CCNL Colf - Personale Domestico
Categoria Retributiva: Colf - Personale Domestico Convivente
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2026
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 gennaio 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 08/09/2020 - Decorrenza: 01/10/2020 - Scadenza: 31/12/2022
Ultimo aggiornamento
11 febbraio 2026
Panoramica del Contratto
Lavoratori domestici conviventi
Parti Stipulanti
Uiltucs Uil
Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi
Fisascat Cisl
Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo
Domina
Associazione Nazionale Datori Di Lavoro Domestico
Filcams Cgil
Federazione italiana lavoratori commercio turismo e servizi
Federcolf
Federazione Sindacale dei Lavoratori a servizio dell'uomo
Fidaldo
Federazione Italiana Datori Di Lavoro Domestico
Adld
Associazione Datori di Lavoro Domestico
Nuova Collaborazione
Associazione Nazionale Datori di Lavoro Domestici
Assindatcolf
Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico
Adlc Como
Associazione Datori Di Lavoro Collaboratori
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| Presenza notturna - Livello unico | 811,09 € | 811,09 € |
| A | 908,10 € | 908,10 € |
| AS | 958,55 € | 958,55 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Colf - Personale Domestico: Accordo di rinnovo 11.02.2026
In data 11 febbraio 2026 si è riunita la Commissione Nazionale prevista dal CCNL "Lavoro Domestico" 28.10.2025, per la determinazione dei minimi retributivi del lavoro domestico a ...
Colf - Personale Domestico: aggiornamento valori convenzionali del vitto e dell'alloggio
I valori convenzionali del vitto e dell'alloggio sono fissati nella tabella seguente e sono rivalutati annualmente. - Pranzo e/o colazione: € 2,33 gg. - Cena: € 2,33 gg. - Allog...
Orario di lavoro
10 h giornaliere non consecutive per un totale di di 54 ore settimanali.
Assistenza notturna: personale non infermieristico assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna in favore di soggetti autosufficienti (bambini, anziani, portatori di handicap o ammalati), e inquadrato nel livello B super, ovvero per discontinue prestazioni assistenziali notturne in favore di soggetti non autosufficienti, e conseguentemente inquadrato nel livello C super (se non formato) o nel livello D super (se formato).
La collocazione temporale della prestazione deve essere ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00.
Al personale convivente dovranno essere in ogni caso garantite undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.
La retribuzione è quella prevista nella sezione tabellare, con le voci "Assistenza notturna"
Ai soli fini dell'assolvimento dell'obbligo contributivo per l'assistenza contrattuale, l'orario convenzionale di lavoro è pari a otto ore giornaliere.
Presenza notturna: personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna.
La durata della prestazione deve essere compresa tra le ore 21 e le ore 8, con l'obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo.
La retribuzione è quella prevista nella sezione tabellare, con la voce "Presenza notturna"
Nel caso in cui venissero richieste prestazioni diverse dalla presenza, queste dovranno essere retribuite per ogni ora prestata, in aggiunta ed in base alla retribuzione oraria per i lavoratori non conviventi.
Ai soli fini dell'assolvimento dell'obbligo contributivo per l'assistenza contrattuale, l'orario convenzionale di lavoro è pari a cinque ore giornaliere.
Lavoro straordinario
E' considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata giornaliera o settimanale massima, salvo che il prolungamento sia stato preventivamente concordato per il recupero di ore non lavorate.
La prestazione di lavoro straordinario deve essere richiesta con almeno un giorno di preavviso, salvo casi di emergenza o particolari necessità impreviste. In caso di emergenza, senza carattere di continuità, le prestazioni negli orari di riposo notturno e diurno sono da considerarsi normali e danno luogo solo al prolungamento del riposo stesso.
Base di calcolo: retribuzione globale di fatto oraria.
|
Tipologia |
Maggiorazioni |
|
straordinario |
25% |
|
straordinario notturno (dalle 22 alle 6) |
50% |
|
straordinario g. di riposo non domenicale |
40% |
|
straordinario festivo e domenicale |
60% |
Ferie
Indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi.
Agli effetti del computo delle ferie, la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato.
Le ferie hanno di regola carattere continuativo. Esse potranno essere frazionate in non più di due periodi all'anno, purché concordati tra le parti.
La fruizione delle ferie deve aver luogo per almeno due settimane entro l'anno di maturazione e, per almeno ulteriori due settimane, entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione, salvo il caso di lavoratore di cittadinanza non italiana.
Lavoratore di cittadinanza non italiana: è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio.
Retribuzione dovuta: I lavoratori con retribuzione mensile percepiranno la normale retribuzione, senza alcuna decurtazione; quelli con retribuzione ragguagliata alle ore lavorate percepiranno una retribuzione ragguagliata ad 1/6 dell'orario settimanale per ogni giorno di ferie godute.
Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile; al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non usufruisca durante tale periodo di detta corresponsione, il compenso sostitutivo convenzionale.
Il godimento delle ferie non interrompe la maturazione di tutti gli istituti contrattuali.
Mensilità Aggiuntive
In occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre, spetta al lavoratore una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, in essa compresa l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio ove spettante.
Per coloro le cui prestazioni non raggiungano un anno di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.
La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti.
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