CCNL Commercio (Cisal - Anpit Confazienda)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/09/2025
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 settembre 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 22/09/2023 - Decorrenza: 01/09/2023 - Scadenza: 31/08/2026
Ultimo aggiornamento
20 febbraio 2024
Panoramica del Contratto
per i dipendenti da Aziende esercenti attività del Settore "Commercio"
Parti Stipulanti
Cisal Terziario
Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio
Servizi
Terziario e Turismo
Aifes
Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza sul Lavoro
Anpit
Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario
Cisal
Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori
Unica
Unione Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese del Commercio
Servizi e Artigianato
Confimprenditori
Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti
Cidec
Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| Q | 2845,73 € | 2845,73 € |
| Op. di Vendita 1 Cat | 1863,91 € | 1863,91 € |
| Op. di Vendita 2 Cat. | 1642,02 € | 1642,02 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Ccnl Cisal - Anpit: Errata corrige Welfare 25/01/2024
Il giorno 25 gennaio 2024 è stato siglato il verbale di errata corrige della previsione relativa al Welfare Contrattuale destinato ai Lavoratori in Somministrazione, che prestano l...
Commercio (Cisal - Anpit Confazienda): Welfare
Il Datore di lavoro erogherà al Lavoratore, entro il 31/12 di ogni anno, il Welfare Contrattuale pari ai valori sottoindicati: Livello Dal 2023 e seguenti Dirigente 1.200,00/an...
Orario di lavoro
La durata normale del lavoro contrattuale effettivo per la generalità dei Lavoratori è fissato in 40 ore settimanali e, di norma, 8 ore giornaliere. Esso è normalmente distribuito su 5 o 6 giornate.
Per i Lavoratori discontinui v. "Lavoro discontinuo".
Lavoro straordinario
Le maggiorazioni da calcolarsi sulla Retribuzione Oraria Normale, sono:
Lavoro Straordinario
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Descrizione dello straordinario |
Maggiorazione oraria (vedi Nota in calce |
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A |
Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali |
15% |
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B |
Oltre le 10 ore giornaliere o 48 ore settimanali |
20% |
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C |
In regime diurno in giorno festivo |
25% |
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D |
In regime notturno in giorno feriale o di riposo |
30% |
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E |
In regime notturno in giorno festivo |
35% |
Lo "Straordinario prolungato" è la prestazione lavorativa straordinaria richiesta quale anticipazione o prolungamento del normale orario di lavoro. Il lavoro straordinario prestato anche in modo "fisso e continuativo" (per esempio, un’ora per ogni giorno lavorativo), ma entro i limiti complessivi annuali previsti dal presente CCNL e purché retribuito con le maggiorazioni contrattualmente previste, non potrà in nessun caso considerarsi un prolungamento ordinario dell'orario di lavoro, non darà origine al c.d. consolidamento dell’orario, né potrà trasformare la relativa retribuzione per lavoro straordinario in retribuzione ordinaria.
Lo "Straordinario spezzato" è la prestazione lavorativa straordinaria richiesta in modo non adiacente all’inizio o alla fine dell’orario ordinario di lavoro, con un distacco superiore a 30 minuti. In tal caso, la retribuzione minima del lavoro straordinario spezzato deve essere di un’ora, con le relative maggiorazioni di cui ai punti A - E che precedono, incrementate però di 5 punti, oltre al rimborso delle spese di viaggio extra, preventivamente concordate con l’Ente e documentate dal Lavoratore.
Nota pratica: qualora la rilevazione dello straordinario in prolungato o in spezzato non fosse aziendalmente possibile, al Lavoratore si dovrà riconoscere la maggiorazione più elevata (quindi quella del prolungato, incrementata del 5%).
Lavoro straordinario con riposo compensativo
In caso di richiesta di lavoro straordinario eccedente le complessive 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali, esso sarà normalmente retribuito mensilmente solo con le maggiorazioni della R.O.N., accreditando al Lavoratore la maturazione dei Riposi individuali compensativi pari alle ore di "straordinario con riposo compensativo" effettuato nel mese di competenza.
Il Lavoratore, per una volta nell’arco di ciascun anno di calendario, potrà richiedere la liquidazione dei riposi per la parte eccedente il saldo di 160 ore. Le ore eccedenti le 160 dovranno essere retribuite con la retribuzione ordinaria maggiorata del 15%.
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Descrizione Lavoro |
Maggiorazione oraria (vedi Nota in calce |
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A |
Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali |
5% |
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B |
Oltre le 10 ore giornaliere o 48 ore settimanali |
7% |
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C |
In regime diurno in giorno festivo |
8% |
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D |
In regime notturno in giorno feriale o di riposo |
10% |
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E |
In regime notturno in giorno festivo |
12% |
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F |
Liquidazione dei permessi/riposi non goduti per la parte eccedente il saldo di 160 ore, per una sola volta nell'arco di ciascun anno di calendario. |
Riconoscimento dell’ulteriore maggiorazione del 15% sul saldo liquidato |
In caso di lavoro straordinario spezzato con riposo compensativo, la retribuzione minima deve essere di un’ora, con le relative maggiorazioni di cui ai punti A - E che precedono, incrementate però di 5 punti, oltre al rimborso delle spese di viaggio extra.
Nota pratica: qualora la rilevazione dello straordinario in prolungato o in spezzato non fosse aziendalmente possibile, al Lavoratore si dovrà riconoscere la maggiorazione più elevata, quindi quella del prolungato, incrementata del 5%.
Forfetizzazione "fissa" dello straordinario/ supplementare
a) Il personale Direttivo, ovvero i Lavoratori con la qualifica di Dirigente, Quadro, A1 e A2, non è soggetto a limitazioni d’orario e la P.B.N.C.M., già comprende la retribuzione di eventuale lavoro straordinario o supplementare che sia effettuato nei giorni lavorativi e nei limiti di 22 ore mensili.
b) I Lavoratori di livello B1 e B2 non sono soggetti alla disciplina legale e contrattuale sull’orario di lavoro ogniqualvolta gestiscono e coordinano altri Lavoratori. Per tali ragioni, sarà possibile prevedere un’indennità di forfetizzazione quale integrazione della R.M.N.
c) Nei casi di forfettizzazione "fissa" dello straordinario, la stessa dovrà considerarsi parte stabile della R.M.N. e sarà, quindi, utile per il calcolo delle retribuzioni indirette, differite e per il T.F.R.
d) se il Lavoratore si trova in situazione di prolungata impossibilità sopravvenuta allo svolgimento del lavoro straordinario stesso (per oltre tre mesi), l’Impresa potrà mensilmente trattenere la corrispondente voce mensile di forfetizzazione, incrementata del 16,66%, per tener conto dei riflessi sulle retribuzioni indirette delle ferie e della tredicesima mensilità.
In caso di prolungata prestazione parziale dello straordinario forfetizzato richiesto, ovvero d’impossibilità, eccedenti sei mesi di calendario, la relativa voce di forfetizzazione potrà essere trattenuta pro-quota, sempre con la maggiorazione del 16,66%.
Nell’ipotesi d’impossibilità ricorrente a prestare lo straordinario forfetizzato, vi sarà una sola "carenza" di sei mesi nell’arco mobile di 48 mesi.
Forfetizzazione "temporanea e variabile" dello straordinario o supplementare
a) Per i Lavoratori di qualsiasi livello, è possibile, in alternativa alla sua problematica retribuzione analitica, prevedere un’indennità mensile di forfetizzazione del lavoro straordinario.
b) Quando l’importo di forfettizzazione è temporaneo e variabile, la forfettizzazione sarà ininfluente nella determinazione delle retribuzioni indirette, differite (tredicesima mensilità, festività e ferie) e del T.F.R. e non concorrerà a formare la Retribuzione Mensile Normale. In tali casi, l’Impresa non riconoscerà, pro quota, l’indennità di forfetizzazione dello straordinario durante il periodo feriale e in tutti i casi di assenza dal lavoro, a qualsiasi titolo effettuata.
c) In particolare, anche nel contratto di lavoro a Tempo Parziale, è possibile pevedere un tetto mensile e settimanale di forfetizzazione del lavoro supplementare prestato.
d) Resta inteso che, salvo sia diversamente pattuito tra le Parti, per i Lavoratori soggetti alla disciplina sull’orario di lavoro (che non coordinano altri lavoratori), la forfetizzazione del lavoro straordinario sarà sostitutiva solo della retribuzione dello straordinario effettuato nei primi 5 giorni della settimana, entro il limite massimo di 10 ore settimanali e sempre nel rispetto del limite contrattuale di 300 ore annue.
Ferie
Il lavoratore dipendente matura 176 ore di ferie annuali.
Se il lavoratore è stato assunto o è cessato nel corso dell'anno, la maturazione del rateo mensile di ferie avviene con lo stesso criterio utilizzato per la maturazione dei ratei di tredicesima. Pertanto, ai fini della maturazione, le frazioni di mese superiori ai 14 giorni si considerano come mese intero.
Anche nei turni "6 + 1 + 1", le ferie annualmente maturate saranno pari a 176 ore, corrispondenti a 22 giorni lavorativi di 8 ore.
Nei servizi continui a turno, ciascuna settimana di ferie godute diminuirà il "monte ore di ferie maturate" di tante ore quante quelle che sarebbero state previste come lavorabili durante le ferie.
Durante il periodo di ferie spetta al Lavoratore la Retribuzione Mensile Normale; ai Lavoratori "H24" spetterà anche, pro-quota, l’Indennità Mensile "6 + 1 + 1" (v. Lavoro a turni).
Mensilità Aggiuntive
In occasione della ricorrenza natalizia l'Azienda corrisponderà al Lavoratore una gratifica natalizia o tredicesima mensilità di importo pari ad una Retribuzione Mensile Normale.
Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno od in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, la tredicesima mensilità sarà dovuta nella misura di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato presso l'Azienda.
A tal fine le frazioni di mese che superano i 15 giorni saranno considerate mese intero.
Per i contratti a tempo indeterminato la gratifica natalizia può essere erogata anche in rate mensili per 12 mensilità (il rateo mensile è l'importo della Retribuzione Mensile Normale diviso 12).
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