CCNL Commercio e Servizi (Famar - Adli)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/04/2022
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 aprile 2022
Riferimento CCNL
CCNL del 29/04/2022 - Decorrenza: 29/04/2022 - Scadenza: 31/12/2025
Panoramica del Contratto
Lavoratori dipendenti delle imprese esercenti servizi del Commercio e dei Servizi nonchè affini ed ausiliarie al settore ed assimilabili delle Piccole e Medie imprese dell'Artigianato e della Cooperazione
Parti Stipulanti
Adli
Associazione Datori di Lavoro Italiani
Famar Ciu Unionquadri
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 - socio | 1550,00 € | 1550,00 € |
| Appr. 2 - socio - Tipo B - 2° periodo | 1350,00 € | 1350,00 € |
| 2 | 1875,00 € | 1875,00 € |
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Orario di lavoro
La durata media del lavoro effettivo per la generalità dell’azienda è fissato in 40 ore settimanali distribuito su cinque o sei giornate lavorative. Ad esso è commisurata la retribuzione.
Lavoro straordinario
Le prestazioni lavorative svolte oltre i limiti giornalieri e settimanali sono considerate lavoro straordinario. Tali prestazioni sono ammesse sino a un massimo di ore 250 pro capite annue.
E’ volontà delle parti far confluire nella Banca Ore tali ore da recuperare, conteggiate ogni semestre e da recuperare nel semestre successivo o optare per il pagamento straordinario di dette ore, secondo le seguenti maggiorazioni:
- 15% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno feriale
- 20% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno festivo
- 20% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno feriale
- 25% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo
Nel caso l’azienda non sia in condizioni di far recuperare le ore eccedentarie, il lavoratore acquisisce il diritto al pagamento dello straordinario con un ulteriore aumento del 15% rispetto alle maggiorazioni sopra indicate.
Ferie
I dipendenti hanno diritto ad un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e non monetizzabili, nella misura di 4 settimane.
A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di 6 giorni.
Mensilità Aggiuntive
13° mensilità:
In occasione delle feste natalizie l’impresa dovrà corrispondere al socio e al lavoratore e ai dipendenti di PMI un importo pari a una mensilità della normale retribuzione.
Nel caso d’inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il socio e il lavoratore dipendente hanno diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di lavoro prestato presso l’impresa.
Nel caso di frazione di mese superiore a quindici giorni, viene considerato il mese intero.
14° mensilità:
La mancata contrattazione di secondo livello comporta l'obbligo da parte dell'azienda di erogare entro il 20 luglio di ogni anno una mensilità aggiuntiva pari all'importo medio una mensilità.
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