CCNL Associazioni (Uilpa - Cepi)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2012
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 gennaio 2012
Riferimento CCNL
CCNL del 11/04/2012 - Decorrenza: 01/01/2012 - Scadenza: 31/12/2014
Panoramica del Contratto
Dipendenti e soci lavoratori delle associazioni datoriali, ONLUS, di volontariato, sportive, ricreative, culturali, ambientali, o comunque costituite sotto qualsiasi ragione o settore.
Parti Stipulanti
Cepi
Confederazione Europea Piccole Imprese
Uci
Unione Coltivatori Italiani
Uilpa Uil
Unione italiana lavoratori Pubblica Amministrazione
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| Dirigente | 2500,00 € | 2500,00 € |
| Q | 2000,00 € | 2000,00 € |
| A1 | 1200,00 € | 1200,00 € |
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Orario di lavoro
La durata normale del lavoro effettivo è fissata in trentasette ore settimanali suddivise in cinque ovvero sei giorni lavorativi.
Lavoro straordinario
Prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale.
Maggiorazioni:
- 15% lavoro straordinario compiuto in giorni feriali;
- 25% lavoro straordinario compiuto in un giorno festivo infrasettimanale;
- 25% lavoro straordinario compiuto di domenica, con diritto al riposo compensativo in un altro giorno lavorativo della settimana;
- 30% lavoro straordinario notturno compiuto tra le ore 22,00 e le 6,00.
Ferie
Il lavoratore dipendente ha diritto a 28 giorni di ferie annuali.
Agli effetti del computo delle ferie, la settimana lavorativa è, comunque, considerata di sei giorni lavorativi.
La fruizione delle ferie deve comunque avvenire entro i 18 mesi successivi all'anno cui si riferiscono. Nel caso di ferie maturate e non godute alla cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro ne corrisponderà il corrispettivo economico.
Mensilità Aggiuntive
In occasione delle feste natalizie, di norma entro il 15 dicembre, il datore di lavoro dovrà corrispondere al lavoratore dipendente la tredicesima mensilità, di un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, i lavoratori dipendenti hanno diritto a tanti dodicesimi della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di lavoro prestato.
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