CCNL Chimica Gomma Plastica e Vetro - Piccola Industria
Categoria Retributiva: Conciaria - Piccola Industria
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2026
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 gennaio 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 25/07/2013 - Decorrenza: 01/01/2013 - Scadenza: 31/12/2015
Ultimo aggiornamento
24 febbraio 2026
Panoramica del Contratto
Lavoratori dipendenti dalle piccole e medie industrie operanti nel settore della Concia e lavorazione in conto terzi.
Parti Stipulanti
Unionchimica Confapi
Unione Nazionale Piccola e Media Industria Chimica
Conciaria
Materie Plastiche
Gomma
Vetro
Ceramica e Prodotti Affini
Filctem Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture
Uiltec Uil
Unione Italiana Lavoratori Tessile
Energia e Chimica
Femca Cisl
Federazione Energia
Moda
Chimica e Affini
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| A | 1690,69 € | 1690,69 € |
| B | 1830,43 € | 1830,43 € |
| C | 2033,35 € | 2033,35 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Chimica Gomma Plastica e Vetro - Piccola Industria: Ipotesi di accordo 23/02/2026
In data 23 febbraio 2026 è stata raggiunta l'Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL datato 5 dicembre 2023, scaduto il 31 dicembre 2025, per i lavoratori della piccola e media ...
Chimica - Piccola Industria: lavoro straordinario
Dalla data del 1° maggio 2026 la percentuali di maggiorazione per retribuire il lavoro prestato da oltre l'orario medio settimanale a 37,5 ore settimanali a 48 ore settimanali, è d...
Orario di lavoro
Lavoratori giornalieri e turnisti 2 x 5 e 2 x 6: la durata media settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in 37 ore e 30 minuti, realizzabile anche come media su cicli plurisettimanali.
Lavoratori addetti ai turni 3 x 5 e 3 x 6: la durata media settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore, realizzabile anche con criteri plurisettimanali per il ricorso alla flessibilità, è fissata in 37 ore e 30 minuti.
Turni 6 x 6: Nel caso in cui l'azienda faccia ricorso in modo strutturale a schemi di turno 6x6 o analogamente distribuiti (con utilizzo degli impianti in via continuativa e strutturale su sei giorni settimanali), l'orario settimanale sarà comunque non inferiore a 36 ore settimanali con assorbimento, fino a concorrenza, delle riduzioni dell'orario di lavoro precedentemente spettanti e dei riposi retribuiti concessi a fronte delle festività abolite.
Lavoratori addetti ai turni 2 x 7: l'orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni che si svolgono su due turni per sette giorni settimanali, sarà pari a 231,5 giornate lavorative; la collocazione dei 29,5 giorni di riposo - che comprendono sia i riposi a fronte di festività, sia quelli per ex festività, sia quelli per riduzione d'orario, sia quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle aziende - sarà concordata a livello aziendale, senza operare conguagli individuali tra i giorni in questione ed il numero delle festività lavorate.
Lavoratori addetti ai turni 3 x 7: l'orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni che si svolgono su due turni per sette giorni settimanali, sarà pari a 231 giornate lavorative; la collocazione dei 30 giorni di riposo - che comprendono sia i riposi a fronte di festività, sia quelli per ex festività, sia quelli per riduzione d'orario, sia quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle aziende - sarà concordata a livello aziendale, senza operare conguagli individuali tra i giorni in questione ed il numero delle festività lavorate.
Lavoro straordinario
E' considerato lavoro eccedente quello compreso tra l'orario contrattuale e l'orario massimo di legge ad eccezione del superamento dell'orario normale di fatto aziendale come conseguenza dell'utilizzo della flessibilità.
E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre la durata massima dell'orario normale di lavoro stabilita dalle norme di legge.
Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti:
- da oltre l'orario medio settimanale a 37,5 ore settimanali a 48 ore settimanali 10%
(tale percentuale decorre solo dopo il raggiungimento dell'orario medio settimanale, realizzabile anche come media su cicli plurisettimanali, secondo quando previsto per i periodi in cui operano orari diversi dalle 37,5 ore settimanali.)
- oltre 48 settimanali: 30%
- lavoro straordinario festivo oltre la 48ª ora: 70%
- lavoro straordinario notturno (compreso e non compreso in turni avvicendati) oltre la 48ª ora:
- prima ora: 60%;
- ore successive: 75%
Tutte le percentuali di cui sopra vanno applicate sulle quote orarie degli elementi retributivi (nuovo minimo tabellare, scatti di anzianità, eventuali aumenti di merito) e comprendono l'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge.
Ferie
Ferme restando le ferie aggiuntive maturate al 31/12/2016 in relazione all'anzianità di servizio, a far data dal 01/01/2017 ciascuna fascia di anzianità agli effetti della suddetta maturazione viene incrementata di mesi 12; pertanto, i periodi di ferie saranno i seguenti:
Operai:
- fino al 11º anno compiuto di anzianità: 4 settimane;
- oltre il 11º e fino al 19º anno compiuto di anzianità: 4 settimane + 3 giorni:
- per anzianità di servizio oltre il 19° anno: 4 settimane + 4 giorni;
Quadri, impiegati, intermedi:
- fino al 11º anno compiuto di anzianità: 4 settimane ;
- per anzianità di servizio oltre il 11º anno e fino al 19º anno compiuto: 4 settimane + 4 giorni;
- oltre il 19º anno di anzianità: 5 settimane.
Passaggio dalla qualifica operaia ad altra qualifica: l'anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica impiegatizia è considerata utile per il 50% della sua entità agli effetti delle ferie.
Mensilità Aggiuntive
L'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo pari alla retribuzione globale mensile di fatto percepita dal lavoratore stesso. La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale.
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