CCNL Autotrasporto Merci e Logistica
Categoria Retributiva: Autotrasporto Merci e Logistica
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2026
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 gennaio 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 06/12/2024
Ultimo aggiornamento
09 giugno 2026
Panoramica del Contratto
Dipendenti da imprese di logistica, trasporto merci e spedizione
Parti Stipulanti
Alis
Associazione Logistica dell'lntermodalità Sostenibile
Fit Cisl
Federazione Italiana Trasporti
Filt Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Trasporti
Uiltrasporti Uil
Unione Italiana Lavoratori Trasporti
Claai
Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane
Confetra
Confederazione Generale italiana dei Trasporti e della Logistica
Aiti
Associazione Imprese Traslocatori Italiani
Agci Servizi
Associazione Generale Cooperative Italiane Settore dei Servizi
Assologistica
Associazione Italiana Imprese di Logistica
magazzini generali e Frigoriferi
Terminal Operators Portuali
Interportuali ed Aeroportuali
Conftrasporto
Confederazione Trasporto
Spedizioni e Logistica
Confartigianato Trasporti
Fai
Federazione Autotrasportatori Italiani
Legacoop Produzione e Servizi
Fisi
Federatone Italiana Spedizionieri Industriali
Confcooperative
Lavoro e Servizi
Anita
Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici
Fedespedi
Federatone Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali
Trasportounito Fiap
Associazione Nazionale Autotrasportatori Professionali
Federlogistica
Federazione della Logistica
Casartigiani
Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani
Assotir
Associazione Italiana Imprese di Trasporto
Assoespressi
Associazione Nazionale Corrieri Espressi
Aite
Associazione Italiana Trasporti Eccezionali
Fiap
Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali
Cna Fita
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa Settore Trasporto merci
Unitai
Unione Imprese Trasporti Automobilistici Italiana
Fedit
Federazione Italiana Trasportatori
Federtraslochi
Federazione Traslocatori Italiani
Confcooperative Federlavoro e Servizi
Casartigiani Sna
Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani Area Autotrasporto
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 2374,79 € | 2374,79 € |
| 2 | 2181,55 € | 2181,55 € |
| 3 | 1916,84 € | 1916,84 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
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Autotrasporto Merci e Logistica: Aggiornamento minimi contrattuali
AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA Autotrasporto Merci e Logistica Minimi in vigore dal 01/01/2026 Livello Paga Base Contingenza EDR Importo Scatto Divisore Orario Divi...
Orario di lavoro
Orario normale di lavoro: La durata dell'orario di lavoro è di norma 39 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere, ripartite fra il lunedì e il venerdì. L'orario di lavoro potrà altresì essere distribuito fra il martedì ed il sabato.
Durante la giornata il lavoratore, per la consumazione del pasto, ha diritto ad una pausa non retribuita da un minimo di 30 minuti ad un massimo di 120 minuti. Eventuali specifiche esigenze produttive potranno comportare l'estensione della pausa sino ad un massimo di 180 minuti fermo restando il pagamento, a titolo di orario disagiato, di una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria per il periodo di maggior estensione della pausa, ovvero mensilmente saranno maturate due ore di permesso retribuito.
La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, da calcolarsi su un arco temporale di 6 mesi al netto delle giornate non lavorate ma retribuite.
Turnisti (personale non viaggiante): Le imprese possono concordare turni continuativi di lavoro e/o orari sfalsati della durata di otto ore giornaliere; viene accordata per ciascun turno di otto ore una pausa retribuita di trenta minuti.
Per i lavoratori operanti in turni continui avvicendati sulle 24 ore, e per i lavoratori qualificati notturni, per ciascun turno notturno di 8 ore l'orario di lavoro verrà ridotto di 15 minuti.
E-Commerce: Per il personale addetto alla filiera logistica dell'"e-Commerce" ("e-Fulfillment"), assunto a partire dal 1º luglio 2000 l'orario di lavoro settimanale, calcolato come media nell'arco di 4 mesi, è stabilito in 38 ore dal lunedì al sabato con un minimo di 30 e un massimo di 48 ore settimanali.
Per prestazioni superiori alle otto ore, sarà concessa una pausa retribuita di mezz'ora. Non si farà luogo al pagamento di alcuna maggiorazione per le ore lavorate di sabato; restano ferme le maggiorazioni per il lavoro prestato di notte e per il lavoro straordinario.
Personale viaggiante: l'orario di lavoro settimanale è stabilito in 39 ore.
La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 60 ore solo se su un periodo di 6 mesi, al netto delle giornate non lavorate ma retribuite, la media delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali.
Si intende per orario di lavoro ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore autista è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività ossia:
- il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto; in particolare la guida, il carico e lo scarico, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia e di dogana o altro;
- i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio.
Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro:
- i periodi di interruzione dalla guida (art. 7 del regolamento CEE 561/06),
- i riposi intermedi (art. 5 del Decreto Legislativo 234/07),
- i periodi di riposo (art. 6 del Decreto Legislativo 234/07)
- i periodi di attesa per i divieti di circolazione.
In tali casi il lavoratore mobile ha diritto alla sola indennità di trasferta con esclusione dei casi in cui tali periodi siano fruiti presso la residenza del lavoratore.
Per i tempi di disponibilità in cui il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chieda di iniziare o di riprendere la guida o di eseguire altri lavori, è dovuto unicamente il trattamento di trasferta.
I seguenti periodi si calcolano, ai soli fini retributivi, in ragione del 50% della loro durata per la sola parte che eccede il limite dell'orario ordinario e non concorrono al computo del lavoro straordinario:
a) tempo trascorso in viaggio, per treno, per nave, aereo od altri mezzi di trasporto per la esecuzione dei servizi affidati al lavoratore;
b) tempo di attesa del proprio turno di guida nella cabina dell'autotreno guidato da due conducenti e ripartendo in misura uguale fra di essi il lavoro effettivo in trasferta.
Le disposizioni per l'imbarco su treno o traghetto o per la presenza del secondo conducente assolvono la comunicazione di cui all'art. 3, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 234/2007.
I periodi di cui sopra potranno essere retribuiti secondo le modalità stabilite dagli accordi di forfetizzazione.
Rientrano nei riposi intermedi:
- i tempi per la consumazione dei pasti, che sono di un'ora per le trasferte di durata fino a 15 ore e di 2 ore (un'ora per ciascuna interruzione) per le trasferte superiori alle 15 ore;
- il tempo minimo previsto dalle norme di legge.
Il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per i tempi di riposo ed ha diritto alla sola indennità di trasferta nel caso in cui il riposo sia dato fuori dalla sede dell'impresa o della residenza del lavoratore.
Ferma restando la durata del lavoro contrattuale, l'eventuale maggior durata dell'orario di lavoro è retribuita con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario secondo l'attività effettivamente prestata, quale risulta dal registro e dalle registrazioni del cronotachigrafo; o secondo quanto previsto da Accordi aziendali o territoriali.
Lavoro straordinario (Cooperazione)
Saranno retribuite come lavoro straordinario le prestazioni effettuate oltre il limite mensile, calcolando 39 ore settimanali per il numero di settimane del mese, e quelle oltre le 11 ore giornaliere.
Le ore di straordinario retribuite oltre il limite giornaliero aumenteranno il tetto mensile di cui sopra di un analogo numero di ore.
Ferie
Il lavoratore non in prova ha diritto, per ogni anno solare, ad un periodo di riposo retribuito pari a 22 giorni lavorativi indipendentemente dall' anzianità di servizio.
La determinazione dei periodi di cui sopra ha tenuto conto dell' adozione della settimana corta e pertanto la giornata del sabato non potrà essere considerata come ferie; i lavoratori che non fruiscono della settimana corta, avranno diritto, per anno solare (computando come ferie anche la giornata del sabato) ad un periodo di riposo retribuito di 26 giorni lavorativi indipendentemente dall' anzianità di servizio.
Nell' anno di assunzione, in quello di cessazione, come pure in quelli di passaggio di scaglione, le frazioni di anno saranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese fino a 15 giorni non saranno conteggiate, mentre saranno considerate mese intero quelle superiori.
Mensilità Aggiuntive
Tredicesima e quattordicesima mensilità:
L'azienda corrisponderà rispettivamente il 16 dicembre e entro la prima decade di luglio, una mensilità pari alla retribuzione globale mensile percepita nel mese di novembre ed in vigore al 30 giugno.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell' anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell' ammontare della mensilità aggiuntiva, per quanti sono i mesi di servizio prestato anche nel caso di cessazione del contratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova. Le frazioni di mese non superiore ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.
Il rateo di ciascuna mensilità aggiuntiva va computato agli effetti dell' indennità di anzianità e dell' indennità sostitutiva di preavviso.
La quattordicesima mensilità è riferita all' anno che precede la data di pagamento (dal 1° luglio dell' anno precedente al 30 giugno dell' anno in corso).
La quattordicesima mensilità viene computata ai soli effetti del t.f.r. e dell'indennità sostitutiva del preavviso.
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