CCNL Call Center (Cisal - Anpit)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/12/2024
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 dicembre 2024
Riferimento CCNL
CCNL del 04/12/2024 - Decorrenza: 01/12/2024 - Scadenza: 30/11/2027
Panoramica del Contratto
Servizi di Business Process Outsourcing, Digital Experience e Data Management
Parti Stipulanti
Confedir
Confederazione Autonoma dei Dirigenti
Quadri e Direttivi
Cisal Terziario
Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio
Servizi
Terziario e Turismo
Federcontact
Anpit
Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario
Ateca
Associazione Terziario Esercenti Commercianti Artigiani
Cisal Comunicazione
Federazione Autonoma Lavoratori Comunicazione - Telecomunicazioni - Aziende Consociate - Rai - Società Pubblicità e Spettacolo - Emittenza Privata
Assocontact
Associazione Nazionale dei Business Process Outsourcer
Cisal
Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| Dirigente | 3796,00 € | 3796,00 € |
| Q | 2546,52 € | 2546,52 € |
| A1 | 2476,72 € | 2476,72 € |
Registrati gratis per consultare la tabella completa
Sblocca tabella completaProva gratuita 7 giorni – nessuna carta di credito richiestaPerché scegliere ilCCNL.it
Tabelle sempre aggiornate
Accedi alle tabelle retributive aggiornate ad ogni rinnovo contrattuale.
Notifiche sugli aggiornamenti
Ricevi avvisi quando il tuo CCNL viene rinnovato o aggiornato.
Ricerca intelligente
Cerca per CCNL, livello, istituto contrattuale. Trova ciò che ti serve.
Orario di lavoro
La durata normale del lavoro contrattuale effettivo per la generalità dei Lavoratori è fissata in 40 ore ordinarie settimanali, distribuite su 5 giorni, con diritto a due giorni, uno di Riposo e uno di Festività, anche non consecutivi, o su 6 giornate lavorative consecutive, seguite da una Festività.
Personale non soggetto a limitazioni d'orario
Come prevede l'art. 17, comma 5 del D. Lgs. 66/2003, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei Lavoratori, le disposizioni dello stesso Decreto Legislativo relative all'orario di lavoro non si applicano ai Lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non sia misurabile o predeterminabile.
In particolare, vi è deroga quando si tratta di "Personale Direttivo" con diretta responsabilità dell’andamento dei servizi (come prevedeva l'art. 3 del R.D. 1955/1923), individuato nel personale che riveste il livello "Dirigente", "Quadro", Impiegato "A1" e Impiegato "A2’ della Classificazione del presente CCNL.
Lavoro straordinario
Le maggiorazioni dello straordinario da calcolarsi sulla retribuzione base e da liquidarsi con la retribuzione del mese di competenza sono previste alla successiva Tabella:
|
a) Descrizione dello straordinario |
Maggiorazione oraria |
|
Straordinario diurno prime 2 ore |
25% |
|
Straordinario diurno oltre le prime 2 ore |
30% |
|
In regime diurno in giorno festivo |
55% |
|
In regime notturno in giorno feriale |
50% |
|
In regime notturno in giorno festivo |
75% |
Straordinario con riposo compensativo
In caso di richiesta di lavoro straordinario eccedente le complessive 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali, a titolo di "intensificazione", esso dovrà essere mensilmente retribuito solo con le maggiorazioni della retribuzione previste nella successiva Tabella accreditando al Lavoratore la maturazione dei Riposi individuali compensativi alle ore di "straordinario con riposo compensativo" effettuato nel mese di competenza.
|
a) Descrizione dello straordinario con permesso/riposo compensativo |
Maggiorazione oraria |
|
Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali o, per i Tempi Parziali, entro il 25% dell'orario di lavoro normale |
3% |
|
Oltre le 10 ore giornaliere o le 48 ore settimanali o, per i Tempi Parziali, oltre il 25% dell'orario di lavoro normale |
6% |
|
In regime diurno in giorno festivo |
19% |
|
In regime notturno in giorno feriale |
14% |
|
In regime notturno in giorno festivo |
24% |
|
In caso di liquidazione dei riposi compensativi eccedenti le 160 ore, in alternativa al godimento del permesso (per una volta nell’arco di ciascun anno di calendario) |
Riconoscimento dell’ulteriore maggiorazione del 15% |
Ferie
Il Lavoratore dipendente con orario ordinario medio di lavoro pari a 40 ore settimanali (giornalieri o turnisti "5+2" o "6+1") matura, per ciascun mese a tempo pieno lavorato, un rateo di 13,33 ore di ferie, corrispondenti a 160 ore di ferie annuali.
Il lavoratore a tempo parziale ha diritto alla maturazione del rateo mensile di ferie di 13,33 ore proporzionato al numero di ore settimanali contrattuali.
Se il Lavoratore è stato assunto o è cessato nel corso dell’anno, la maturazione del rateo mensile di ferie avviene con lo stesso criterio utilizzato per la maturazione dei ratei di tredicesima. Pertanto, le frazioni di mese superiori a 14 giorni si considerano come mese intero.
Mensilità Aggiuntive
Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, la tredicesima mensilità sarà dovuta nella misura di un dodicesimo del suo valore normale per ogni mese di servizio prestato. A tal fine, la frazione di mese che supera i 14 giorni sarà considerata mese intero.
In caso di trasformazione del rapporto nel corso dell’anno da tempo pieno a tempo parziale e/o viceversa, la Tredicesima mensilità sarà determinata dalla somma dei ratei mensilmente maturati, rispettivamente, a tempo pieno e a tempo parziale.
Inizia a consultare il CCNL Call Center (Cisal - Anpit)
7 giorni di accesso gratuito. Nessuna carta di credito.
Registrati gratis