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CCNL Assicurazioni - Agenzie in Gestione Libera

Categoria Retributiva: Assicurazioni - Agenzie in Gestione Libera (dal 01.01.01)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

  • Tabelle retributive aggiornate al 01/06/2024
  • Livelli, scatti e indennità
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Tabella in vigore dal

01 giugno 2024

Riferimento CCNL

CCNL del 13/01/2025 - Decorrenza: 13/01/2025 - Scadenza: 30/06/2026

Ultimo aggiornamento

29 aprile 2025

Panoramica del Contratto

Dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera

Parti Stipulanti

Uilca Uil

Unione italiana lavoratori Credito

Esattorie e Assicurazioni

Fisac Cgil

Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito

Anapa

Associazione Agenti Professionisti di Assicurazione Rete ImpresAgenzia

First Cisl

Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/06/2024
LivelloPaga BaseTotale
Area A/1 - liv.61992,31 €1992,31 €
Area B/3 - liv.51738,73 €1738,73 €
Area B /2 - liv.41607,62 €1607,62 €

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Orario di lavoro

L'orario di lavoro è fissato in 37 ore e 30 minuti settimanali per tutto il personale.

Le ore di lavoro settimanali sono distribuite in 5 giorni, dal lunedì al venerdì.

Lavoro straordinario

Le prestazioni per lavoro straordinario saranno compensate con la retribuzione oraria maggiorata delle seguenti percentuali:

- 25% per lavoro straordinario diurno feriale;
- 50% per lavoro straordinario domenicale, festivo e/o di giornata non lavorativa, sabato, semifestivo e notturno
(si intende per notturno il lavoro effettuato dopo le ore 21 e fino alle ore 6).

Il lavoro straordinario compiuto di domenica od in altra giornata festiva dà diritto a chi lo compie, oltre alla corresponsione della maggiorazione con i criteri di cui sopra, a usufruire del riposo compensativo in altra giornata della settimana.

Ferie

Nel corso di ogni anno civile (1° gennaio/31 dicembre) il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie retribuito della seguente durata:

a) giorni 20 lavorativi in ciascuno dei 5 anni civili successivi all'assunzione;
b) giorni 26 lavorativi in ciascuno degli anni civili successivi.

Non sono computabili come giorni di ferie le domeniche, i sabati e le giornate interamente festive infrasettimanali, rimanendo computate come mezza giornata di ferie le giornate semifestive;

Tale determinazione è riferita ad una prestazione del lavoratore su 5 giorni settimanali. Qualora la prestazione fosse distribuita in un diverso numero di giorni settimanali, si adatterà la disciplina a tale fattispecie.

Nell'anno di assunzione spetterà al lavoratore un periodo di ferie pari ad un dodicesimo per ogni mese di servizio, computandosi come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore avrà diritto ad un periodo di ferie corrispondente a tanti dodicesimi del periodo che gli sarebbe spettato per l'anno, quanti saranno stati i mesi di servizio prestati nell'anno stesso, oppure alla corrispondente indennità sostitutiva, qualora egli non possa usufruire delle ferie stesse.

Il calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie, nei casi in cui è ammessa la corresponsione di tale indennità, avrà luogo dividendo la retribuzione annuale per 250 per ogni giornata.  

Mensilità Aggiuntive

La tredicesima mensilità sarà pari all'importo di una mensilità normale e sarà corrisposta entro il 15 dicembre.

La 14ª mensilità di importo uguale alle altre 12 mensilità, sarà corrisposta entro il 15 giugno.

In caso di prestazione lavorativa ridotta, saranno detratti tanti dodicesimi quanti sono i periodi in cui non sia dovuta al lavoratore la retribuzione per una delle cause previste dalla legge o dal presente contratto,

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