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CCNL Chimica P.M.I. (Fild - Cnl)

Categoria Retributiva: Ceramica - P.M.I. (Fild - Cnl)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

  • Tabelle retributive aggiornate al 01/07/2021
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Tabella in vigore dal

01 luglio 2021

Riferimento CCNL

CCNL del 05/07/2019 - Decorrenza: 05/07/2019 - Scadenza: 04/07/2022

Panoramica del Contratto

Dipendenti della piccola e media industria del settore ceramica, ceramica sanitaria, porcellana e ceramica per uso domestico e ornamentale, ceramica tecnica, tubi in gres.

Parti Stipulanti

Fild

Federazione Italiana Lavoratori Dipendenti

Federazione Nazionale Chimica

Metalmeccanica

C.n.l.

Confederazione Nazionale del Lavoro

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/07/2021
LivelloPaga BaseTotale
A12490,78 €2490,78 €
B12286,61 €2286,61 €
B22154,51 €2154,51 €

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Orario di lavoro

La durata settimanale dell'orario contrattuale di lavoro è fissata in 40 ore, normalmente distribuite in 5 giorni.

Saranno altresì considerati normali regimi di prestazioni lavorative di 39 ore settimanali, realizzati assorbendo i corrispondenti riposi del presente c.c.n.l. (v. infra "Festività soppresse" e "Permessi per riduzione d'orario").

Per i lavoratori che prestano l'orario normale settimanale di 39 ore le giornate lavorative per le quali è prevista una prestazione inferiore a 8 ore, saranno considerate pari ad 8 ore in caso di ferie e altre cause di assenza con diritto alla retribuzione. Negli altri casi si farà riferimento all'orario di lavoro previsto.

Turnisti: L'orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo (3 turni per 7 giorni settimanali) e dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni che si svolgono su 2 turni per 7 giorni settimanali é pari a 232,5 giornate lavorativa annue. La collocazione dei 27,5 giorni conseguenti, che comprendono sia i riposi a fronte di festività, sia quelli di cui al successivo art. 13, sia le 40 ore di riduzione di orario, sia le ulteriori 6,5 giornate, sia quanto a qualsiasi titolo concesso o concordato nelle aziende, sarà contrattata a livello aziendale, senza operare conguagli individuali tra i giorni in questione e il numero delle festività lavorate.

Lavoro straordinario

Operai:

 

Tipologia prestazione

Maggiorazione

1) Lavoro eccedente da 38 a 40 ore settimanali

5%

2) Lavoro straordinario oltre 40 ore settimanali

26%

3) Lavoro straordinario oltre 48 ore settimanali

30%

4) Lavoro straordinario notturno

55%

5) Lavoro straordinario notturno oltre le 48 ore settimanali

70%

7) Lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore)

55%

Impiegati:

Tipologia prestazione

Maggiorazione

1) Lavoro eccedente da 38 a 40 ore settimanali

5%

2) Lavoro straordinario da 41 a 44 ore settimanali

26%

3) Lavoro straordinario ore successive

30%

4) Lavoro straordinario notturno

70%

6) Lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore)

70%

Tutte le maggiorazioni di cui sopra sono da computarsi sulla retribuzione di fatto.

Tutte le percentuali di maggiorazione sopra menzionate non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Ferie

In caso di orario settimanale distribuito su 5 giorni, 5 giorni di ferie equivarranno a 1 settimana; identico rapporto si applicherà in caso di godimento di singole giornate.

In caso di distribuzione dell'orario normale di lavoro su un arco di più settimane, le ferie eventualmente godute dal lavoratore saranno conteggiate in base al particolare orario di lavoro fissato in azienda nello stesso periodo.

Per i lavoratori che prestano l'orario normale settimanale di 39 ore le giornate lavorative per le quali è prevista una prestazione inferiore a 8 ore, saranno considerate pari ad 8 ore in caso di ferie.

Operai:

- 4 settimane di calendario per anzianità fino a 10 anni compiuti;

- 5 settimane di calendario per anzianità oltre i 10 anni compiuti;

Qualifiche speciali e Impiegati:

- 4 settimane di calendario per anzianità fino a 8 anni compiuti;

- 4 settimane più 1 giorno di calendario per anzianità di oltre 8 e fino a 15 anni compiuti;

- 5 settimane di calendario per anzianità superiore ai 15 anni.

Le ferie si calcolano con la retribuzione di fatto aggiungendo l'indennità di mensa (v. infra "Retribuzione - Elementi").

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima mensilità

In occasione della ricorrenza del S. Natale, l’azienda corrisponderà ai lavoratori una 13a mensilità di importo pari alla retribuzione di fatto. Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio degli ultimi 3 mesi.

Per i lavoratori che abbiano prestato continuativamente la loro opera in turni a ciclo continuo nell’ultimo anno o nel minor periodo di servizio compiuto, la percentuale di maggiorazione prevista per il lavoro notturno feriale e domenicale compreso in turni avvicendati a ciclo continuo, sarà aggiunta alla retribuzione da porsi a base del calcolo nella misura di 1/3 del suo ammontare. Ove soltanto parte dell'anzidetto periodo sia stato continuativamente prestato in turni a ciclo continuo, detta percentuale verrà proporzionalmente ridotta (v. infra "Lavoro notturno").

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti 12esimi di detta 13a mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda. L'eventuale frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero.

In aggiunta a quanto percepito a carico degli istituti previdenziali e assistenziali verrà inoltre assicurato al lavoratore un trattamento integrativo a carico dell’azienda tale da garantire il 100% dei ratei di 13a mensilità afferenti a periodi di assenza dal lavoro per gravidanza, puerperio e malattia entro i limiti della conservazione del posto e, per l'infortunio, entro i limiti dei periodi in cui viene corrisposto il trattamento integrativo contrattualmente previsto a carico dell'azienda.

La tredicesima mensilità si calcola con la retribuzione di fatto aggiungendo l'indennità di mensa (v. infra "Retribuzione - Elementi").

Gratifica feriale

Nel corso del mese di luglio sarà corrisposta ai lavoratori una gratifica feriale nella misura del 12% del totale di minimo contrattuale e IPO.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno (dal 1° luglio al 30 giugno), al lavoratore saranno concessi tanti 12esimi della gratifica per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata come mese intero.

In aggiunta a quanto percepito a carico degli istituti previdenziali e assistenziali verrà inoltre assicurato al lavoratore un trattamento integrativo a carico dell'azienda tale da garantire il 100% dei ratei di gratifica feriale afferenti a periodi di assenza dal lavoro per gravidanza, puerperio e malattia entro i limiti della conservazione del posto e, per l'infortunio, entro i limiti dei periodi in cui viene corrisposto il trattamento integrativo contrattualmente previsto a carico dell'azienda.

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