CCNL Call Center (Confsal - Conflavoro)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/10/2021
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 ottobre 2021
Riferimento CCNL
CCNL del 20/09/2021 - Decorrenza: 01/10/2021 - Scadenza: 30/09/2024
Panoramica del Contratto
Rapporti di lavoro nelle Aziende di Call Center che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela.
Parti Stipulanti
Fesica Confsal
Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato
Conflavoro Pmi
Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese
Confsal
Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 4 - Operatore | 1270,75 € | 1270,75 € |
| 3 - Operatore | 1239,75 € | 1239,75 € |
| 2 - Operatore | 1209,50 € | 1209,50 € |
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Orario di lavoro
La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali suddivise in cinque o sei giornate lavorative.
Lavoro straordinario
Prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale.
Sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della retribuzione di fatto:
|
Lavoratori turni avvicendati |
Restante personale |
|
|
Lavoro straordinario diurno |
15% |
15% |
|
Lavoro straordinario festivo |
30% |
30% |
|
Lavoro straordinario festivo con riposo compensativo |
20% |
20% |
|
Lavoro straordinario notturno |
30% |
35% |
|
Lavoro straordinario festivo notturno |
35% |
40% |
|
Lavoro straordinario festivo notturno con riposo compensativo |
25% |
30% |
|
Lavoro festivo |
20% |
20% |
|
Lavoro festivo con riposo compensativo |
15% |
15% |
|
Lavoro notturno |
15% |
25% |
|
Lavoro notturno e festivo |
30% |
35% |
|
Lavoro notturno festivo con riposo compensativo |
20% |
25% |
Le maggiorazioni sono comprensive della loro eventuale incidenza sui vari istituti contrattuali e di legge e non sono computabili ai fini di tali istituti. Inoltre, tali maggiorazioni non sono cumulabili fra di loro, per cui quella maggiore assorbe la minore.
Ferie
Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 4 settimane.
Mensilità Aggiuntive
In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, l’azienda dovrà corrispondere al personale dipendente a titolo di tredicesima un importo pari ad 1 mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi interi o le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni di servizio prestati.
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