Immagine contratto Call Center (Cisal - Anpit)

CCNL Call Center (Cisal - Anpit)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

  • Tabelle retributive aggiornate al 01/12/2024
  • Livelli, scatti e indennità
  • Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Consulta la tabella completaProva gratuita 7 giorni – nessuna carta di credito

Tabella in vigore dal

01 dicembre 2024

Riferimento CCNL

CCNL del 04/12/2024 - Decorrenza: 01/12/2024 - Scadenza: 30/11/2027

Panoramica del Contratto

Servizi di Business Process Outsourcing, Digital Experience e Data Management

Parti Stipulanti

Confedir

Confederazione Autonoma dei Dirigenti

Quadri e Direttivi

Cisal Terziario

Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio

Servizi

Terziario e Turismo

Federcontact

Anpit

Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario

Ateca

Associazione Terziario Esercenti Commercianti Artigiani

Cisal Comunicazione

Federazione Autonoma Lavoratori Comunicazione - Telecomunicazioni - Aziende Consociate - Rai - Società Pubblicità e Spettacolo - Emittenza Privata

Assocontact

Associazione Nazionale dei Business Process Outsourcer

Cisal

Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/12/2024
LivelloPaga BaseTotale
Dirigente3796,00 €3796,00 €
Q2546,52 €2546,52 €
A12476,72 €2476,72 €

Registrati gratis per consultare la tabella completa

Sblocca tabella completaProva gratuita 7 giorni – nessuna carta di credito richiesta

Perché scegliere ilCCNL.it

Tabelle sempre aggiornate

Accedi alle tabelle retributive aggiornate ad ogni rinnovo contrattuale.

Notifiche sugli aggiornamenti

Ricevi avvisi quando il tuo CCNL viene rinnovato o aggiornato.

Ricerca intelligente

Cerca per CCNL, livello, istituto contrattuale. Trova ciò che ti serve.

Orario di lavoro

La durata normale del lavoro contrattuale effettivo per la generalità dei Lavoratori è fissata in 40 ore ordinarie settimanali, distribuite su 5 giorni, con diritto a due giorni, uno di Riposo e uno di Festività, anche non consecutivi, o su 6 giornate lavorative consecutive, seguite da una Festività.

Personale non soggetto a limitazioni d'orario

Come prevede l'art. 17, comma 5 del D. Lgs. 66/2003, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei Lavoratori, le disposizioni dello stesso Decreto Legislativo relative all'orario di lavoro non si applicano ai Lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non sia misurabile o predeterminabile.

In particolare, vi è deroga quando si tratta di "Personale Direttivo" con diretta responsabilità dell’andamento dei servizi (come prevedeva l'art. 3 del R.D. 1955/1923), individuato nel personale che riveste il livello "Dirigente", "Quadro", Impiegato "A1" e Impiegato "A2’ della Classificazione del presente CCNL.

Lavoro straordinario

Le maggiorazioni dello straordinario da calcolarsi sulla retribuzione base e da liquidarsi con la retribuzione del mese di competenza sono previste alla successiva Tabella:

a) Descrizione dello straordinario

Maggiorazione oraria

Straordinario diurno prime 2 ore

25%

Straordinario diurno oltre le prime 2 ore

30%

In regime diurno in giorno festivo

55%

In regime notturno in giorno feriale

50%

In regime notturno in giorno festivo

75%

Straordinario con riposo compensativo

In caso di richiesta di lavoro straordinario eccedente le complessive 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali, a titolo di "intensificazione", esso dovrà essere mensilmente retribuito solo con le maggiorazioni della retribuzione previste nella successiva Tabella accreditando al Lavoratore la maturazione dei Riposi individuali compensativi alle ore di "straordinario con riposo compensativo" effettuato nel mese di competenza.

a) Descrizione dello straordinario con permesso/riposo compensativo

Maggiorazione oraria

Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali o, per i Tempi Parziali, entro il 25% dell'orario di lavoro normale

3%

Oltre le 10 ore giornaliere o le 48 ore settimanali o, per i Tempi Parziali, oltre il 25% dell'orario di lavoro normale

6%

In regime diurno in giorno festivo

19%

In regime notturno in giorno feriale

14%

In regime notturno in giorno festivo

24%

In caso di liquidazione dei riposi compensativi eccedenti le 160 ore, in alternativa al godimento del permesso (per una volta nell’arco di ciascun anno di calendario)

Riconoscimento dell’ulteriore maggiorazione del 15%

Ferie

Il Lavoratore dipendente con orario ordinario medio di lavoro pari a 40 ore settimanali (giornalieri o turnisti "5+2" o "6+1") matura, per ciascun mese a tempo pieno lavorato, un rateo di 13,33 ore di ferie, corrispondenti a 160 ore di ferie annuali.

Il lavoratore a tempo parziale ha diritto alla maturazione del rateo mensile di ferie di 13,33 ore proporzionato al numero di ore settimanali contrattuali.

Se il Lavoratore è stato assunto o è cessato nel corso dell’anno, la maturazione del rateo mensile di ferie avviene con lo stesso criterio utilizzato per la maturazione dei ratei di tredicesima. Pertanto, le frazioni di mese superiori a 14 giorni si considerano come mese intero.

Mensilità Aggiuntive

Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, la tredicesima mensilità sarà dovuta nella misura di un dodicesimo del suo valore normale per ogni mese di servizio prestato. A tal fine, la frazione di mese che supera i 14 giorni sarà considerata mese intero.

In caso di trasformazione del rapporto nel corso dell’anno da tempo pieno a tempo parziale e/o viceversa, la Tredicesima mensilità sarà determinata dalla somma dei ratei mensilmente maturati, rispettivamente, a tempo pieno e a tempo parziale.

Inizia a consultare il CCNL Call Center (Cisal - Anpit)

7 giorni di accesso gratuito. Nessuna carta di credito.

Registrati gratis