Immagine contratto Chimica Gomma Plastica e Vetro - Piccola Industria

CCNL Chimica Gomma Plastica e Vetro - Piccola Industria

Categoria Retributiva: Ceramica - Piccola Industria

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Tabella in vigore dal

01 gennaio 2026

Riferimento CCNL

CCNL del 25/07/2013 - Decorrenza: 01/01/2013 - Scadenza: 31/12/2015

Ultimo aggiornamento

24 febbraio 2026

Panoramica del Contratto

Lavoratori dipendenti dalle piccole e medie industrie operanti nel settore Ceramica (escluso il settore delle piastrelle).

Parti Stipulanti

Unionchimica Confapi

Unione Nazionale Piccola e Media Industria Chimica

Conciaria

Materie Plastiche

Gomma

Vetro

Ceramica e Prodotti Affini

Filctem Cgil

Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture

Uiltec Uil

Unione Italiana Lavoratori Tessile

Energia e Chimica

Femca Cisl

Federazione Energia

Moda

Chimica e Affini

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2026
LivelloPaga BaseTotale
A12814,40 €2814,40 €
B12569,80 €2569,80 €
B22419,88 €2419,88 €

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Orario di lavoro

Durata settimanale dell'orario di lavoro è fissata in 40 ore, distribuite su 5 giorni lavorativi.

Saranno altresì considerati normali regimi di prestazioni lavorative di 39 ore settimanali, realizzati assorbendo i corrispondenti riposi per ex festività e riduzione d'orario. In tal caso, le giornate lavorative inferiori a 8 ore, saranno considerate pari ad 8 ore in caso di ferie e altre cause di assenza con diritto alla retribuzione (negli altri casi si farà riferimento all'orario di lavoro previsto).

Turnisti : l'orario di lavoro dei turnisti addetti alle lavorazioni che si svolgono su due o tre turni per sette giorni settimanali (2x7 e 3x7) è pari a 232,5 giornate lavorative annue. La collocazione dei 27,5 giorni di riposo conseguenti (che comprendono sia i riposi a fronte delle festività, sia quelli per ex festività e per riduzione d'orario sia le ulteriori 6,5 giornate) sarà contrattata a livello aziendale, senza operare conguagli individuali tra i riposi in questione ed il numero delle festività lavorate.

I riposi che ne conseguono comprendono quelli derivanti dalla disciplina delle festività ed ex festività e dalla riduzione annua dell'orario di lavoro. Non è consentito operare conguagli individuali tra i giorni di riposo conseguenti e il numero delle festività lavorate.

Agli addetti ai forni ed alle apparecchiature a ciclo continuo che prestino oltre 6 ore continuative è attribuita mezz'ora di riposo (20 minuti per gli altri turnisti), retribuita con il solo minimo e l'indennità di posizione organizzativa, se aggiuntiva a turni di 8 ore di lavoro effettivo. Tale riposo è retribuito con la normale retribuzione di fatto se compreso nelle 8 ore.

 

Lavoro straordinario

E' considerato lavoro eccedente quello compreso tra l'orario contrattuale e l'orario massimo di legge.

Le ore di lavoro eccedente (da 38 a 40 ore settimanali) verranno retribuite con la maggiorazione del 5%.

E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre la durata massima dell'orario normale di lavoro stabilita dalle norme di legge.

Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario sono le seguenti:

1. Operai:

- lavoro straordinario oltre 40 ore settimanali: 26%;
- lavoro straordinario oltre 48 ore settimanali: 30%;
- lavoro straordinario notturno: 55%;
- lavoro straordinario notturno oltre le 48 ore settimanali: 70%;
- lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore): 55%.

2. Intermedi e impiegati:

- lavoro straordinario da 41 a 44 ore settimanali: 26%;
- lavoro straordinario ore successive: 30%;
- lavoro straordinario notturno: 70%;
- lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore): 70%.

Tutte le maggiorazioni di cui sopra sono da computarsi sulla retribuzione di fatto.

Ferie

Ferme restando le ferie aggiuntive maturate al 31/12/2016 in relazione all'anzianità di servizio, a far data dal 01/01/2017 ciascuna fascia di anzianità agli effetti della suddetta maturazione viene incrementata di mesi 12; pertanto, i periodi di ferie saranno i seguenti:

1) lavoratori cui si applica la normativa operai:

- 4 settimane di calendario per anzianità fino a 11 anni compiuti;

- 5 settimane di calendario per anzianità oltre gli 11 anni compiuti;

2) lavoratori cui si applica la normativa qualifiche speciali e impiegati:

- 4 settimane di calendario per anzianità fino a 9 anni compiuti;
- 4 settimane più un giorno di calendario per anzianità di oltre 9 e fino a 16 anni compiuti;
- 5 settimane di calendario per anzianità superiore ai 16 anni.

Passaggio dalla qualifica operaia ad altra qualifica: l'anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica impiegatizia è considerata utile per il 50% della sua entità agli effetti delle ferie.

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima mensilità: In occasione della ricorrenza del S. Natale, l'azienda corrisponderà ai lavoratori una 13a mensilità di importo pari alla retribuzione di fatto.

Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio degli ultimi 3 mesi.

Per i lavoratori che abbiano prestato continuativamente la loro opera in turni a ciclo continuo nell'ultimo anno o nel minor periodo di servizio compiuto, la percentuale di maggiorazione per lavoro notturno compreso in due turni avvicendati per gli operai e per lavoro notturno feriale domenicale compreso in turni avvicendati a ciclo continuo gli impiegati,  sarà aggiunta alla retribuzione da porsi a base del calcolo nella misura di 1/3 del suo ammontare. Ove soltanto parte dell'anzidetto periodo sia stato continuativamente prestato in turni a ciclo continuo, detta percentuale verrà proporzionalmente ridotta.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti 12simi di detta 13a mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda. L'eventuale frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero.

In aggiunta a quanto percepito a carico degli Istituti previdenziali e assistenziali verrà inoltre assicurato al lavoratore un trattamento integrativo a carico dell'azienda tale da garantire il 100% dei ratei di 13a mensilità afferenti a periodi di assenza dal lavoro per gravidanza, puerperio e malattia entro i limiti della conservazione del posto e, per l'infortunio, entro i limiti dei periodi in cui viene corrisposto il trattamento integrativo contrattualmente previsto a carico dell'azienda.

Gratifica feriale: v. voce "Mensilità aggiuntive (Ceramica)"

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