sono esclusi i Quadri e le figure professionali cui siano riconosciute mansioni direttive.
Lavoro straordinario
È considerato straordinario il lavoro prestato oltre la quarantesima ora settimanale (ad eccezione dei casi in cui vengano utilizzati orari come media su periodi plurisettimanali e la flessibilità della prestazione, con compensazione su cicli plurisettimanali).
La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
Limiti: non potrà superare le 15 ore settimanali.
Base di computo: quota oraria di retribuzione ottenuta dividendo per 173 la retribuzione normale mensile di fatto (e cioè minimo tabellare, indennità di contingenza, eventuali scatti di anzianità; eventuale superminimo individuale).
Per il lavoro straordinario sono dovute, oltre alla normale retribuzione, le maggiorazioni riportate di seguito:
Carni - Dolciari - Alimenti zootecnici - Lattiero-Caseari - Prodotti da forno
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno: 45%
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore): 60%
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriali notturno: 50%
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22: 45%
Vini e liquori
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali: 45%
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore)
- Operai: 60%
- Impiegati ed intermedi: 90%
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriali notturno
- Operai: 50%
- Impiegati ed intermedi: 70%
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22: 40%
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore):
- Operai: -
- Impiegati ed intermedi: 100%
Acqua e bevande gassate
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno: 45%
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore)
- Operai: 45%
- Impiegati ed intermedi: 80%
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali notturno (feriale)
- Operai: 40%
- Impiegati ed intermedi: 60%
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo e notturno (oltre le 8 ore)
- Operai: 30%
- Impiegati ed intermedi: -
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore)
- Operai: 85%
- Impiegati ed intermedi: -
Acque minerali e bibite in acque minerali
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno: 45%
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore)
- Operai ed intermedi: 60%
- Impiegati: 90%
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno
- Operai ed intermedi: 48%
- Impiegati: 65%
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22: 42%
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore)
- Operai ed intermedi: -
- Impiegati: 100%
Distillatori
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali: 45%
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore): 60%
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale a turno: 60%
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo e notturno (olre le 8 ore) 60%
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali notturno
- Operai: 40%
- Impiegati: -
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali non compreso in turni
- Operai: 35%
- Impiegati: -
Birra e malto
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno: 45%
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore)
- Operai ed intermedi: 60%
- impiegati: 90%
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriali notturno
- Operai ed intermedi: 50%
- impiegati: 65%
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22: 45%
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore)
- Operai ed intermedi: -
- Impiegati: 100%
Conserve vegetali
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno: 45%
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore)
- Operai: 60%
- Impiegati ed intermedi: 65%
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali notturno: 50%
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22: 40%
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore)
- Operai: -
- Impiegati ed intermedi: 70%
Industrie alimentari varie
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno: 45%
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore)
- Operai ed intermedi: 60%
- Impiegati: 90%
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali notturno
- Operai ed intermedi: 60%
- Impiegati: 65%
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22
- Operai ed intermedi: 50%
- Impiegati: -
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore)
- Operai ed intermedi: -
- Impiegati: 100%
Industrie risiera
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno: 45%
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore)
- Operai ed intermedi: 60%
- Impiegati: 90%
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno
- Operai ed intermedi: 55%
- Impiegati: 65%
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22: 35%
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore)
- Operai ed intermedi: 60%
- Impiegati: 100%
Mugnai e pastai
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno: 45%
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore)
- Operai ed intermedi: 55%
- Impiegati: 90%
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali notturno
- Operai ed intermedi: 50%
- Impiegati: -
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno
- Operai ed intermedi: -
- Impiegati: 65%
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore)
- Operai ed intermedi: -
- Impiegati: 100%
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22:
- Operai ed intermedi: 30% (solo operai con decorrenza 01.07.2016 ex Ccnl 16.09.2016)
- Impiegati: -
Conserve ittiche
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno: 45%
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore)
- Operai ed intermedi: 50%
- Impiegati: 65%
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno
- Operai ed intermedi: 45%
- Impiegati: 50%
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22
- Operai ed intermedi: 35%
- Impiegati: -
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali notturno (oltre le 8 ore)
- Operai ed intermedi: -
- Impiegati: 70%
Settore macellazione e lavorazione delle specie avicole
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno: 45%
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore): 90%
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno: 65%
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno: 100%
- Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22: 45%.
Tali maggiorazioni, in quanto comprensive della loro eventuale incidenza sui vari istituti contrattuali e di legge, non sono computabili ai fini di tali istituti.
Per i lavoratori Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia per lavoro supplementare si intende quello prestato oltre il loro orario normale contrattuale. Le ore prestate oltre le 48 settimanali saranno compensate con la retribuzione normale di fatto maggiorata del 15%.
Ferie
I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito pari a:
- 22 gg. lavorativi: (173 ore ai fini della mensilizzazione) in caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni;
- 26 gg. lavorativi (173 ore ai fini della mensilizzazione): in caso di distribuzione dell'orario settimanale su 6 giorni;
- 22 gg. lavorativi (173 ore ai fini della mensilizzazione) per i VV. o PP. sia nel caso di prestazione lavorativa distribuita su 5 giornate intere o 4 quattro giornate intere e 2 mezze giornate;
- 26 gg. lavorativi (173 ore ai fini della mensilizzazione) per i il VV. o PP. nel caso di prestazione lavorativa distribuita su 6 giornate.
Le ferie coincidenti con la prevista mezza giornata di prestazione sarà calcolata in ragione di mezza giornata di ferie.
Mensilità Aggiuntive
Tredicesima mensilità: ai lavoratori considerati in servizio l'azienda corrisponderà per ciascun anno, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità pari alla retribuzione normale mensile di fatto.
Quattordicesima mensilità: con la retribuzione del mese di giugno di ogni anno l'azienda corrisponderà ai lavoratori considerati in servizio una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione normale mensile di fatto.
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