CCNL Carta - Industria
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/04/2026
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- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 aprile 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 28/07/2021 - Decorrenza: 01/01/2022 - Scadenza: 31/12/2024
Ultimo aggiornamento
26 marzo 2026
Panoramica del Contratto
Aziende esercenti l'industria della carta, cartone e paste per carta, per le aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone
Parti Stipulanti
Fistel Cisl
Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni
Assocarta
Associazione Italiana fra gli Industriali della Carta
Cartoni e Paste per Carta
Uilcom Uil
Unione Italiana Lavoratori Della Comunicazione
Slc Cgil
Sindacato Lavoratori Comunicazione
Ugl Carta e Stampa
Unione Generale del Lavoro
Assografici
Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche
Cartotecniche e Trasformatrici
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| A | 2521,80 € | 2521,80 € |
| A S | 2873,55 € | 2873,55 € |
| B 1 | 2292,49 € | 2292,49 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Carta - Industria: Scioglimento della riserva 25/03/2026
Le Parti, il Sindacato lavoratori comunicazione, la Federazione informazione spettacolo e telecomunicazioni, la Unione italiana lavoratori della comunicazione e il Sindacato nazion...
Carta - Industria: Aggiornamento minimi contrattuali
CARTA - INDUSTRIA Carta - Industria Minimi in vigore dal 01/04/2026 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma Q € 2882,91 € 0 € 0 € 2882,91 A S € 2873,55 € 0 € ...
Orario di lavoro
Giornalieri e due turni e Turnisti non a ciclo continuo
La durata dell'orario di lavoro per il lavoratore è fissata in 40 ore medie settimanali.
Laddove le esigenze tecnico-produttive dell'Azienda lo consentano, la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale potrà essere organizzata in sede aziendale su 5 giorni, fermo restando che il sesto giorno della settimana sarà da considerarsi lavorativo a tutti gli effetti degli istituti contrattuali.
Orario a turno unico e orario a due turni sette giorni su sette (2 turni 7x7)
l'orario medio settimanale lavoratore turnista che presta la sua attività in cicli continui di 7 giorni su 7 in due turni avvicendati di 8 ore consecutive o in un unico turno di 8 ore consecutive, è di 37 ore e 20 minuti retribuite 40.
Ai fini del riallineamento retributivo non concorrono alla determinazione della relativa retribuzione oraria, l'incidenza delle maggiorazioni turno, domenicali, festive.
Per poter allineare dal punto di vista retributivo il minor orario medio settimanale:
- vengono mensilmente assorbite le ore di riduzione orario annua ed ex festività (v. infra "Permessi per riduzione d'orario" e "Festività soppresse").
- si rende necessario aggiungere almeno 5 giorni di prestazione lavorativa annua.
Orario a Tre Turni a ciclo continuo sette giorni su sette (3 turni 7x7)
l'orario medio settimanale del lavoratore turnista che presta la sua attività in cicli continui di 7 giorni su 7 in tre turni avvicendati di 8 ore consecutive è di 37 ore e 20 minuti retribuite 40.
Nella riduzione d'orario restano non maturati i giorni di riposo retribuito; sono peraltro riconosciuti giorni di riposo retribuito a godimento individuale su base annua. (v. infra "permessi per riduzione d'orario" e "Festività soppresse").
Lavoro straordinario
Sono considerate straordinarie le ore previste oltre l'orario contrattuale settimanale (con esclusione del prolungamento per il recupero delle ore lavorate in meno nelle altre settimane del ciclo nel quale si realizza l'orario medio settimanale contrattuale e fermo restando quanto previsto in tema di flessibilità dell'orario)
Per il lavoro straordinario sono corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla normale retribuzione:
- lavoro straordinario diurno collegato con l'orario normale: 30%;
- lavoro straordinario non collegato con l'orario normale:
a) se diurno, con un minimo di tre ore di retribuzione: 30%;
b) se notturno, con un minimo di quattro ore di retribuzione: 55%;
- lavoro straordinario notturno per gli operai turnisti: 55%;
- lavoro domenicale con riposo compensativo (per le ore straordinarie): 80%;
Turnisti (in caso di prolungamento del turno in attesa del cambio): spetta la retribuzione relativa al maggior lavoro prestato con la maggiorazione computare sulla normale retribuzione, pari al:
- 30% per il prolungamento del primo e del terzo turno
- 55% per il prolungamento del secondo turno.
Ferie
I lavoratori hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di quattro settimane e due giorni (176 ore).
I lavoratori con qualifica impiegato e quadro con oltre 10 anni di anzianità aziendale hanno diritto ad un giorno di ferie aggiuntivo (8 ore) rispetto a quanto sopra riportato.
In caso di assunzione o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno solare, il rateo di maturazione delle ferie sarà calcolato sulla base di tanti dodicesimi dell’ammontare complessivo annuo, per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l’Azienda.
Le frazioni di mese fino a 15 giorni (di calendario) non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero le frazioni superiori ai 15 giorni (di calendario).
In caso di distribuzione dell’orario settimanale su 5 giorni, i giorni di ferie frazionati sono calcolati per 1,2 ciascuno ai fini del computo del periodo di ferie.
|
Tipologia Orario Lavorativo Full Time |
Orario medio settimanale |
Ore Annue Ferie |
Ore Annue Permessi Retribuiti/Ex festività/Rol |
Totale Ore Annue Spettanza |
|
Giornalieri e 2 turni (no c.c.) |
40,00 ore |
176,00 |
96,00 |
272,00 |
|
3 Turni (no c.c.) |
40,00 ore |
176,00 |
128,00 |
304,00 |
|
1 - 2 turni (7 giorni su 7) |
37,20 ore + 40,00 ore annue |
176,00 |
176,00 |
|
|
3 Turni (7 gioni su 7) |
37,20 ore |
176,00 |
32,00 |
208,00 |
|
Impiegati con anzianità > 10 anni |
+ 8 ore (tot. 184 ore) |
|||
|
Solo x impiegati con anzianità al 1/1/2017 > di 15 anni |
+ 24 ore (tot. 200 ore) |
|||
Mensilità Aggiuntive
L’Azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari a 30/26 (200 ore per gli operai) della normale retribuzione mensile percepita; la corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente alla Vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell’anno l’impiegato avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato.
La frazione di mese non superiore ai 13 giorni non sarà considerata, mentre sarà considerato come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
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