CCNL Ferrovie - Attività ferroviarie
Categoria Retributiva: Attività Ferroviarie (dal 01.01.03)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2026
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 gennaio 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 22/05/2025 - Scadenza: 31/12/2026
Ultimo aggiornamento
15 gennaio 2026
Panoramica del Contratto
Imprese che esercitano le attività per il trasporto di persone e merci su ferrovia ed i servizi connessi (quali, la manutenzione e la riparazione dei rotabili, la manovra, la vendita, ecc.), i servizi complementari e accessori nell'ambito delle attività di trasporto ferroviario, nonché le attività di gestione della rete infrastrutturale ferroviaria, assicurandone il mantenimento in efficienza, la sicurezza e lo sviluppo.
Parti Stipulanti
Ancp
Associazione nazionale consulenti patrimoniali
Orsa Ferrovie
Legacoop Produzione e Servizi
Confcooperative
Lavoro e Servizi
Fit Cisl
Federazione Italiana Trasporti
Fast Confsal
Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti
Ugl Ferrovieri
Agens
Agenzia Confederale dei Trasporti e Servizi
Filt Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Trasporti
Uiltrasporti Uil
Unione Italiana Lavoratori Trasporti
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| Q1 - Quadro | 2759,01 € | 2759,01 € |
| Q2 - Quadro | 2424,11 € | 2424,11 € |
| A - Direttivi | 2344,37 € | 2344,37 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Ferrovie - Attività ferroviarie: Accordo Apprendistato 13/01/2026
Il 13 gennaio 2026 l'AGENS e le Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL FERROVIERI, FAST CONFSAL e ORSA FERROVIE hanno definito la disciplina del contratto...
Ferrovie - Attività ferroviarie: Erogazione una tantum
Ai lavoratori in forza nelle aziende che applicano il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 22 marzo 2022 alla data di stipula del presente accordo, ad int...
Orario di lavoro
La durata dell'orario contrattuale di lavoro è fissata in 38 ore settimanali.
Turnisti avvicendati nelle 24 ore: l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nei limiti massimi e minimi programmati.
Turnisti non cadenzati nelle 24 ore: l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nel limiti minimi e massimi rispettivamente di 30 e 44 ore settimanali.
Aziende che svolgono servizi accessori, complementari, di supporto e/o di pulizia: l’orario di lavoro settimanale di 38 ore è da calcolarsi come media in un periodo di 4 mesi, nel corso del quale possono essere programmate settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 48 ore settimanali. A livello di contrattazione aziendale potrà essere concordata l’elevazione fino ad un massimo di 6 mesi del periodo nel quale calcolare la media di 38 ore settimanali con il limite massimo di 48 ore settimanali.
Ripartizione dell’orario di lavoro settimanale: è di norma su 5 giorni.
Articolazione dell'orario di lavoro giornaliero:
a) in turni avvicendati nelle 24 ore;
b) in turni non cadenzati nelle 24 ore (ad es.: personale mobile);
c) in turni avvicendati su 2 periodi giornalieri (turni in seconda);
d) su prestazione unica giornaliera:
- in orario misto (prestazione con orario continuativo alternato con prestazione con orario spezzato)
- in orario spezzato (periodo di lavoro giornaliero nel corso del quale è previsto un intervallo non retribuito).
La durata di ciascuno dei due periodi di lavoro che compongono il periodo di lavoro giornaliero non sarà inferiore a 2 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi stessi non sarà inferiore a 30 minuti e non sarà superiore a 2 ore e 30 minuti. Il limite di 2 ore e 30 minuti alla durata massima dell’intervallo tra i due periodi può essere elevato fino a 3 ore con contrattazione a livello aziendale.
Il periodo di lavoro giornaliero non sarà superiore a 10 ore.
Ove il periodo di lavoro giornaliero interessi la fascia oraria 0.00-5.00, la durata dello stesso non potrà essere superiore a 8 ore.
Turnisti avvicendati nelle 24 ore e personale mobile: il limite massimo giornaliero è di 9 ore
Turnisti avvicendati su 2 periodi giornalieri: il limite massimo giornaliero è di 9 ore qualora il periodo di lavoro giornaliero abbia inizio non prima delle ore 4.00, ovvero abbia termine entro le ore 1.00.
Aziende che svolgono servizi accessori, complementari, di supporto e/o di pulizia: il periodo di lavoro giornaliero interessante la fascia oraria 0.00-5.00 avrà una durata programmata massima di 10 ore, ferma restando la media di 8 ore tra due riposi settimanali consecutivi.
Personale mobile: il Ccnl prevede una disciplina particolare per il personale utilizzato in servizio ai treni, differenziata secondo le specifiche sezioni:
- SP1 (servizi passeggeri a mercato)
- SP2 (servizi passeggeri regionali e locali)
- SP3 (servizi passeggeri media-lunga percorrenza)
- SM (servizi merci)
- SAN (accompagnamento treni notte)
- SAR (assistenza e/o ristorazione a bordo treno)
- SAP (ausiliari e/o pulizia a bordo treno)
- SNT (navi traghetto).
Lavoro straordinario
E' considerato lavoro straordinario quello eccedente il periodo massimo di lavoro giornaliero programmato ovvero le prestazioni rese in giornate di riposo lavorate e non recuperate.
Nel caso dei turni non cadenzati nelle 24 ore del personale mobile, è considerato lavoro straordinario quello eccedente il periodo massimo di lavoro giornaliero.
Base di computo: La retribuzione oraria sulla quale applicare le maggiorazioni è data dalle seguenti voci retributive:
- minimo contrattuale;
- aumenti periodici di anzianità, ivi compresi gli eventuali assegni ad personam;
- assegni personali pensionabili;
- salario professionale
Maggiorazioni:
a) prestazioni straordinarie feriali diurne (dalle 6.01 alle 22.00): 18 %
b) prestazioni feriali notturne (dalle 22.01 alle 6.00) e festive diurne (dalle 6.01 alle 22.00): 35%
c) prestazioni straordinarie festive notturne (dalle 22.01 alle 6.00): 50%
Eccedenze di orario: Sarà inoltre retribuita su base mensile, con la maggiorazione convenzionale del 20% della quota della retribuzione oraria, la differenza positiva tra i due seguenti valori:
a) somma delle prestazioni giornaliere effettivamente rese da ogni lavoratore, al netto delle eventuali eccedenze già riconosciute in applicazione del precedente capoverso;
b) ore ragguagliate al periodo di riferimento, calcolate come segue: orario settimanale ordinario x il n° di settimane compreso nel mese di riferimento.
Le assenze dal lavoro per ferie, malattia, infortunio, riposi compensativi nonché le altre assenze espressamente disciplinate, determinano una riduzione della somma mensile dell’orario di lavoro pari al lavoro programmato da turno nella giornata di assenza. Per il personale non inserito in turno il valore di tale riduzione per ogni giornata di assenza è pari ad 1/5 di 38 ore.
Il lavoratore può richiedere il recupero delle eccedenze di orario, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative.
Quadri: Le prestazioni aggiuntive verranno riconosciute
- al personale che, alla data di applicazione a livello aziendale del CCNL della Mobilità/Area AF del 20.7.2012 sia collocato nel livello professionale Q: in caso di superamento delle 6 ore calcolate su base mensile.
- al personale che accederà al livello professionale Q successivamente alla data di applicazione a livello aziendale del CCNL della Mobilità/Area AF del 20.7.2012 : su base mensile.
Per le prestazioni aggiuntive in giornata di riposo lavorata e non recuperata, al lavoratore verrà riconosciuto un compenso orario corrispondente ai trattamenti previsti per gli altri lavoratori.
Ferie
Ai lavoratori spetta per ogni anno di servizio, nei termini di seguito riportati, un periodo di ferie retribuito pari a:
a) per i lavoratori fino a 8 anni di anzianità di servizio:
- 20 giorni lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 5 gg.;
- 24 giorni lavorativi, se l’articolazione dell'orario settimanale è su 6 gg.;
b) per i lavoratori con più di 8 anni di servizio:
- 25 giorni lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 5 gg.;
- 29 giorni lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 6 gg.
Per l'anno di assunzione ai dipendenti spetta un periodo di ferie, con riferimento alle quantità annue sopra individuate, in proporzione ai mesi da lavorare, considerando mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.
Mensilità Aggiuntive
Tredicesima e quattordicesima: vanno corrisposte - rispettivamente entro il 15 dicembre ed il 27 luglio di ogni anno - nell'importo pari alla somma della retribuzione mensile (minimo contrattuale, scatti di anzianità ed assegni ad personam) in godimento rispettivamente al 1° dicembre ed al 30 giugno di ogni anno, dell'indennità di funzione, del salario professionale e dell'eventuale e.d.r. contrattuale.
In caso di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno o nei casi di assenza non retribuita, vengono corrisposti tanti dodicesimi di 13a e 14a mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestati nei 12 mesi antecedenti quello di erogazione. La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata mese intero.
Per i lavoratori in prova, i primi 45 giorni del periodo di prova non sono utili, se non seguiti da conferma in servizio, per il calcolo dei dodicesimi ai fini della corresponsione della tredicesima e della quattordicesima mensilità.
Il lavoratore che interrompe volontariamente il rapporto di lavoro con l'azienda durante il periodo di prova, non ha diritto alle quote della 13a e 14a mensilità.
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