CCNL Calzature - Industria
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
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Tabella in vigore dal
01 agosto 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 21/06/2021 - Decorrenza: 01/01/2020 - Scadenza: 31/12/2023
Ultimo aggiornamento
25 marzo 2025
Panoramica del Contratto
Aziende industriali che producono calzature, pantofole e tomaie di qualsiasi genere e tipo, prodotte a macchina, a mano o miste, fabbriche di calzature di gomma non annesse agli stabilimenti per la produzione della gomma, nonché fabbriche di parti staccate, per la confezione di calzature che non rientrino nella sfera di applicazione di altro Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Parti Stipulanti
Assocalzaturifici Italiani
Filctem Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture
Uiltec Uil
Unione Italiana Lavoratori Tessile
Energia e Chimica
Femca Cisl
Federazione Energia
Moda
Chimica e Affini
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 1530,00 € | 1530,00 € |
| 2 | 1751,40 € | 1751,40 € |
| 3 | 1843,95 € | 1843,95 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Calzature - Industria: CCNL 17/07/2024
Redatto il testo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 17 luglio 2024 per i lavoratori addetti all'industria delle calzature. Si allega il testo del CCNL....
Calzature - Industria: Elemento di garanzia retributiva
Secondo l'ipotesi di accordo del 21 giugno 2021, l'erogazione dell'elemento di garanzia retributiva, pari a 300 euro lordi per gli anni dal 2021 e seguenti, avverrà con la retribuz...
Orario di lavoro
La durata dell'orario normale contrattuale è di 39 ore settimanali.
La durata dell'orario normale contrattuale può anche essere di 40 ore settimanali, previo accordo a livello aziendale.
L' orario settimanale di lavoro verrà normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, mediante esame in sede aziendale.
Lavoro straordinario
E' considerato straordinario contrattuale il lavoro prestato oltre l'orario contrattuale settimanale.
Non sono considerate straordinarie le ore di lavoro prestate tra la 37ª e la 40ª ora settimanale nei regimi di orario basati su turni di 6 (6 x 6); tali ore sono retribuite con quote orarie supplementari.
Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario sono le seguenti:
- Lavoro supplementare: 24%
- Lavoro straordinario: 27%
- Lavoro straordinario notturno: 45%
Ferie (Operai)
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo di 4 settimane.
Mensilità Aggiuntive (Operai)
L'azienda corrisponderà al lavoratore, per ciascun anno di anzianità, una tredicesima mensilità d'importo pari alla retribuzione mensile normale di fatto percepita dal lavoratore stesso.
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