CCNL Boschi, Foreste, Legno, Arredamento P.I. - Confapi
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
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Tabella in vigore dal
01 gennaio 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 25/10/2013 - Decorrenza: 01/06/2013 - Scadenza: 31/05/2016
Ultimo aggiornamento
22 aprile 2025
Panoramica del Contratto
Lavoratori addetti alla piccola e media industria del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento, e per le industrie boschive e forestali
Parti Stipulanti
Confapi
Confederazione Italiana della Piccola e Media Impresa
Fillea Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive Costruzioni e Legno
Filca Cisl
Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini
Feneal Uil
Federazione Nazionale Lavoratori Edili E Affini del Legno
Unital
Unione Italiana Arredi-Legno
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| AD 1 | 2780,45 € | 2780,45 € |
| AD 2 | 2961,97 € | 2961,97 € |
| AD 3 | 3146,85 € | 3146,85 € |
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Orario di lavoro
La durata dell'orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali medie da calcolarsi nell'ambito dell'anno solare.
L'orario settimanale di lavoro viene distribuito su 5 giorni con riposo di norma al sabato e possibilità di scorrimento della seconda giornata non lavorata per il singolo lavoratore nell'arco della settimana.
Lavoro straordinario
Si intende lavoro straordinario contrattuale quello effettuato oltre le 40 ore settimanali, qualora non si tratti di compensazione per l'impiego flessibile.
Per il lavoro straordinario sono corrisposte le maggiorazioni percentuali, di seguito indicate, da calcolarsi sulla retribuzione base (minimo tabellare più contingenza più eventuale terzo elemento):
|
Tipologia |
Operai |
Intermedi |
Impiegati |
| Lavoro straordinario diurno |
28 |
28 |
28 |
| Lavoro straordinario festivo |
50 |
50 |
60 |
| Lavoro straordinario notturno |
50 |
50 |
50 |
| Lavoro straordinario festivo notturno |
60 |
70 |
70 |
Ferie
Il lavoratore ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie, con decorrenza della normale retribuzione, nella misura di 4 settimane.
Il godimento continuativo del periodo feriale non può superare le 3 settimane. Nel caso di ferie frazionate, cinque giornate vengono considerate equivalenti ad una settimana.
Mensilità Aggiuntive
L'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato alla normale retribuzione percepita dal lavoratore stesso.
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