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CCNL Centri Elaborazione Dati (Ugl - Assoced)

Categoria Retributiva: Centro Elaborazione Dati - C.E.D. (Ugl - Assoced)

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Tabella in vigore dal

01 settembre 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 13/12/2018 - Decorrenza: 01/01/2019 - Scadenza: 31/12/2021

Ultimo aggiornamento

01 agosto 2025

Panoramica del Contratto

Lavoratori dipendenti da Centri Elaborazione Dati (C.E.D.), Imprese ICT, Professioni Digitali e S.T.P

Parti Stipulanti

Lait

Libera Associazione Italiana dei Consulenti Tributari e dei Servizi Professionali

Assoced

Associazione Italiana Centri Elaborazione Dati

Confterziario

Confederazione Nazionale del Terziario e della Piccola Impresa

Ugl Terziario

Unione Generale del Lavoro

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/09/2025
LivelloPaga BaseTotale
12316,80 €2316,80 €
22074,17 €2074,17 €
31861,71 €1861,71 €

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Orario di lavoro

La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali.

Lavoro straordinario

Le ore di lavoro straordinario verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e con le seguenti maggiorazioni, non cumulabili tra loro:

15% per le prestazioni di lavoro dalla 41a alla 48a ora settimanale;

20% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48a ora settimanale.

30% per le ore di lavoro straordinario prestato nei giorni festivi

50% per le ore straordinarie di lavoro prestate per la notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 24 alle 6 del mattino.

 

Preposti alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto (con diretta responsabilità dell'andamento dei servizi): i direttori tecnici o amministrativi, i capi ufficio ed i capi reparto che partecipano eccezionalmente alla vendita o al lavoro manuale - che per il tempo necessario al regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati, presta servizio anche fuori dell'orario normale di lavoro non è dovuto alcun compenso speciale salvo per i servizi di notte o nei giorni festivi per i quali saranno riconosciuti i seguenti trattamenti:

- la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione del 30% da calcolare sulla quota della normale retribuzione per le ore di lavoro straordinario prestate nelle festività;

- la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione del 50% da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione per le ore di lavoro straordinario prestate di notte, non in turni regolari di servizio.

Ferie

Il personale ha diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedi al sabato.

Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la retribuzione di fatto.

In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza.

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima mensilità

In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno i Centri elaborazione dati dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto (esclusi gli assegni familiari).

Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la tredicesima mensilità limitatamente all'aliquota corrispondente al 20% della retribuzione di fatto.

 

Quattordicesima mensilità

Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, il 1o luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto in atto al 30 giugno immediatamente precedente (quattordicesima mensilità), esclusi gli assegni familiari.

Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio.

Norme comuni

In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di 12 mesi precedenti la vigilia di Natale o il 1o luglio, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare di ciascuna mensilità aggiuntiva quanti sono i mesi interi di servizio prestato.

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