CCNL Case di Cura Private - Personale Medico
Categoria Retributiva: Case di Cura Private - Personale Medico - DON GNOCCHI
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2009
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 gennaio 2009
Riferimento CCNL
CCNL del 19/01/2005 - Decorrenza: 01/01/2002 - Scadenza: 31/12/2005
Ultimo aggiornamento
04 gennaio 2022
Panoramica del Contratto
Case di cura private, centri di riabilitazione, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), le strutture riconosciute presidio associate alla Fondazione Don Gnocchi
Parti Stipulanti
Cimop
Confederazione Italiana Medici Ospedalità Privata
Fondazione Don Gnocchi
Aiop
Associazione Italiana Ospedalità Privata
Aris
Associazione Religiosa Istituti socio-sanitari
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| Aiuto - Tempo definito | 2520,00 € | 2520,00 € |
| Aiuto - Tempo pieno | 3000,00 € | 3000,00 € |
| Assistente - Fascia A T.D. | 1976,00 € | 1976,00 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Case di Cura Private - Personale Medico: Verbale di adesione 21/12/2021
Il giorno 21/12/2021 FP CGIL e UIL FPL hanno sottoscritto il verbale di adesione al ccnl per il Personale medico delle Case di cura private, già siglato il 07/10/2021 da ARIS e CIM...
Case di Cura Private - Personale medico (ARIS): Una tantum
Ai sensi del CCNL 07/10/2020, siglato da ARIS, spetta la seguente Una tantum riparatoria al dirigente medico assunto prima del 1° gennaio 2020 ed ancora in servizio al 07/10/2020: ...
Orario di lavoro
L'orario normale di lavoro del personale medico è fissato nel seguente modo:
- tempo definito a 30 ore settimanali;
- tempo pieno a 38 ore settimanali.
Il prefissato orario settimanale potrà essere articolato su periodi plurisettimanali nell'arco dell'anno, ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003 con tetti settimanali non inferiori a 30 ore e non superiori a 46 ore per i medici a tempo pieno, e non inferiori a 24 ore e non superiori a 36 ore per i medici a tempo definito.
Ai fini del calcolo della durata media di cui al comma precedente, il limite rispettivamente delle 46 ore e delle 36 ore settimanali potrà essere riferito, a fronte di ragioni tecniche, obbiettive ovvero di particolari esigenze derivanti dall'assistenza sanitaria, in deroga al dettato dell'art. 14 comma 3, D.Lgs. n. 66/2003, ad un periodo di dodici mesi a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
I criteri per la formulazione dei turni e dell'orario di servizio saranno stabiliti dalla Direzione sanitaria entro il primo trimestre di ciascun anno di intesa con la RSM Cimop.
Per settori di particolare e speciale attività medico-chirurgica può essere adottato, a giudizio dell'amministrazione della struttura sanitaria, il rapporto part-time, che sarà regolato secondo le norme della legislazione in materia.
Per i medici a rapporto di lavoro a 38h o a 30h settimanali, l'orario giornaliero sarà articolato di norma su sei giorni lavorativi e, dove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su cinque giorni lavorativi, con orario giornaliero di turno non inferiore a 4 ore, fatte comunque salve le attribuzioni del Direttore sanitario.
Lavoro straordinario
Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio. Il lavoro straordinario non può comunque essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.
E' considerato lavoro supplementare quello effettuato dai medici a tempo definito fino alle 38 ore settimanali; invece è considerato lavoro straordinario quello effettuato da tutti i medici oltre le 38 ore settimanali.
Le maggiori prestazioni per lavoro supplementare e straordinario possono, a richiesta del medico e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere sostituite con riposi compensativi (senza che con ciò il medico perda le eventuali indennità di turno); il lavoro supplementare e straordinario, in ossequio all'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 66/2003, sarà retribuito con una maggiorazione della paga oraria pari al 20% per il lavoro diurno, al 30% per il lavoro notturno o diurno festivo e al 50% per il notturno festivo. Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera festivo quello eseguito nelle festività e nelle giornate programmate come riposo settimanale.
E' ammesso il ricorso al lavoro supplementare e straordinario, per gravi e motivate esigenze di servizio, sino ad un monte ore complessivo annuo di 100 ore per ciascun medico; oltre 100 e fino a 250 ore solo previo accordo con l'interessato; oltre tale tetto solo previo accordo tra l'amministrazione e la RSM Cimop e con l'assenso del medico interessato, comunque senza oltrepassare il limite di 300 ore annue individuali.
Ferie
Il medico ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie di 30 (trenta) giorni lavorativi.
Il medico assunto posteriormente al 1º gennaio ha diritto di usufruire di un numero di giornate di ferie proporzionate al periodo di servizio che presterà nell'anno; così pure nel caso di cessazione, per qualunque causa, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno.
Per i casi nei quali l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni settimanali e per il medico a part-time, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere fatto con riferimento a sei giornate lavorative settimanali.
Mensilità Aggiuntive
Ai medici in servizio nella struttura sanitaria viene corrisposta - di regola entro il mese di dicembre di ogni anno - una "tredicesima mensilità" composta da:
- stipendio base mensile;
- retribuzione individuale di anzianità;
- eventuale " assegno ad personam";
- superminimo.
La tredicesima mensilità non spetta per il periodo di tempo trascorso in posizione che comporti la sospensione dello stipendio.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il medico ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati.
La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a questi effetti come mese intero.
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