CCNL Autostrade e Trafori - Società e Consorzi Concessionari
Categoria Retributiva: Autostrade - Viabilità integrata
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2025
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 gennaio 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 18/07/2023 - Decorrenza: 18/07/2023 - Scadenza: 30/06/2025
Ultimo aggiornamento
01 luglio 2026
Panoramica del Contratto
Attività di supporto e servizio all'utenza, alla viabilità integrata e alla gestione dei sistemi di pedaggiamento
Parti Stipulanti
Ugl Viabilità e Logistica
Unione Generale del Lavoro
Sla Cisal
Sindacato Lavoratori Autostrade
Fit Cisl
Federazione Italiana Trasporti
Filt Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Trasporti
Uiltrasporti Uil
Unione Italiana Lavoratori Trasporti
Fise Acap
Associazione delle Società Concessionarie Autostrade Private
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| A | 2053,31 € | 2603,43 € |
| A1 | 1849,38 € | 2393,40 € |
| B | 1599,70 € | 2139,40 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Autostrade e Trafori - Società e Consorzi Concessionari: Ipotesi di accordo 26/06/2026
Con Ipotesi di accordo del 26/06/2026 è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 luglio 2023 per Autostrade e trafori, apportando modifiche e integrazioni ec...
Autostrade e Trafori: Welfare
Le Parti convengono di destinare anche per l’anno 2026 l’importo di € 30 per dodici mensilità alle forme di welfare già definite a livello aziendale, fatte salve eventuali intese d...
Orario di lavoro
La durata normale del lavoro è fissata in 40 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni. Se l'orario di lavoro viene ripartito in 5 giorni la durata normale dell'orario giornaliero è fissata in 8 ore.
Lavoro straordinario (Viabilità integrata)
Si considera lavoro straordinario quello compiuto dal lavoratore oltre il normale orario di lavoro.
Ogni ora di lavoro straordinario viene compensata con la retribuzione oraria maggiorata delle percentuali sotto riportate:
- diurno feriale 20%;
- notturno feriale 30%;
- diurno festivo 40%;
- notturno festivo 55%.
Le maggiorazioni per notturno, festivo e straordinario non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Ferie (Viabilità integrata)
Decorsi cinque anni di anzianità aziendale il lavoratore ha diritto a due ulteriori giorni di ferie retribuite all'anno.
Per i lavoratori a tempo parziale il periodo di ferie viene aumentato del 10% della prestazione minima annua decorsi cinque anni di anzianità aziendale.
Mensilità Aggiuntive
Tredicesima: Nel periodo compreso tra il 27 novembre ed il 15 dicembre la Società corrisponde a tutti i lavoratori in servizio una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile costituita a tale effetto dallo stipendio (minimo tabellare, eventuale superminimo e "ad personam", aumenti di anzianità), dall'indennità di contingenza e dall'E.D.R. 31 luglio 1992.
Ciascuno degli elementi citati viene corrisposto nella misura in vigore al 1° dicembre.
Il periodo di riferimento è 1° gennaio - 31 dicembre.
Premio annuo: A tutti i lavoratori in servizio la Società corrisponde, unitamente alle competenze del mese di giugno, un premio annuo pari alla retribuzione mensile costituita a tale effetto dallo stipendio (minimo tabellare, eventuale superminimo e "ad personam", aumenti di anzianità) e dall'indennità di contingenza. Ciascuno degli elementi citati viene corrisposto nella misura in vigore al 30 giugno.
Il periodo di riferimento è 1o luglio - 30 giugno.
Norme comuni: Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del periodo di riferimento il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi del premio annuo e della 13a. quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero.
La 13a e il premio annuo vanno computato nel trattamento di fine rapporto.
Personale a tempo parziale: la tredicesima mensilità ed il premio annuo sono corrisposti sulla base della retribuzione minima garantita mensile o di 1/12 delle ore effettivamente lavorate se superiori al minimo. In tal caso il conguaglio della 13a viene corrisposto con il successivo mese di gennaio, il conguaglio del premio annuo viene corrisposto con il successivo mese di agosto. A tal fine non si computano le ore trasformate in riposi compensativi e confluite nella Banca ore.
Nel caso di passaggio durante il corso dell'anno da tempo parziale a tempo pieno o viceversa, l'ammontare della 13a e del premio annuo sarà determinato in misura proporzionale al servizio prestato nei due distinti periodi.
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