CCNL Concerie - Industria
Categoria Retributiva: Conciaria - Industria
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2026
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 gennaio 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 07/03/2024 - Decorrenza: 01/07/2023 - Scadenza: 30/06/2026
Ultimo aggiornamento
23 aprile 2024
Panoramica del Contratto
Addetti delle aziende conciarie
Parti Stipulanti
Unic
Concerie Italiane
Filctem Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture
Uiltec Uil
Unione Italiana Lavoratori Tessile
Energia e Chimica
Femca Cisl
Federazione Energia
Moda
Chimica e Affini
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| A1 | 2937,60 € | 2947,93 € |
| B1 | 2494,04 € | 2504,37 € |
| B2 | 2494,04 € | 2504,37 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Concerie - Industria: Ratifica dell'ipotesi di accordo 07/03/2024
In data 15 aprile 2024 le organizzazioni sindacali hanno sciolto positivamente la riserva sull'ipotesi di accordo del 07/03/2024 per gli addetti delle aziende conciarie, pertanto d...
Concerie - Industria: Aggiornamento minimi contrattuali
CONCERIE - INDUSTRIA Conciaria - Industria Minimi in vigore dal 01/01/2026 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma A1 € 2937,6 € 0 € 10,33 € 2947,93 B1 € 2494,0...
Orario di lavoro
L'orario settimanale del singolo lavoratore è di 40 ore e la settimana lavorativa è normalmente di 5 giorni, salvo i casi in cui si applica il regime flessibile.
Saranno considerati normali gli eventuali regimi di prestazioni lavorative inferiori a quello ordinario, definiti aziendalmente mediante assorbimento dei riposi e delle riduzioni di orario corrispondenti.
In tali casi, le giornate lavorative per le quali è prevista una prestazione di lavoro inferiore alle 8 ore saranno considerate pari ad 8 ore in caso di ferie ed altre cause di assenza dal lavoro.
Per i turnisti v. "Lavoro a turni"
Per i lavoratori discontinui v. "Lavoro discontinuo"
Lavoro straordinario
L'orario straordinario è quello prestato oltre le 40 ore effettive settimanali.
Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni straordinarie sono le seguenti:
lavoro straordinario diurno (feriale)
- per le per le prime 8 ore: 15%;
- per la 1a ora successiva alla 48a: 25%;
- per le ore successive: 35%;
lavoro straordinario festivo: 71%;
lavoro straordinario notturno (compreso e non compreso in turni avvicendati):
- 1a ora: 61%;
- ore successive: 76%.
Tali percentuali non sono cumulabili e vanno applicate sulle quote orarie degli elementi retributivi (minimo tabellare, indennità di posizione organizzativa "IPO", "EDR" di cui al Protocollo 31.7.1992 , scatti di anzianità, eventuale "ERI", eventuale indennità "ILP", eventuali aumenti di merito ed altre eccedenze sul minimo contrattuale).
Ferie
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo, con decorrenza degli elementi retributivi percepiti in servizio, secondo i termini sotto indicati:
- 4 settimane fino al 10o anno compiuto di anzianità;
- 4 settimane + 2 giorni per anzianità di servizio oltre il 10o e fino al 15o anno compiuto;
- 4 settimane + 3 giorni per anzianità di servizio oltre il 15o e fino al 18o anno compiuto;
- 5 settimane per anzianità di servizio oltre il 18o anno.
In caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono a una settimana.
Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui sopra.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero.
In caso di risoluzione rapporto l'eventuale non godimento delle ferie deve essere compensato con un'indennità sostitutiva, corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione globale di fatto in atto al momento della liquidazione.
Mensilità Aggiuntive
L'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore, prima della Vigilia di Natale, una 13a mensilità di importo pari alla retribuzione globale mensile di fatto percepita dal lavoratore stesso.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
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