CCNL Chimica P.M.I. (Fild - Cnl)
Categoria Retributiva: Chimica e Concia - P.M.I. (Fild - Cnl)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/07/2021
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 luglio 2021
Riferimento CCNL
CCNL del 05/07/2019 - Decorrenza: 05/07/2019 - Scadenza: 04/07/2022
Panoramica del Contratto
Dipendenti della piccola e media industria chimica, farmaceutica, articoli dattilografici, materiali elettrici ed isolanti, candele e lumini, oli e margarina, detergenza, coibenti, concia.
Parti Stipulanti
Fild
Federazione Italiana Lavoratori Dipendenti
Federazione Nazionale Chimica
Metalmeccanica
C.n.l.
Confederazione Nazionale del Lavoro
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| A | 1621,49 € | 1621,49 € |
| B | 1639,45 € | 1639,45 € |
| C | 1815,21 € | 1815,21 € |
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Orario di lavoro
Lavoratori giornalieri, turnisti 2 x 5 e 2 x 6
La durata media settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in 37 ore e 30 minuti, con assorbimento totale della riduzione di orario prevista dai precedenti ccnl, della ex festività civile (4 novembre ex legge n. 54/1977) e, fino a concorrenza, i 4 riposi retribuiti concessi a fronte delle festività abolite dalla legge n. 54/1977 e successive modificazioni.
Lavoratori addetti ai turni 3 x 5 e 3 x 6
La durata media settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore, realizzabile anche con criteri plurisettimanali per il ricorso alla flessibilità, è fissata in 37 ore e 30 minuti.
Lavoratori addetti ai turni 3 x 7 e 2 x 7
L'orario normale dei lavoratori turnisti, al lordo delle riduzioni di orario, è di 40 ore settimanali, raggiungibili anche come media sui cicli plurisettimanali.
L'orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo (tre turni per sette giorni settimanali) e dai lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni che si svolgono su due turni per sette giorni settimanali, sarà pari a 231,5 giornate lavorative annue.
L’orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti alla lavorazione a ciclo continuo (3 turni per 7 giorni settimanali) sarà pari a 231 giornate lavorative annue.
La riduzione di 4 ore come sopra definita non è assorbibile a livello aziendale da ulteriori riduzioni di orario già in atto, se non espressamente previsto.
La collocazione dei 30 giorni per i lavoratori turnisti a ciclo continuo 3 x 7 che comprendono sia i riposi a fronte di festività, sia le 16 ore, sia quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle aziende, sarà concordata a livello aziendale, senza operare conguagli individuali tra i giorni in questione e il numero delle festività lavorate.
Orari 6 x 6
Le aziende che utilizzino gli impianti in via continuativa e strutturale su sei giorni settimanali daranno luogo ad una riduzione dell'orario di lavoro anche mediante cicli plurisettimanali per il personale interessato, la cui entità sarà concordata a livello aziendale. Nel caso in cui l'azienda faccia ricorso in modo strutturale a schemi di turno 6 x 6 o analogamente distribuiti, l'orario settimanale sarà comunque non inferiore a 36 ore settimanali con assorbimento, fino a concorrenza, delle riduzioni dell'orario di lavoro precedentemente spettanti e dei riposi retribuiti concessi a fronte delle festività abolite dalla L. n. 54/1977.
Deroghe per aree di crisi
Intendendosi per aree di crisi, le aree del Mezzogiorno e quelle così definite dalle normative di legge italiane e comunitarie. A tal fine convengono sulla possibilità che in tali aree possono essere definiti accordi tra le parti che consentono la stipula di contratti di lavoro aggiuntivi ai preesistenti con la previsione di minore orario di lavoro (indicativamente 24 o 32 ore settimanali) con riproporzionamento di ogni istituto retributivo e normativo.
Lavoro straordinario
Le percentuali di maggiorazione sono le seguenti:
- da oltre l'orario medio settimanale a 38,5 ore settimanali: nessuna maggiorazione.
- da oltre 38,5 a 46 settimanali: 10%;
- oltre 48 ore settimanali: 30%;
- lavoro festivo oltre le 48a ora: 70%;
- lavoro notturno (compreso e non compreso in turni avvicendati): oltre la 48a ora: prima ora: 60%; ore successive: 75%.
Tutte le percentuali di cui sopra comprendono l'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge.
Le percentuali di cui trattasi non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore, eccetto che per il lavoro effettuato in turni avvicendati (v. infra "Lavoro a turni").
Ferie
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza degli elementi retributivi mensilmente percepiti in servizio, secondo i termini sotto indicati:
Lavoratori con anzianità di servizio:
A) fino a 10 anni: 4 settimane;
B) da oltre 10 a 18 anni:
- operai: 4 settimane + 3 giorni;
- quadri, impiegati, qualifica speciale: 5 settimane;
C) oltre i 18 anni:
- operai: 5 settimane.
- quadri, impiegati, qualifica speciale: 5 settimane + 2 giorni;
- quadri, impiegati, qualifica speciale: 5 settimane.
Per i lavoratori normalmente retribuiti a cottimo la retribuzione giornaliera di fatto si intende riferita alla media di guadagno realizzata nel mese precedente.
In caso di ferie frazionate, cinque giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono ad una settimana, salvo il caso in cui non sia stata ancora effettuata la concentrazione dell’orario settimanale in cinque giorni.
La giornata è pari ad un quinto dell’orario medio settimanale.
Per i lavoratori che prestano normalmente la loro opera in turni avvicendati v. infra "Lavoro a turni".
Mensilità Aggiuntive
Tredicesima mensilità
L'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore, considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia, una 13^ mensilità di importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore stesso.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Il premio speciale è stato abolito, a livello aziendale, con l'erogazione di una quattordicesima mensilità da liquidarsi secondo i criteri della tredicesima.
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