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CCNL Case di Cura Private - Personale Medico

Categoria Retributiva: Case di Cura Private - Personale Medico - ARIS

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 luglio 2020

Riferimento CCNL

CCNL del 19/01/2005 - Decorrenza: 01/01/2002 - Scadenza: 31/12/2005

Ultimo aggiornamento

04 gennaio 2022

Panoramica del Contratto

Medici che operano con rapporto di lavoro dipendente in strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali di diritto privato.

Parti Stipulanti

Cimop

Confederazione Italiana Medici Ospedalità Privata

Aris

Associazione Religiosa Istituti socio-sanitari

Aiop

Associazione Italiana Ospedalità Privata

Fondazione Don Gnocchi

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/07/2020
LivelloPaga BaseTotale
Dirigente medico -Tempo definito2000,00 €2000,00 €
Dirigente medico -Tempo pieno2400,00 €2400,00 €
Dirigente medico (anz. inferiore 5 anni) - T.P.2000,00 €2000,00 €

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Orario di lavoro

L'orario normale di lavoro del personale medico è fissato nel seguente modo:

- tempo definito a 30 ore settimanali;

- tempo pieno a 38 ore settimanali.

Il prefissato orario settimanale potrà essere articolato su periodi plurisettimanali nell'arco dell'anno, ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003 con tetti settimanali non inferiori a 30 ore e non superiori a 46 ore per i medici a tempo pieno, e non inferiori a 24 ore e non superiori a 36 ore per i medici a tempo definito.

Ai fini del calcolo della durata media di cui al comma precedente, il limite rispettivamente delle 46 ore e delle 36 ore settimanali potrà essere riferito, a fronte di ragioni tecniche, obbiettive ovvero di particolari esigenze derivanti dall'assistenza sanitaria, in deroga al dettato dell'art. 14 comma 3, D.Lgs. n. 66/2003, ad un periodo di dodici mesi a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

I criteri per la formulazione dei turni e dell'orario di servizio saranno stabiliti dalla Direzione sanitaria entro il primo trimestre di ciascun anno di intesa con la RSM Cimop.

Per settori di particolare e speciale attività medico-chirurgica può essere adottato, a giudizio dell'amministrazione della struttura sanitaria, il rapporto part-time, che sarà regolato secondo le norme della legislazione in materia.

Per i medici a rapporto di lavoro a 38h o a 30h settimanali, l'orario giornaliero sarà articolato di norma su sei giorni lavorativi e, dove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su cinque giorni lavorativi, con orario giornaliero di turno non inferiore a 4 ore, fatte comunque salve le attribuzioni del Direttore sanitario.

Lavoro straordinario

Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio. Il lavoro straordinario non può comunque essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.

E' considerato lavoro supplementare quello effettuato dai medici a tempo definito fino alle 38 ore settimanali; invece è considerato lavoro straordinario quello effettuato da tutti i medici oltre le 38 ore settimanali.

Le maggiori prestazioni per lavoro supplementare e straordinario possono, a richiesta del medico e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere sostituite con riposi compensativi (senza che con ciò il medico perda le eventuali indennità di turno); il lavoro supplementare e straordinario, in ossequio all'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 66/2003, sarà retribuito con una maggiorazione della paga oraria pari al 20% per il lavoro diurno, al 30% per il lavoro notturno o diurno festivo e al 50% per il notturno festivo. Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera festivo quello eseguito nelle festività e nelle giornate programmate come riposo settimanale.

E' ammesso il ricorso al lavoro supplementare e straordinario, per gravi e motivate esigenze di servizio, sino ad un monte ore complessivo annuo di 100 ore per ciascun medico; oltre 100 e fino a 250 ore solo previo accordo con l'interessato; oltre tale tetto solo previo accordo tra l'amministrazione e la RSM Cimop e con l'assenso del medico interessato, comunque senza oltrepassare il limite di 300 ore annue individuali.

Ferie

Il dirigente medico ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie di 30 giorni lavorativi.

Il medico assunto in data successiva al 1° gennaio di ciascun anno ha diritto ad usufruire di un numero di giornate di ferie proporzionato al periodo di servizio prestato nell'anno; così pure nel caso di cessazione per qualunque causa del rapporto di lavoro nel corso dell'anno.

Le chiusure annuali delle Strutture, ove autorizzate dalle Autorità competenti, sono computate nelle ferie.

Per eccezionali esigenze di servizio la Struttura, sentita la RSM, può rinviare il periodo di ferie programmato e/o richiamare in servizio il medico già in ferie; in tal caso saranno rimborsate le spese sostenute e documentalmente dimostrabili.

Per i casi nei quali l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni settimanali e per il dirigente medico part-time, il computo dei giorni di ferie deve essere fatto con riferimento a sei giornate lavorative settimanali.

Mensilità Aggiuntive

Ai medici in servizio nella struttura sanitaria viene corrisposta - di regola entro il mese di dicembre di ogni anno - una "tredicesima mensilità" composta da:

- stipendio base mensile;

- retribuzione individuale di anzianità;

- eventuale " assegno ad personam";

- superminimo.

La tredicesima mensilità non spetta per il periodo di tempo trascorso in posizione che comporti la sospensione dello stipendio.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il medico ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati.

La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a questi effetti come mese intero.

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