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CCNL Commercio (Confsal - Conflavoro)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 novembre 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 17/01/2023 - Decorrenza: 01/02/2023 - Scadenza: 31/01/2026

Ultimo aggiornamento

26 gennaio 2023

Panoramica del Contratto

Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi

Parti Stipulanti

Confsal Fisals

Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri

Fesica Confsal

Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato

Conflavoro Pmi

Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese

Confsal

Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/11/2025
LivelloPaga BaseTotale
Q2726,18 €2726,18 €
12507,20 €2507,20 €
22236,65 €2236,65 €

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Orario di lavoro

La durata normale del lavoro effettivo è fissata in:

- 40 ore settimanali suddivise di norma in cinque giornate per la generalità dei lavoratori

- 38 per i dipendenti da aziende che si occupano di vendita al pubblico nei magazzini a prezzo unico, ipermercati, grandi magazzini, supermercati alimentari e cash and carry,

- 42 ore per i dipendenti da aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione

- 45 per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione carburanti.

- 40 ore settimanali per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali.

- 45 ore settimanali medie nel periodo di riferimento previsto dalla legge per i lavoratori discontinui.

Lavoro straordinario

Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della retribuzione di fatto:

a. lavoro straordinario diurno (dalla 41a alla 48a ora settimanale) 15%

b. lavoro straordinario diurno (eccedenti la 48a ora settimanale) 20%

c. lavoro straordinario notturno esclusi i turni regolari di servizio (dalle ore 22 alle ore 6) 50%

d. lavoro straordinario festivo e di domenica 30%

 

Ferie

Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 4 settimane.

Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero a 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni.

Mensilità Aggiuntive

L'azienda corrisponderà al personale dipendente rispettivamente a titolo di tredicesima e di quattordicesima un importo pari ad 1 mensilità della normale retribuzione in coincidenza con il periodo natalizio ed il periodo feriale. In quest'ultimo caso la quattordicesima sarà corrisposta con la retribuzione del mese di luglio e sarà pari ad 1 mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ogni anno.

Nel caso d'inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a e 14a mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestati, nonché per l'eventuale frazione residua pari o superiore ai 15 giorni.

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