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CCNL Associazioni sindacali nazionali e territoriali

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 gennaio 2023

Riferimento CCNL

CCNL del 19/01/2023 - Decorrenza: 01/01/2023 - Scadenza: 31/12/2025

Ultimo aggiornamento

01 febbraio 2023

Panoramica del Contratto

Per i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni Sindacali Nazionali e Territoriali, di rappresentanza e di categoria delle Associazioni anche di settore e degli Enti loro partecipati, promossi e collegati

Parti Stipulanti

Fna Confsal

Federazione Nazionale Agricoltura

Fenalca International

Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori Commercianti ed Artigiani

Fismic Confsal

Federazione italiana sindacati metalmeccanici e industrie collegate

Snalv Confsal

Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori

Fast Confsal

Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti

Confial

Confederazione Italiana Autonoma Lavoratori

Federagri

Federazione Nazionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura

Confsal

Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori

Unsic

Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori

Asnali

Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori

Snala Confsal

Sindacato Nazionale Autonomo Agricoli

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2023
LivelloPaga BaseTotale
12746,80 €2746,80 €
22297,29 €2297,29 €
32065,40 €2065,40 €

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Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di 40 ore settimanali distribuito in cinque o sei giorni per un massimo di otto ore giornaliere.

L'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. 

Lavoro straordinario

Lavoro eseguito oltre l'orario contrattuale ordinario di lavoro.

Maggiorazione:

- 15% per le prestazioni di lavoro dalla 41° alla 48° ora settimanale;

- 20% per le prestazioni di lavoro eccedenti eccezionalmente la 48° ora settimanale;

- 25% per le ore straordinarie prestate eccezionalmente tra le 22.00 e le 06.00;

- 40% per le ore straordinarie prestate eccezionalmente nei giorni festivi ed in orario notturno.

Ferie

Il dipendente ha diritto a un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e non monetizzabili in costanza di rapporto, nella misura di 26 giorni lavorativi.

La settimana lavorativa, a prescindere dalla distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è considerata di sei giorni lavorativi (pertanto dal lunedì al sabato) agli effetti del computo delle ferie.

In caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni, la fruizione di ogni singolo giorno di ferie comporterà una decurtazione pari a 1,20 giorni.

Mensilità Aggiuntive

Gratifica natalizia (13ma): in occasione delle feste natalizie il datore di lavoro dovrà corrispondere al lavoratore dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto. 

Quattordicesima mensilità: entro il mese di giugno di ogni anno il datore dovrà corrispondere al personale dipendente una mensilità aggiuntiva a titolo di 14ma.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore dipendente ha diritto a tanti dodicesimi della 13ma e della 14ma per quanti sono i mesi di lavoro prestato. Per tali fini il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese intero secondo il criterio della prevalenza.

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