CCNL Terziario - Confcommercio
Categoria Retributiva: Commercio - Confcommercio
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
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- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 novembre 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 30/07/2019 - Decorrenza: 01/04/2015 - Scadenza: 31/12/2019
Ultimo aggiornamento
08 giugno 2026
Panoramica del Contratto
Lavoratori dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi
Parti Stipulanti
Uiltucs Uil
Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi
Fisascat Cisl
Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo
Filcams Cgil
Federazione italiana lavoratori commercio turismo e servizi
Confcommercio Imprese per l'Italia
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 1966,54 € | 2506,13 € |
| Quadri | 2183,09 € | 2725,53 € |
| 2 | 1701,04 € | 2235,65 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Terziario - Confcommercio: Testo definitivo 03/02/2026
Le Parti, Confcommercio e le OO.SS. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, hanno diffuso il testo definitivo del Ccnl del 03 febbraio 2026 per i lavoratori dipendenti da aziend...
Terziario - Confcommercio: Assistenza sanitaria integrativa
Dall’1.1.2026 il contributo annuo a carico del datore di lavoro nei confronti della Cassa QuAS aumenta di 20 euro, passando da 370 a 390 euro per ciascun lavoratore con la qualific...
Orario di lavoro
Durata normale del lavoro effettivo per la generalità delle aziende commerciali: 40 ore settimanali.
Tale orario si realizza mediante la concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale, prevista dalle norme locali in vigore, e per le restanti 4 ore, mediante la concessione di un'ulteriore mezza giornata a turno settimanale.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell'azienda, le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero.
Nel limite dell'orario settimanale, è consentito al datore di lavoro di chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore.
Articolazione orario settimanale: l'azienda potrà ricorrere alle seguenti forme di articolazione dell'orario settimanale di lavoro:
a) 40 ore settimanali: con mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale prevista dalle norme locali in vigore, e per le restanti 4 ore mediante la concessione di un'ulteriore mezza giornata a turno settimanale.
b) 39 ore settimanali: attraverso l'assorbimento di 36 ore di permesso retribuito per riduzione d'orario.
c) 38 ore settimanali: attraverso l'assorbimento delle 56 ore di permesso retribuito per riduzione d'orario e di 16 delle 32 ore di permesso retribuito per ex festività.
Gestori di impianti di distribuzione di carburante: 45 ore settimanali.
Gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali: 40 ore settimanali, attraverso l'assorbimento di 24 ore di permesso retribuito per riduzione d'orario.
Personale discontinuo (custodi; guardiani diurni o notturni; portieri; personale addetto alla estinzione degli incendi; uscieri ed inservienti; pesatori ed aiuti; personale addetto al carico ed allo scarico; sorveglianti che non partecipano direttamente al lavoro; commessi di negozio nei comuni fino a cinquemila abitanti; personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi; personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione ed inumidimento): 45 ore settimanali.
Lavoro straordinario
Si intendendono come ore di lavoro straordinario quelle eccedenti l'orario normale di lavoro.
Limiti: 250 ore annue.
Base di computo: quota oraria della retribuzione di fatto.
Maggiorazioni (da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione) non cumulabili tra loro:
Lavoro straordinario | Maggiorazione |
Feriale diurno dalla 41a alla 48a ora settimanale | 15% |
Feriale diurno eccedente la 48a ora settimanale | 20% |
Festivo o domenicale | 30% |
Notturno non in turni (dalle ore 22 alle 6) | 50% |
Ferie (Agenzie di scommesse)
Spetta un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di 6 giorni lavorativi agli effetti del computo delle ferie.
Dal computo del predetto periodo di ferie vanno esclusi i riposi settimanali e le festività settimanali ed infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quanti sono i riposi settimanali e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.
Nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile.
Lavoratori assunti antecedentemente al 1.1.2000 che già usufruivano di un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi: verranno mantenute le condizioni di miglior favore.
Mensilità Aggiuntive (Viaggiatori e piazzisti)
Mensilità supplementari: nel caso di assenza dovuta a malattia o infortunio, oltre ai dodicesimi relativi ai mesi di sevizio effettivamente prestati, competeranno anche i dodicesimi relativi alle assenze anzidette, limitatamente al periodo di obbligatoria conservazione del posto.
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