CCNL Comunicazione, Grafica ed Editoria - Artigianato
Categoria Retributiva: Comunicazione - Artigianato
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
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- Livelli, scatti e indennità
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Tabella in vigore dal
01 marzo 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 27/02/2018 - Decorrenza: 01/01/2016 - Scadenza: 31/12/2018
Ultimo aggiornamento
22 gennaio 2025
Panoramica del Contratto
Dipendenti delle Imprese Artigiane e delle Piccole e medie Imprese dell'Area Comunicazione
Parti Stipulanti
Claai
Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane
Fistel Cisl
Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni
Cna Comunicazione e terziario avanzato
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Uilcom Uil
Unione Italiana Lavoratori Della Comunicazione
Confartigianato Comunicazione
Slc Cgil
Sindacato Lavoratori Comunicazione
Casartigiani
Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 A | 2490,07 € | 2490,07 € |
| 1 B | 2215,27 € | 2215,27 € |
| 2 | 2078,20 € | 2078,20 € |
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Orario di lavoro
Durata normale 8 ore giornaliere e/o 40 settimanali.
Nel caso in cui la distribuzione dell'orario settimanale sia articolato in 6 giorni l'orario giornaliero e` di 6 ore e 40 minuti.
Durata media dell'orario di lavoro: è calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi. In presenza di particolari esigenze organizzative e produttive, le parti potranno concordare l'estensione del suddetto periodo di riferimento da 6 a 12 mesi.
Turnisti: l'orario per il terzo turno è di 36 ore settimanali a parità di retribuzione.
Lavoro straordinario
E' considerato straordinario il lavoro eseguito oltre le 8 ore giornaliere (6 ore e 40 minuti se il lavoro è svolto nell'arco di 6 giornate settimanali o l'orario giornaliero stabilito) o le 40 settimanali.
Le ore di prestazione straordinaria potranno - nella misura non inferiore a 1/3 - essere recuperate tramite riposi compensativi non retribuiti ferma restando la maggiorazione prevista.
Maggiorazioni: non sono cumulabili (la maggiore assorbe la minore)
|
Tipologie |
Percentuale |
| Diurno |
35% |
| Notturno escluso sabato e prefestivi |
45% |
| Festivo |
50% |
| Festivo notturno |
65% |
Ferie
Il periodo di ferie annuali è di 180 ore.
Per i rapporti iniziati o cessati in corso d'anno tale periodo è frazionabile per dodicesimi in relazione ai mesi interi di servizio prestato. La frazione di un mese superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero.
Ai fini del computo delle ferie rientrano nell'anzianità di servizio i periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nei limiti del periodo di comporto, nonché le assenze giustificate per un periodo non superiore a tre mesi complessivi nell'anno.
Per le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo feriale viene corrisposto il relativo trattamento economico, senza prolungamento del periodo stesso.
Mensilità Aggiuntive (Operai)
La tredicesima mensilità, il cui pagamento avverrà di norma nel mese di dicembre è stabilita nella misura di una mensilità globale di fatto (comunque non inferiore a 173 ore di retribuzione).
Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni delle prestazioni di lavoro dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio, nell'ambito dei periodi previsti di conservazione del posto, i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, ad integrazione
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