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CCNL Cinematografia - Produzione

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Tabella in vigore dal

01 gennaio 2026

Riferimento CCNL

CCNL del 09/07/2019 - Decorrenza: 18/01/2018

Ultimo aggiornamento

08 ottobre 2025

Panoramica del Contratto

Produzione cinematografica, televisiva e cartoni animati (escluso il personale addetto alle troupes delle produzioni cinematografiche), aziende di distribuzione, importazione-esportazione film e telefilm, aziende che gestiscono teatri di posa, Stabilimenti di sviluppo e stampa, stabilimenti di doppiaggio, nonché per lavoratori delle categorie speciali o intermedie dipendenti da aziende che gestiscono teatri di posa e stabilimenti di doppiaggio.

Parti Stipulanti

Fistel Cisl

Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni

Anica

Uilcom Uil

Unione Italiana Lavoratori Della Comunicazione

Slc Cgil

Sindacato Lavoratori Comunicazione

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2026
LivelloPaga BaseTotale
11253,64 €1253,64 €
21395,61 €1395,61 €
31554,53 €1554,53 €

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Orario di lavoro

Si conviene che l'orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di norma distribuite in 5 giorni.

Lavoro straordinario

E' considerato lavoro straordinario quello compiuto oltre l'orario contrattuale.
Si intende per lavoro straordinario notturno quello compiuto di notte nelle ore oltre le 8 giornaliere.
Si intende per lavoro straordinario festivo quello compiuto di domenica o nelle altre giornate festive oltre le 8 ore giornaliere.

Il limite per ciascun lavoratore è di 250 ore annue, con alcune eccezioni stabilite dal CCNL. Tali limiti non riguardano i lavoratori discontinui.

Le ore di lavoro straordinario dovranno essere compensate maggiorando la quota oraria della retribuzione globale di fatto, con l'esclusione dell'E.A.R., delle percentuali seguenti:

Distribuzione film

Lavoro straordinario diurno: 35%

Lavoro straordinario prestato nel 6° giorno: 35%

Lavoro straordinario festivo: 70%

Lavoro straordinario notturno: 60%

Lavoro straordinario notturno festivo: 80%

Doppiaggio film

Lavoro straordinario prestato nel 6° giorno: 30%

Lavoro straordinario:
- prime due ore: 30%

- ore successive: 40%

Lavoro straordinario festivo: 85%

Lavoro straordinario notturno:
- prime due ore: 50%

- ore successive: 85%

Lavoro straordinario notturno festivo: 100%

Produzione cinematografica

- Lavoro straordinario diurno: 35%
- Lavoro straordinario prestato nel 6° giorno: 35%
- Lavoro straordinario notturno: 60%
- Lavoro straordinario festivo: 70%
- Lavoro straordinario notturno festivo: 80%

Sviluppo e stampa pellicole

Lavoro straordinario prestato nel 6° giorno: 25%

Lavoro straordinario:
- 1a ora: 25%
- 2a ora: 35%
- ore successive: 40%

Lavoro straordinario notturno:
- 1a ora: 60%
- ore successive: 80%

Lavoro festivo straordinario: 80%

Teatri di posa

Lavoro straordinario prestato nel 6° giorno: 30%

Impiegati: lavoro straordinario prestato nel sesto giorno e straordinario diurno: 35%

Lavoro straordinario feriale:
- prime due ore: 30%
- terza ora: 40%
- dalla 4a ora in poi: 60%

Lavoro festivo straordinario:
- prime due ore: 80%
- terza ora: 90%
- sino alle ore 24: 100%

Ferie

I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie con corresponsione della retribuzione, pari a quattro settimane corrispondenti a ventiquattro giorni lavorativi. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a sei giorni lavorativi. In caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni, i giorni lavorativi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascuno, sia agli effetti del computo del periodo di ferie che agli effetti della retribuzione relativa.

Sviluppo e stampa: Nel corso di ciascun anno feriale i lavoratori di tale settore, che abbiano prestato continuativamente servizio in camera oscura per oltre tre mesi, beneficeranno di un giorno di ferie in aggiunta alla misura prevista per gli altri lavoratori; coloro che abbiano prestato continuamente servizio in camera oscura per oltre sei mesi beneficeranno di due giorni di ferie in aggiunta alla misura prevista per gli altri lavoratori.
Ai fini di cui sopra non si intendono "camere oscure" quei luoghi di lavoro in cui le lavorazioni vengono svolte in condizioni normali di luce.

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima mensilità: va corrisposta entro il 20 dicembre nella misura di una mensilità della retribuzione di fatto, frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all'anno (a questi fini le frazioni di mese superiore a 15 giorni sono considerate come mese intero).

Quattordicesima mensilità: va corrisposta fra il 1º giugno e il 31 luglio di ogni anno nella misura di una mensilità della retribuzione di fatto, frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all'anno (a questi fini le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate come mese intero).

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