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CCNL Assicurazioni - INA-Assitalia - Agenzie P. e M.

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 luglio 2024

Riferimento CCNL

CCNL del 10/07/2024 - Decorrenza: 10/07/2024 - Scadenza: 31/03/2025

Ultimo aggiornamento

17 luglio 2024

Panoramica del Contratto

Personale amministrativo dipendente delle Agenzie Generali di Generali Italia (già Ina Assitalia)

Parti Stipulanti

Uilca Uil

Unione italiana lavoratori Credito

Esattorie e Assicurazioni

Fna

Federazione Nazionale Assicuratori

Fisac Cgil

Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito

First Cisl

Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario

Anagina

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/07/2024
LivelloPaga BaseTotale
11238,29 €1248,62 €
21302,00 €1312,33 €
31399,36 €1409,69 €

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Orario di lavoro

L'orario di lavoro è fissato in 37 ore settimanali.

Le ore di lavoro di norma saranno distribuite su cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì o su sei giorni settimanali dal lunedì al sabato.

1° livello: l'orario di lavoro è di 39 ore settimanali.

Lavoro straordinario

Maggiorazioni:

- 25% per lavoro straordinario diurno feriale;

- 50% per lavoro straordinario domenicale, festivo, semifestivo e notturno (effettuato dopo le ore 21 fino alle ore 6).

Il lavoro straordinario compiuto di Domenica o in altra giornata dedicata al riposo settimanale dà diritto a chi lo compie, oltre alla corresponsione della maggiorazione di cui sopra, ad usufruire del riposo compensativo in altra giornata della settimana.

Ferie

Il lavoratore ha diritto, nel corso di ogni anno, ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, di:

a) giorni 24 lavorativi per il personale con anzianità di servizio fino al 5° anno compiuto;

b) giorni 30 lavorativi dal 6° anno in poi.

Per le Agenzie Generali, nelle quali si è adottato l'orario di lavoro su cinque giorni alla settimana, il suddetto periodo sarà il seguente:

a) giorni 20 lavorativi per il personale con anzianità di servizio fino al 5° anno compiuto;

b) giorni 25 lavorativi dal 6° anno iniziato in poi.

Durante l'anno di assunzione e durante l'anno della risoluzione del rapporto di lavoro spetteranno tanti dodicesimi delle ferie quanti sono, rispettivamente, i mesi dalla data di assunzione al 31 dicembre dello stesso anno e quanti sono i mesi dal 1° gennaio alla data di risoluzione del rapporto.

Le frazioni non inferiori a 15 giorni saranno computate per mesi interi.

Mensilità Aggiuntive

La retribuzione annua, che è da corrispondersi in 14 quote di uguale importo (escluso E.D.R. che è per 13 mensilità).

Tredicesima mensilità o gratifica natalizia: da corrispondersi entro il 15 dicembre.

Quattordicesima: da corrispondersi nel mese di giugno .

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