CCNL Autotrasporto - Cooperative (Confsal - Unci)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/04/2016
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 aprile 2016
Riferimento CCNL
CCNL del 20/03/2014 - Decorrenza: 01/04/2014 - Scadenza: 31/03/2017
Panoramica del Contratto
Attività disciplinate dalle norme vigenti in materia di Autotrasporto, Spedizione Merci, Logistica ed Affini
Parti Stipulanti
Unci
Unione Nazionale Cooperative Italiane
Fast Confsal
Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 - socio | 1260,00 € | 1260,00 € |
| 1 - dip. | 1300,00 € | 1300,00 € |
| 2 - dip. | 1370,00 € | 1370,00 € |
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Orario di lavoro
Personale non viaggiante
La durata, normale del lavoro contrattuale settimanale per il personale non viaggiante è di 40 ore.
L'orario di lavoro potrà essere distribuito dal lunedì al sabato.
Personale viaggiante
L'orario di lavoro settimanale per il personale viaggiante è stabilito in 39 ore.
Definizione di Orario di lavoro: si intende per orario di lavoro ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale l'autista è sul posto di lavoro, a disposizione della cooperativa od esercita la sue funzioni o attività ossia:
- il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto, in particolare: la guida, il carico e lo scarico, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di poliziae di dogana o altro;
- i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio.
Periodi computati al 50% nell'orario di lavoro: i seguenti periodi si calcolano, al soli fini retributivi, in ragione del 50% della loro durata per la sola parte che eccede il limite dell'orario ordinario e non concorrono al computo del lavoro straordinario:
- tempo trascorso in viaggio, per treno, per nave, aereo od altri mezzi di trasporto per la esecuzione dei servizi affidati al lavoratore,
- tempo di attesa del proprio turno di guida nella cabina dell'autotreno guidato da due conducenti e ripartendo in misura uguale fra di essi il lavoro effettivo in trasferta.
Periodi non computati nell'orario di lavoro: sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro:
- i periodi d'interruzione dalla guida di cui all'art. 7 del regolamento CEE 561/2006, i riposi intermedi di cui all'art. 5 del d.lgs n. 234/2007 e s.m.i., i periodi di riposo di cui all'art. 6 del medesimo decreto ed i periodi di attesa per i divieti di circolazione. In tali casi il lavoratore mobile ha diritto alla sola indennità di trasferta, escluso il caso in cui tali periodi siano fruiti presso la residenza del lavoratore;
- i tempi di disponibilità in cui il lavoratore mobile in trasferta, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chieda di iniziare o di riprendere la guida o di eseguire alcuni lavori, purché a seguito di quanto disciplinato dagli accordi di 2° livello di cui al successivo art. 24, sia garantita al lavoratore la messa in sicurezza del veicolo a lui affidato.
In tali casi è dovuto unicamente il trattamento di trasferta
Lavoro straordinario
E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre i limiti giornalieri e settimanali previsti dal Ccnl.
E' considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito la domenica, salvo il caso dei lavoratori per i quali il riposo cade in altro giorno, per cui è lavoro straordinario festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo.
E', altresì, considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito oltre l'orario normale, nei giorni festivi.
E' considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto, oltre l'orario normale di lavoro, dalle ore 24 alle ore 6.
Per il lavoro straordinario saranno corrisposte lo seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale:
- 25% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno feriale;
- 50% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno, del solo personale viaggiante, prestate nella giornata del sabato o del lunedì (rispettivamente per il personale con orario settimanale distribuito dal lunedì al venerdì o dal martedì al sabato);
- 45% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno festivo;
- 50% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno feriale;
- 60% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo.
Tutte le suddette percentuali non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Ferie
Il socio e il lavoratore dipendente di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e non monetizzabili, nella misura di 4 settimane, salvo quelle previste per legge (fanciulli e adolescenti).
Mensilità Aggiuntive
Tredicesima: in occasione delle festività natalizie e, comunque non oltre il 22 dicembre di ogni anno, la cooperativa corrisponderà al socio e/o lavoratore dipendente un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione in atto e denominata "gratifica natalizia" o "tredicesima".
Quattordicesima: entro e non oltre la prima decade del mese di luglio, la cooperativa corrisponderà al solo lavoratore dipendente un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione in atto al mese di giugno e denominata "Quattordicesima".
Per i soli soci coimprenditori, con contrattazione di 2° livello e/o previsione del regolamento interno potrà riconoscersi la quattordicesima per differenza rispetto alla quota di ristorni individuali eventualmente percepiti.
Il calcolo della quattordicesima decorrerà dal 01/04/2014 nelle seguenti percentuali:
a) dal 01/04/2014 al 30/06/2015 per il 75%;
b) dal 01/07/2015 al 30/06/2016 per l'85%;
c) dal 01/07/2016 al 30/06/2017 per il 95%;
d) dal 01/07/2017 per il 100%.
le mensilità aggiuntive, previo accordo individuale e/o di 2° livello, potranno essere erogate in ratei mensili.
Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il socio e/o lavoratore dipendente ha diritto a tanti dodicesimi di mensilità aggiuntive per quanti sono i mesi di lavoro prestato presso la cooperativa. A tal fine, il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese intero.
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