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CCNL Commercio - Aziende intermedie (Cisal - Cnai Ucict)

Categoria Retributiva: Commercio - da 15 a 50 dip. (Cisal - Cnai Ucict)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 aprile 2026

Riferimento CCNL

CCNL del 21/12/2024 - Decorrenza: 01/01/2025 - Scadenza: 31/12/2028

Ultimo aggiornamento

22 gennaio 2025

Panoramica del Contratto

Aziende nel settore del commercio, sotto qualsiasi forma e settore merceologico, che hanno alle proprie dipendenze tra 15 e 50 dipendenti nonché tutte quelle attività similari che possono essere annoverate nel settore

Parti Stipulanti

Filcom Fismic

Federazione Italiana Lavoratori del Commercio

Cnai

Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori

Fismic Confsal

Federazione italiana sindacati metalmeccanici e industrie collegate

Ucict

Unione Cristiana Italiana Commercio e Turismo

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/04/2026
LivelloPaga BaseTotale
Q2499,87 €2499,87 €
12314,47 €2314,47 €
21888,23 €1888,23 €

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Orario di lavoro

L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali dal lunedì al sabato per un massimo di 8 ore giornaliere e con distribuzione su 5 o 6 giornate lavorative in relazione alle esigenze dell’Azienda o alle disposizioni delle Amministrazioni locali.

Le Parti, inoltre, concordano sulla possibilità per l’Azienda in relazione a particolari esigenze e con il fine di migliorare il servizio per i consumatori concentrati in flussi di clientela in particolari momenti o periodi dell’anno, di poter aumentare la distribuzione dell’orario complessivo annuale di lavoro. In tale caso, la durata massima della prestazione lavorativa settimanale non può superare le 48 ore medie calcolate su un periodo di riferimento di 12 mesi.

Le ore di straordinario sono ricomprese nella durata massima media mentre i periodi di assenza per ferie o per malattia (a cui sono equiparati i periodi di infortunio o maternità) non devono essere computati nel calcolo dell’orario medio settimanale massimo di 48 ore.

Lavoro straordinario

Le Parti concordano sulla possibilità, per il datore di lavoro, di richiedere lavoro straordinario a carattere individuale nei limiti di 160 ore annue ed in casi eccezionali nei limiti di 200 ore annue.

Le maggiorazioni, da calcolarsi sempre sulla paga base nazionale, previste per lo svolgimento del lavoro straordinario da parte dei lavoratori ai quali non si applica la disciplina sull’orario discontinuo o di semplice attesa o custodia sono le seguenti:

- 15% per le prestazioni di lavoro dalla 41° alla 48° ora settimanale;
- 25% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48° ora settimanale;
- 35% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno festivo;
- 40% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno;
- 50% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo.

Il lavoro straordinario prestato in modo fisso e continuativo ma nei limiti previsti dal presente CCNL e dalla legge, non può mai considerarsi un prolungamento dell’orario normale di lavoro, né può trasformare la retribuzione prevista con le maggiorazioni per lo straordinario in retribuzione ordinaria.

Ferie

Il lavoratore dipendente matura un periodo di ferie annuale di 28 giornate di calendario pari a quattro settimane comprensive dei relativi sabati e domeniche.

Nel caso di part-time verticale il periodo di godimento delle ferie viene ridotto in proporzione all’attività lavorativa effettivamente svolta.

Il godimento delle ferie deve avvenire per almeno due settimane nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, entro i 24 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

Per urgenti ed indifferibili ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare al lavoro il dipendente in ferie con un congruo preavviso, fermo restando il diritto del lavoratore al rimborso delle spese sostenute e la possibilità di godere il restante periodo di ferie già programmato non appena cessate le ragioni di urgenza.

Durante il periodo di ferie il lavoratore ha diritto alla paga base nazionale oltre agli emolumenti derivanti dalla contrattazione di II livello, se prevista, o "ad personam" mensilmente ricorrenti o nel loro valore medio mensile.

Il godimento del periodo di ferie viene sospeso per l’insorgenza della malattia, con certificazione medica regolarmente trasmessa all’azienda, con prognosi superiore a 5 giorni ovvero in presenza di ricovero in struttura ospedaliera pubblica o convenzionata, ad eccezione per i casi in cui la Azienda Sanitaria Locale o l’INPS, indipendentemente o su richiesta dell’azienda, accertino che la patologia di cui è affetto il lavoratore è compatibile con il godimento delle ferie e, dunque, con la finalità di reintegrare le energie psico-fisiche spese nello svolgimento dell’attività lavorativa e partecipare alla vita familiare e sociale.

Nel predetto caso i giorni restanti di ferie già programmati e non goduti verranno posticipati ad un successivo periodo di comune accordo con l’Azienda.

In caso di dimissioni o di licenziamento al lavoratore spetterà l’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute.

Per il lavoratore extracomunitario che ha la necessità di utilizzare un periodo di ferie più lungo per le proprie esigenze legate al rientro temporaneo in patria, è possibile cumulare il periodo di ferie nell’arco massimo di due anni, previa richiesta del lavoratore e accordo con il datore di lavoro.

Mensilità Aggiuntive

In occasione delle feste natalizie l'azienda e la cooperativa dovrà corrispondere al lavoratore dipendente un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore dipendente ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di lavoro prestato presso l'azienda. Per tali fini il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese intero.

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