CCNL Amministratori di Condominio (Cisal - Saci)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2026
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 gennaio 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 16/07/2022 - Decorrenza: 01/07/2022 - Scadenza: 30/05/2025
Ultimo aggiornamento
23 dicembre 2025
Panoramica del Contratto
Studi professionali che amministrano condomini o immobili società di servizi integrati alla proprietà immobiliare
Parti Stipulanti
Cisal Terziario
Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio
Servizi
Terziario e Turismo
Anaci
Associazione Nazionale Amministratori Condominiali
Saci
Sindacato Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| Q | 2390,22 € | 2390,22 € |
| A1 | 2071,53 € | 2071,53 € |
| A2 | 1859,06 € | 1859,06 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Amministratori di Condominio (Cisal - Saci): Accordo di rinnovo 12/12/2025
Il 12 dicembre 2025 Anaci, Saci con Cisal Terziario hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti degli Studi Professionali che amministrano condomini e Società di Servizi Integrati all...
Amministratori di Condominio (Cisal - Saci): Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile (R.T.M.C.M.)
R.M.C.T.M. 1° Gennaio 2026 (oltre le altre voci maturate dal Lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.) * Regione Quad. A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 Lombardia 2.959,09 2.596,...
Orario di lavoro
Il normale orario di lavoro è stabilito in 40 ore ordinarie settimanali distribuite su 5 o 6 giorni alla settimana.
Lavoratori discontinui: l'orario di lavoro ordinario settimanale potrà essere compreso tra 40 e 45 ore.
Turnisti 6+1+1 a copertura H24: il normale orario medio di lavoro settimanale è stabilito in 42 ore ordinarie, distribuito in modo "plurisettimanale" su cicli di 8 giorni
Lavoro straordinario (Personale direttivo)
Personale non soggetto a limitazioni d'orario: La componente parametrica del personale direttivo già comprende la retribuzione di eventuale lavoro supplementare o straordinario effettuato nei giorni lavorativi e nei limiti della normalità (massimo 22 ore mensili).
Il lavoro straordinario eccedente i predetti limiti o svolto nei giorni di riposo o di festività settimanale, dovrà essere distintamente retribuito con le maggiorazioni contrattuali, salvo che nel contratto individuale d'assunzione sia stata prevista una sua specifica voce di forfetizzazione. In alternativa al pagamento dovuto, l'Azienda, all'atto della richiesta della prestazione di lavoro straordinario, potrà concordarne la sua compensazione, alle condizioni previste dal presente CCNL, con riposo o l'accredito nella Banca delle Ore.
Ferie
Il Lavoratore dipendente con orario ordinario medio di lavoro pari a 40 ore settimanali matura, per ciascun mese a tempo pieno lavorato, un rateo di 13,33ore di ferie, corrispondenti a 160 ore di ferie annuali, 28 giornate di calendario o a 4 settimane, sempre di calendario.
Per la maturazione del rateo mensile di ferie le frazioni di mese superiori a 14 giorni si considerano come mese intero.
Quale eccezione al divieto di monetizzazione delle ferie, a domanda del Lavoratore e con accordo dell'Azienda, in via eccezionale, potranno essere liquidati, con l'indennità sostitutiva corrente maggiorata del 30% quale risarcimento per il mancato godimento delle ferie, i saldi di ferie non godute che siano state maturate dal dipendente oltre il secondo anno solare precedente.
Turnisti 6+1+1: per garantire 28 giorni solari di ferie vi è un fabbisogno di 168 ore. Pertanto, il rateo mensile di ferie maturato sarà di 14 ore.
Durante il periodo di ferie spetta al Lavoratore anche l'Indennità Mensile 6 +1+ 1.
Mensilità Aggiuntive
In occasione della ricorrenza natalizia, l'Azienda corrisponderà al Lavoratore una gratifica o tredicesima mensilità di importo pari ad una Retribuzione Individuale Mensile.
Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, la tredicesima mensilità sarà dovuta nella misura di un dodicesimo del suo valore normale per ogni mese di servizio prestato. A tal fine, le frazioni di mese che superano i 14 giorni saranno considerate mese intero.
In caso di trasformazione del rapporto nel corso dell'anno da tempo pieno a tempo parziale e/o viceversa, la Tredicesima mensilità sarà determinata dalla somma dei ratei mensilmente maturati a tempo pieno e a tempo parziale.
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