CCNL Commercio - Aziende minori (Cisal - Cnai Ucict)
Categoria Retributiva: Commercio - fino a 14 dip. (Cisal - Cnai Ucict)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/03/2026
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 marzo 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 21/12/2024 - Decorrenza: 01/01/2025 - Scadenza: 31/12/2028
Ultimo aggiornamento
22 gennaio 2025
Panoramica del Contratto
Aziende del settore del commercio, sotto qualsiasi forma e settore merceologico, che hanno alle proprie dipendenze fino a 14 dipendenti, nonché in tutte quelle attività similari che possono essere comunque annoverate nel predetto settore.
Parti Stipulanti
Filcom Fismic
Federazione Italiana Lavoratori del Commercio
Cnai
Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori
Fismic Confsal
Federazione italiana sindacati metalmeccanici e industrie collegate
Ucict
Unione Cristiana Italiana Commercio e Turismo
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 2293,22 € | 2293,22 € |
| 2 | 1830,87 € | 1830,87 € |
| 3 | 1643,97 € | 1643,97 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Commercio - Aziende minori (Cisal - Cnai Ucict): CCNL 21.12.2024
Le Parti, CNAI, UCICT e CISAL, FENASALC, in data 21.12.2024 hanno sottoscritto il rinnovo del Ccnl per i lavoratori dipendenti delle aziende commerciali e dei servizi con un numero...
Commercio - Aziende minori (Cisal - Cnai Ucict): Aggiornamento minimi contrattuali
COMMERCIO - AZIENDE MINORI (CISAL - CNAI UCICT) Commercio - fino a 14 dip. (Cisal - Cnai Ucict) Minimi in vigore dal 01/03/2026 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma...
Orario di lavoro
La durata normale del lavoro contrattuale effettivo per la generalità delle aziende è fissato in 40 ore settimanali e di norma di 8 ore giornaliere, che può essere distribuito su 5 o 6 giornate lavorative; in questo ultimo caso la cessazione dell'attività lavorativa avverrà, di norma, entro le ore 13,00 del sabato.
La durata massima dell'orario di lavoro è fissata in 48 ore medie settimanali, comprese le ore straordinarie, calcolate su un periodo di 12 mesi.
Personale direttivo: la paga base nazionale conglobata già comprende la retribuzione per eventuale lavoro supplementare o straordinario effettuato nei giorni lavorativi e nei limiti della normalità (massimo 32 ore mensili).
Lavoro straordinario
Definizione: sono considerate lavoro straordinario, le prestazioni lavorative svolte oltre l'orario normale giornaliero.
Base di computo: paga base nazionale.
Maggiorazioni:
| dalla 41a alla 48a ora settimanale |
15% |
| oltre la 48a ora settimanale |
25% |
| straordinario diurno festivo |
35% |
| straordinario notturno |
40% |
| straordinario notturno festivo |
50% |
Ferie
Il lavoratore dipendente matura un periodo di ferie annuale di 28 giornate di calendario pari a quattro settimane comprensive dei relativi sabati e domeniche.
Durante il periodo di ferie il lavoratore ha diritto alla paga base nazionale oltre agli emolumenti derivanti dalla contrattazione di II livello, se prevista, o "ad personam" mensilmente ricorrenti o nel loro valore medio mensile.
Mensilità Aggiuntive
In occasione delle feste natalizie l'azienda e la cooperativa dovrà corrispondere al lavoratore dipendente un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore dipendente ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di lavoro prestato presso l'azienda.
Per tali fini il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese intero.
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