CCNL Alimentari - Artigianato (Confsal - Conflavoro)
Categoria Retributiva: Somministrazione alimenti (Confsal - Conflavoro)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/08/2025
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 agosto 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 26/07/2024 - Decorrenza: 01/08/2024 - Scadenza: 31/07/2027
Panoramica del Contratto
Attività di produzione, preparazione, confezionamento e distribuzione di pasti e prodotti alimentari, con somministrazione diretta, in attività di ristorazione.
Parti Stipulanti
Fesica Confsal
Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato
Conflavoro Pmi
Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese
Confsal
Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| A | 2104,00 € | 2104,00 € |
| B | 1919,05 € | 1919,05 € |
| C | 1807,30 € | 1807,30 € |
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Orario di lavoro
La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali suddivise di norma in cinque o sei giornate.
Turnisti: l’orario di lavoro previsto per il terzo turno corrisponde a 36 ore settimanali, a parità di retribuzione.
Lavoro straordinario
Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale sono considerate lavoro straordinario.
Le ore di straordinario possono confluire, previo accordo con il lavoratore, nella Banca delle ore. Per le ore di straordinario che confluiscono nella Banca ore verrà corrisposta la maggiorazione onnicomprensiva pari al 25% di quella prevista per il lavoro straordinario nelle varie modalità di esplicazione.
Le maggiorazioni sono comprensive della loro eventuale incidenza sui vari istituti contrattuali e di legge e non sono computabili ai fini di tali istituti. Inoltre, tali maggiorazioni non sono cumulabili fra di loro, per cui quella maggiore assorbe la minore.
Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della retribuzione di fatto:
|
|
Maggiorazione |
|
Lavoro straordinario diurno |
30% |
|
Lavoro straordinario notturno (dalle 24 alle 6) |
60% |
Ferie
Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 4 settimane.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie deve essere calcolata dividendo per 26 la retribuzione mensile di fatto, considerando i mesi interi o le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni di servizio prestati e le giornate di ferie godute.
Mensilità Aggiuntive
In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, l’azienda dovrà corrispondere al personale dipendente a titolo di tredicesima un importo pari ad 1 mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.
Ai fini del computo della 13a mensilità, ogni dodicesimo viene calcolato sulla base della retribuzione di fatto.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi interi o le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni di servizio prestati.
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