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CCNL Concessionari riscossione tributi

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Tabella in vigore dal

01 gennaio 2026

Riferimento CCNL

CCNL del 28/03/2018 - Decorrenza: 01/01/2016 - Scadenza: 31/12/2018

Ultimo aggiornamento

21 maggio 2026

Panoramica del Contratto

Quadri direttivi e personale delle aree professionali dalla 1a alla 3a, dipendenti da Agenzia delle Entrate – Riscossione, Riscossione Sicilia SpA ed Equitalia Giustizia SpA.

Parti Stipulanti

Uilca Uil

Unione italiana lavoratori Credito

Esattorie e Assicurazioni

Unisin

Unità Sindacale Falcri-Silcea-Sinfub

Fisac Cgil

Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito

Agenzia delle Entrate Riscossione

Equitalia Giustizia SpA

Fabi

Federazione Autonoma Bancari Italiani

First Cisl

Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario

Riscossione Sicilia Spa

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2026
LivelloPaga BaseTotale
III Area - liv. 42953,18 €2953,18 €
III Area - liv. 32747,05 €2747,05 €
III Area - liv. 22592,22 €2592,22 €

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Orario di lavoro

Alla lavoratrice/lavoratore viene riconosciuta un'ulteriore riduzione dell'orario settimanale di lavoro di 30 minuti. Pertanto, l'orario settimanale sarà distribuito su 37 ore.

I 30 minuti di riduzione settimanale dovranno essere fruiti collettivamente in un'unica giornata la cui individuazione è demandata ad apposito accordo di secondo livello.

Tale riduzione di orario non va decurtata in relazione ad assenze retribuite dal servizio nel corso dell'anno e spetta pro-quota nei casi di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, ovvero di passaggio / a tempo parziale, a 36 ore settimanali o ai quadri direttivi.

L'orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di articolazione:

- su 4 (4 giorni x 9 ore) o su 6 (6 giorni x 6 ore) giorni;

- dal lunedì pomeriggio al sabato mattina;

- comprendente la domenica;

- in turni.

Orario giornaliero:

L'Ente/Aziende hanno facoltà di fissare l'orario giornaliero di lavoro (di norma 7 ore e 30 minuti) in ciascuna unità operativa o produttiva anche per gruppi omogenei di lavoratori, secondo i seguenti nastri orari:

- un nastro orario standard compreso fra le ore 8.00 e le ore 18:00 per tutti le lavoratrici/lavoratori;

- un nastro orario extra standard compreso fra le ore 7.00 e le ore 19.15, per una quota non superiore al 13% di tutto il personale dipendente dall'Ente/Azienda con un minimo di personale utilizzabile di 10 unità elevabile a 15 con accordo fra le Parti in sede aziendale:

- articolazione dell'orario anche oltre i predetti nastri entro il limite del 4% per attività per le quali sussistano effettive esigenze operative con intese con gli organismi sindacali aziendali che non comportino oneri aggiuntivi a carico dell'Ente/Azienda.

Per le attività che richiedono specifiche regolamentazioni, il nastro orario standard è compreso fra le ore 8.00 e le ore 18:30 e quello extra standard è compreso fra le ore 7.00 e le 19.30.

Sono previste delle indennità (vedi infra lavoro a turni) nei casi in cui l'orario giornaliero termini oltre le ore 18.15 o oltre le 19.15 (19.30 per le attività soggette a specifiche regolamentazioni).

Relativamente alle attività riguardanti gli ufficiali di riscossione con intese con gli organismi sindacali aziendali che non comportino oneri aggiuntivi a carico delle aziende, il predetto orario extra standard può incrementarsi, nel caso sussistano effettive esigenze operative, fino ad una quota non superiore al 50% del personale addetto alla predetta attività con un minimo utilizzabile di 10 unità.

Per gli addetti ai centri servizi il nastro orario extra standard può essere adottato per un massimo del 30% del personale medesimo; detta percentuale è aggiuntiva rispetto a quella del 13%.

Lavoro straordinario

Il lavoro straordinario viene retribuito con la corresponsione di un compenso pari alla paga oraria calcolata secondo il comune criterio (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata diviso 7,5) ai fini di cui sopra con le seguenti maggiorazioni:

- 25% nei giorni feriali;
- 30% nel giorno di sabato (ovvero nel giorno di lunedì, nei casi in cui la settimana lavorativa è distribuita dal martedì al sabato);
- 55% di notte (fra le 22.00 e le ore 6.00);
- 65% di notte nei giorni destinati a riposo settimanale e nelle festività infrasettimanali.

Le prime 50 ore di lavoro aggiuntivo, rappresentano uno strumento di flessibilità e quindi non costituiscono lavoro straordinario e danno diritto al recupero obbligatorio secondo il meccanismo della banca ore. Oltre tale limite inizia il lavoro straordinario, che può essere effettuato entro il limite massimo di 100 ore per anno solare: le prime 50 ore danno diritto al recupero secondo il meccanismo della banca delle ore o al compenso per lavoro straordinario, a richiesta del lavoratore.

Ferie

La durata delle ferie del personale è stabilita come segue:

- durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione il lavoratore/lavoratrice ha diritto ad un periodo di ferie di 20 giorni, da proporzionare in relazione ai mesi di servizio prestati nell'anno, considerando come mese intero l'eventuale frazione di mese;
- dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'assunzione e sino a 5 anni di anzianità 20 giorni lavorativi (22 giorni per i lavoratori dell' Area 3 livello 4°);
- con oltre 5 anni e sino a 10 anni di anzianità 22 giorni lavorativi;
- con oltre 10 anni di anzianità 25 giorni lavorativi.

Nei confronti di tutta la categoria dei quadri direttivi il periodo annuale di ferie è fissato in 26 giorni.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla lavoratrice/lavoratore che non abbia già usufruito delle ferie relative all'anno in corso, viene liquidata la retribuzione corrispondente a tanti dodicesimi del periodo di ferie che gli sarebbe spettato nell'anno quanti sono i mesi interi di servizio prestato dal 1o gennaio dello stesso anno (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata)

Mensilità Aggiuntive

Al personale viene corrisposta annualmente, entro il 20 dicembre, la gratificazione di Natale, computando le voci che costituiscono il trattamento economico per le quali sia prevista l'erogazione per tredici mensilità.

Solo per il 1° e il 2° livello dei Quadri direttivi e per le 3 Aree professionali, in occasione della 13a mensilità al solo personale in servizio alla data di stipula del CCNL 12 dicembre 2001, viene corrisposto un ammontare annuo pari ad € 9,920, a titolo di "differenza ex mensa".

Per le aziende già destinatarie delle Disposizioni Particolari per le Casse di Risparmio:

- € 154,10 annui, quale "differenza assegno di anzianità ex Vice Capo Ufficio";

- € 149,70 annui, quale "differenza assegno di anzianità ex subalterni (compresi Capo Commesso e Vice Capo Commesso);

- € 61,64 annui, quale "differenza assegno di anzianità ex operai";

- € 70,44 annui, quale "differenza assegno di anzianità ex ausiliari (esclusi gli operai)".

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