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CCNL Aziende autonome dello Stato

Categoria Retributiva: ANAS - Ente Nazionale per le Strade

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 marzo 2026

Riferimento CCNL

CCNL del 26/05/2004

Ultimo aggiornamento

26 gennaio 2026

Panoramica del Contratto

Dipendenti dell'ANAS.

Parti Stipulanti

Ugl Viabilità e Logistica

Unione Generale del Lavoro

Fit Cisl

Federazione Italiana Trasporti

Uilpa Anas

Unione italiana lavoratori Anas

Sada Fast Confsal

Sindacato Autonomo Dipendenti Anas

Filt Cgil

Federazione Italiana Lavoratori Trasporti

Snala Cisal

Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Anas

Anas

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/03/2026
LivelloPaga BaseTotale
A3212,69 €3776,47 €
A12677,25 €3233,02 €
B2275,69 €2817,80 €

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Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali articolate di norma in 6 e/o in 5 giorni in relazione alle esigenze tecnico-produttive.

Lavoro straordinario

I compensi per lavoro straordinario sono determinati maggiorando la retribuzione oraria per le seguenti percentuali:

- diurno feriale: 30%;

- notturno feriale: 50%;

- diurno festivo: 65%;

- notturno festivo: 85%.

Ferie

Al dipendente assunto prima del 1 gennaio 2003 spetta, a cominciare dall’anno solare successivo a quello di assunzione, un periodo annuale di ferie della durata di 34 o 30 giorni lavorativi, a seconda che la prestazione lavorativa sia resa rispettivamente su 6 o 5 giorni.

Il personale turnista ha diritto a 26 giorni di ferie, che vanno riproporzionati ai periodi di effettiva turnazione nell’anno.

Al dipendente assunto dopo il 1 gennaio 2003 spetta, a cominciare dall’anno solare successivo a quello di assunzione, un periodo annuale di ferie così come segue, a seconda che la prestazione lavorativa sia resa rispettivamente su 6 o 5 giorni:

a. 24 o 22 giorni fino a 8 anni di servizio:

b. 27 o 25 giorni da 8 a 15 anni di servizio;

c. 34 o 30 giorni oltre i 15 anni di servizio.

I suddetti periodi di ferie assorbono e sostituiscono due dei giorni ex lege n. 937/1977 convenzionalmente riconosciuti nel precedente CCNL.

Mensilità Aggiuntive

Entro il 20 dicembre di ciascun anno la Società corrisponde ai dipendenti una tredicesima mensilità di importo pari alla retribuzione mensile in godimento dal giorno 1° dello stesso mese, costituita dalla retribuzione individuale minima tabellare, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla indennità integrativa speciale (contingenza) in godimento, dall'arricchimento esperienza professionale e dall'elemento distintivo della retribuzione.

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