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CCNL Autoferrotranvieri

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 marzo 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 23/07/1976

Ultimo aggiornamento

24 marzo 2025

Panoramica del Contratto

Personale addetto ai seguenti pubblici servizi di trasporto: autofiloferrotranvie; navigazione interna lagunare; navigazione interna lacuale; funivie portuali; funicolari terrestri e aeree assimilate per atto di concessione alle ferrovie.

Parti Stipulanti

Ugl Fna

Faisa Cisal

Anav

Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori

Fit Cisl

Federazione Italiana Trasporti

Asstra

Associazione Trasporti

Agens

Agenzia Confederale dei Trasporti e Servizi

Filt Cgil

Federazione Italiana Lavoratori Trasporti

Uiltrasporti Uil

Unione Italiana Lavoratori Trasporti

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/03/2025
LivelloPaga BaseTotale
Par.100718,73 €1242,93 €
Par.110790,59 €1318,15 €
Par.116833,73 €1361,29 €

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Orario di lavoro

L'orario di lavoro settimanale è fissato in 39 ore di lavoro.

Tale durata settimanale dell'orario di lavoro è realizzata come media nell'arco di 24 settimane.

L’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda:

- entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;

- limitatamente al personale viaggiante (utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007) entro il limite massimo di 60 ore.

A livello aziendale, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.

Nelle aziende ove, nonostante la previsione dell'adeguamento dell'orario a quello contrattuale (39 ore) e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio (39 ore come media in 24 settimane) vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale.

Lavoro straordinario

Si considera lavoro straordinario quello che eccede l' orario normale di lavoro (orario medio).

Base di computo: quota orarie della retribuzione normale, aumentata dei ratei di 13a e 14a mensilità.

Maggiorazione: viene fissata per tutte le aziende nella misura del 10%.

Le percentuali di maggiorazione indicate per lavoro straordinario, notturno e festivo, sono tra loro cumulabili.

Eventuali percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, festivo e notturno, in atto presso le singole aziende in misura superiore a quelle previste dal presente articolo, saranno riproporzionate fino a concorrenza.

Ferie

A decorrere dal 1° luglio 2022 il primo comma dell'art 10 del C.C.N.L. 12 marzo 1980, come modificato dall'art. 5 del A.N. 27 novembre 2000 è sostituito dal seguente:

I lavoratori hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite nelle seguenti misure:

- 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso;

- 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli agenti cui è attribuito un parametro retributivo pari o superiore a 202 della nuova scala parametrale;

La retribuzione delle predette giornate è costituita, dagli elementi che compongono la "retribuzione normale" di cui all'art. 3 dell'Accordo Nazionale 27 novembre 2000 come integrato e modificato dall'art. 5 dell'Accordo Nazionale 14 dicembre 2004, in quanto erogati con continuità per 14 mensilità, ed in cifra fissa, oltre che dalla "indennità retribuzione ferie" istituita dall'articolo 4 dell'accordo di rinnovo del Ccnl 2021-2023.

Indennità retribuzione ferie

Al fine di garantire ai lavoratori un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro, a decorrere dal 1° luglio 2022 viene istituita una nuova indennità denominata "indennità retribuzione ferie" del valore di euro 8,00 giornalieri da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie di cui al comma 1 dell'art. 10 del C.C.N.L. 12 marzo 1980, come modificato dall'art. 5 del A.N. 27 novembre 2000 nonché dal presente articolo.

Detta indennità, sostituisce e assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni. L'indennità è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto.

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima :Al personale in servizio viene corrisposta, tra il 10 e il 20 dicembre di ciascun anno, la tredicesima mensilità nella misura di una mensilità di retribuzione normale ultima raggiunta.

A tale effetto si intende retribuzione normale ultima raggiunta quella del mese di dicembre.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell' anno sono corrisposti tanti dodicesimi della 13a mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati nell' anno medesimo presso l' azienda. La frazione di mese superiore a 15 giorni è calcolata come mese intero.

Quattordicesima: Al personale in servizio viene corrisposta, tra il 1o e il 20 luglio di ciascun anno, la 14a mensilità nella misura di una mensilità della retribuzione normale del mese di giugno.

Tale erogazione è frazionabile per i mesi interi di servizio nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell' anno. A tali effetti la frazione di mese superiore a 15 giorni è calcolata come mese intero.

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