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CCNL Cemento, Calce, Gesso P.I. - Confapi

Categoria Retributiva: Cemento P.I. - Confapi

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Tabella in vigore dal

01 gennaio 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 14/03/2008

Ultimo aggiornamento

02 febbraio 2021

Panoramica del Contratto

Piccole e medie industrie esercenti la produzione del cemento, della calce e dei suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte,

Parti Stipulanti

Aniem

Confapi - Unione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere e Settori Affini aderenti a Confapi

Fillea Cgil

Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive Costruzioni e Legno

Filca Cisl

Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini

Feneal Uil

Federazione Nazionale Lavoratori Edili E Affini del Legno

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2025
LivelloPaga BaseTotale
Area direttiva - 32266,08 €2809,84 €
Area direttiva - 22028,54 €2569,11 €
Area direttiva - 11856,59 €2390,03 €

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Orario di lavoro

La durata dell'orario normale contrattuale è di 40 ore settimanali.

L'orario settimanale contrattuale di lavoro viene distribuito su 5 giorni con riposo, di norma, cadente il sabato con possibilità per l'Azienda di far usufruire la seconda giornata, non lavorata, o nel giorno precedente o susseguente le domeniche e tutte le altre festività, compatibilmente con le esigenze tecniche e organizzative del lavoro verificate con la R.S.U.

Per i lavoratori turnisti su tre turni, le 40 ore settimanali dell'orario contrattuale si intendono mediamente realizzate nell'arco di 8 settimane.

Lavoro straordinario

Le percentuali di maggiorazione saranno applicate sulla retribuzione oraria intesa come paga base minimo tabellare eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, EDR, eventuali aumenti periodici di anzianità e, per i cottimisti, anche sulla percentuale minima contrattuale di cottimo

Le percentuali di seguito riportate non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Qualora la retribuzione sia composta in tutto o in parte di elementi variabili (provvigioni, interessenza, ecc.) si prenderà per base la parte fissa.

 

operai

intermedi

impiegati

lavoro straordinario diurno

23%

30%

30%

lavoro straordinario notturno

40%

60%

75%

lavoro straordinario festivo

50%

60%

75%

lavoro straordinario festivo

notturno

50%

70%

100%

Al lavoratore che venga occasionalmente ed improvvisamente richiesto di una prestazione straordinaria dopo che egli abbia abbandonato lo stabilimento, avendo ultimato il suo orario normale, sarà corrisposto, oltre la retribuzione per la durata della prestazione stessa con la relativa maggiorazione prevista dal presente articolo, l'importo di due ore di retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità e, per i cottimisti, la percentuale minima contrattuale di cottimo), se la prestazione viene effettuata nelle ore diurne (dalle 6 alle 22), e di quattro ore, se la prestazione viene effettuata nelle ore notturne (dalle 22 alle 6)

Ferie

Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione globale di fatto pari a:

- per anzianità fino a 15 anni: 4 settimane;

- per anzianità oltre 15 anni: 4 settimane e 2 giorni.

In caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono ad una settimana.

Mensilità Aggiuntive

L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile percepita dal lavoratore; la corresponsione di tale mensilità avverrà alla Vigilia di Natale. A tale effetto la retribuzione mensile sarà costituita da: minimo di paga (comprensivo dell'ex indennità di contingenza) eventuali aumenti di merito, aumenti periodici di anzianità, altre eventuali eccedenze sul minimo contrattuale, eventuale terzo elemento.

Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, l'impiegato avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestato presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero.

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