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CCNL Autotrasporto Merci e Logistica

Categoria Retributiva: Autotrasporto Merci e Logistica

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 gennaio 2026

Riferimento CCNL

CCNL del 06/12/2024

Ultimo aggiornamento

04 novembre 2025

Panoramica del Contratto

Dipendenti da imprese di logistica, trasporto merci e spedizione

Parti Stipulanti

Alis

Associazione Logistica dell'lntermodalità Sostenibile

Fit Cisl

Federazione Italiana Trasporti

Filt Cgil

Federazione Italiana Lavoratori Trasporti

Uiltrasporti Uil

Unione Italiana Lavoratori Trasporti

Claai

Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane

Confetra

Confederazione Generale italiana dei Trasporti e della Logistica

Aiti

Associazione Imprese Traslocatori Italiani

Agci Servizi

Associazione Generale Cooperative Italiane Settore dei Servizi

Assologistica

Associazione Italiana Imprese di Logistica

magazzini generali e Frigoriferi

Terminal Operators Portuali

Interportuali ed Aeroportuali

Conftrasporto

Confederazione Trasporto

Spedizioni e Logistica

Confartigianato Trasporti

Fai

Federazione Autotrasportatori Italiani

Legacoop Produzione e Servizi

Fisi

Federatone Italiana Spedizionieri Industriali

Confcooperative

Lavoro e Servizi

Anita

Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici

Fedespedi

Federatone Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali

Trasportounito Fiap

Associazione Nazionale Autotrasportatori Professionali

Federlogistica

Federazione della Logistica

Casartigiani

Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani

Assotir

Associazione Italiana Imprese di Trasporto

Assoespressi

Associazione Nazionale Corrieri Espressi

Aite

Associazione Italiana Trasporti Eccezionali

Fiap

Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali

Cna Fita

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa Settore Trasporto merci

Unitai

Unione Imprese Trasporti Automobilistici Italiana

Fedit

Federazione Italiana Trasportatori

Federtraslochi

Federazione Traslocatori Italiani

Confcooperative Federlavoro e Servizi

Casartigiani Sna

Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani Area Autotrasporto

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2026
LivelloPaga BaseTotale
12374,79 €2374,79 €
22181,55 €2181,55 €
31916,84 €1916,84 €

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Orario di lavoro

Orario normale di lavoro: La durata dell'orario di lavoro è di norma 39 ore settimanali da calcolarsi su un arco temporale di 4 mesi al netto delle giornate non lavorate ma retribuite. L'orario di lavoro può essere distribuito su 5 o 6 giorni.

La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, da calcolarsi su un arco temporale di 4 mesi  al netto delle giornate non lavorate ma retribuite.

Fermo restando la durata dell'orario di lavoro ordinario di 39 ore settimanali, qualora nell'arco di 4 mesi la media oraria fosse superiore a tale limite le ore eccedenti vanno retribuite come prestazione straordinaria.

L'esistenza delle esigenze organizzative per ripartire l'orario di lavoro su 4 giornate saranno oggetto di accordo tra azienda e RSU/RSA. Sarà altresì oggetto di accordo tra azienda e RSA/RSU l'eventuale programmazione di giornate lavorative di 10 ore; la decima ora sarà comunque retribuita con una maggiorazione del 35%.

Durante la giornata il lavoratore, per la consumazione del pasto, ha diritto ad una pausa non retribuita da un minimo di 30 minuti ad un massimo di 120 minuti. Eventuali specifiche esigenze produttive potranno comportare l'estensione della pausa sino ad un massimo di 180 minuti fermo restando il pagamento, a titolo di orario disagiato, di una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria per il periodo di maggior estensione della pausa, ovvero mensilmente saranno maturate due ore di permesso retribuito.

Turnisti (personale non viaggiante): Le imprese possono concordare turni continuativi di lavoro e/o orari sfalsati della durata di otto ore giornaliere; viene accordata per ciascun turno di otto ore una pausa retribuita di trenta minuti.

Per i lavoratori operanti in turni continui avvicendati sulle 24 ore, e per i lavoratori qualificati notturni, per ciascun turno notturno di 8 ore l'orario di lavoro verrà ridotto di 15 minuti.

Personale viaggiante: l'orario di lavoro settimanale è stabilito in 39 ore, distribuito sino ad un massimo di 6 giorni nell'arco della settimana ed è conguagliabile nell'arco di 4 settimane.

La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 60 ore solo se su un periodo di 6 mesi, al netto delle giornate non lavorate ma retribuite, la media delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali.

Si intende per orario di lavoro ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore autista è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività ossia:

- il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto; in particolare la guida, il carico e lo scarico, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia e di dogana o altro;

- i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio.

Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro:
-  i periodi di interruzione dalla guida (art. 7 del regolamento CEE 561/06),
- i riposi intermedi (art. 5 del Decreto Legislativo 234/07),
- i periodi di riposo (art. 6 del Decreto Legislativo 234/07)
- i periodi di attesa per i divieti di circolazione.

Per i tempi di disponibilità in cui il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chieda di iniziare o di riprendere la guida o di eseguire altri lavori, è dovuto unicamente il trattamento di trasferta.

I seguenti periodi si calcolano, ai soli fini retributivi, in ragione del 50% della loro durata per la sola parte che eccede il limite dell'orario ordinario e non concorrono al computo del lavoro straordinario:

a) tempo trascorso in viaggio, per treno, per nave, aereo od altri mezzi di trasporto per la esecuzione dei servizi affidati al lavoratore;

b) tempo di attesa del proprio turno di guida nella cabina dell'autotreno guidato da due conducenti e ripartendo in misura uguale fra di essi il lavoro effettivo in trasferta.

Le disposizioni per l'imbarco su treno o traghetto o per la presenza del secondo conducente assolvono la comunicazione di cui all'art. 3, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 234/2007.

I periodi di cui sopra potranno essere retribuiti secondo le modalità stabilite dagli accordi di forfetizzazione.

Rientrano nei riposi intermedi:

- i tempi per la consumazione dei pasti, che sono di un'ora per le trasferte di durata fino a 15 ore e di 2 ore (un'ora per ciascuna interruzione) per le trasferte superiori alle 15 ore;

- il tempo minimo previsto dalle norme di legge.

Il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per i tempi di riposo ed ha diritto alla sola indennità di trasferta nel caso in cui il riposo sia dato fuori dalla sede dell'impresa o della residenza del lavoratore.

Ferma restando la durata del lavoro contrattuale, l'eventuale maggior durata dell'orario di lavoro è retribuita con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario secondo l'attività effettivamente prestata, quale risulta dal registro e dalle registrazioni del cronotachigrafo; o secondo quanto previsto da Accordi aziendali o territoriali.

Lavoro straordinario

E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre i limiti giornalieri e settimanali.

E' considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito la domenica, salvo il caso dei lavoratori per i quali il riposo cade in altro giorno; per questi è lavoro straordinario festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo. E' altresì considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito oltre l'orario normale, nei giorni festivi.

E' considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto dalle ore 22,00 alle 6,00.

Per il lavoro straordinario saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale:

- lavoro straordinario feriale diurno: maggiorazione 30%;

- lavoro straordinario prestato nella sesta giornata per il personale non viaggiante con orario normale settimanale distribuito su 5 giorni: maggiorazione 50%;

- lavoro straordinario feriale notturno: maggiorazione 50%;

- lavoro straordinario festivo diurno: maggiorazione 65%;

- lavoro straordinario festivo notturno: maggiorazione 75%.

Per il personale viaggiante la prestazione lavorativa effettuata di sabato e di domenica, oltre l'orario ordinario di lavoro, è remunerata con la maggiorazione del 30%.

Le suddette percentuali non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore salvo che per il guardiano per il quale potranno cumularsi con la percentuale di maggiorazione prevista per il lavoro notturno.

Agli effetti del lavoro straordinario, per la determinazione della retribuzione oraria, si divide la retribuzione mensile per 168.

Ferie

Il lavoratore non in prova ha diritto, per ogni anno solare, ad un periodo di riposo retribuito pari a 22 giorni lavorativi indipendentemente dall' anzianità di servizio.

La determinazione dei periodi di cui sopra ha tenuto conto dell' adozione della settimana corta e pertanto la giornata del sabato non potrà essere considerata come ferie; i lavoratori che non fruiscono della settimana corta, avranno diritto, per anno solare (computando come ferie anche la giornata del sabato) ad un periodo di riposo retribuito di 26 giorni lavorativi indipendentemente dall' anzianità di servizio.

Nell' anno di assunzione, in quello di cessazione, come pure in quelli di passaggio di scaglione, le frazioni di anno saranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese fino a 15 giorni non saranno conteggiate, mentre saranno considerate mese intero quelle superiori.

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima e quattordicesima mensilità:

L'azienda corrisponderà rispettivamente il 16 dicembre e entro la prima decade di luglio, una mensilità pari alla retribuzione globale mensile percepita nel mese di novembre ed in vigore al 30 giugno.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell' anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell' ammontare della mensilità aggiuntiva, per quanti sono i mesi di servizio prestato anche nel caso di cessazione del contratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova. Le frazioni di mese non superiore ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.

Il rateo di ciascuna mensilità aggiuntiva va computato agli effetti dell' indennità di anzianità e dell' indennità sostitutiva di preavviso.

La quattordicesima mensilità è riferita all' anno che precede la data di pagamento (dal 1° luglio dell' anno precedente al 30 giugno dell' anno in corso).

La quattordicesima mensilità viene computata ai soli effetti del t.f.r. e dell'indennità sostitutiva del preavviso.

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