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CCNL Consorzi Agrari

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 gennaio 2026

Riferimento CCNL

CCNL del 12/12/2023 - Decorrenza: 01/01/2024 - Scadenza: 31/12/2027

Ultimo aggiornamento

13 gennaio 2025

Panoramica del Contratto

Dipendenti dei Consorzi Agrari e dipendenti di società di capitali partecipate dai Consorzi Agrari ai sensi dell’articolo 2, comma 2-bis, della legge 28 ottobre 1999, n. 410.

Parti Stipulanti

Uila Uil

Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari

Flai Cgil

Federazione Lavoratori Agroindustria

Assocap

Associazione Nazionale dei Consorzi Agrari

Fai Cisl

Federazione Agricola Alimentare Ambientale E Industriale

Uiltucs Uil

Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi

Sinalcap

Sindacato Nazionale Unitario Lavoratori dei Consorzi Agrari

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2026
LivelloPaga BaseTotale
12212,99 €2755,42 €
22002,97 €2541,70 €
31574,42 €2104,61 €

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Orario di lavoro

L'orario di lavoro settimanale è il seguente:

- 39 ore settimanali per gli operai e gli impiegati, nonché per i magazzinieri, per i commessi di negozio o di spaccio, per gli addetti ai centralini, per i fattorini e per gli autisti che compiano anche operazioni di carico e scarico.

 

Lavoro straordinario

E' da considerare lavoro supplementare quello compreso tra l' orario contrattuale e l' orario massimo di legge, stabilito in 40 ore settimanali.

E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre le 40 ore settimanali.

Il lavoro supplementare o straordinario diurno verrà compensato con la retribuzione oraria maggiorata del 25%.

Il lavoro supplementare o straordinario compiuto di notte (cioè dalle 22 alle 6) verrà compensato con la retribuzione oraria maggiorata del 50%.

1° e 2° livello: Il lavoro che il personale dei primi due livelli dovesse prestare oltre l'orario settimanale, escluso quello prestato nei giorni festivi, non comporta compenso alcuno in quanto già forfettariamente retribuito tramite l'indennità di funzione prevista per tali livelli (vedi "Indennità di funzione").

 

Ferie

I lavoratori a seconda dell'anzianità di servizio hanno diritto ai seguenti periodi annuali di riposo con decorrenza della retribuzione:

25 giorni (162,5 ore) lavorativi per ognuno dei primi otto anni di servizio;
30 giorni (195 ore) lavorativi per ognuno degli anni di servizio successivi all'ottavo.
Con la ripartizione dell'orario settimanale in cinque giornate lavorative, ogni giorno lavorativo di assenza per ferie equivale a giorni 1,2 di ferie usufruite.

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima: il 15 dicembre di ogni anno, per la ricorrenza natalizia, il Consorzio corrisponderà ai lavoratori una tredicesima mensilità, comprensiva di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione.

Quattordicesima: in occasione della Pasqua o del Ferragosto dell'anno successivo, il Consorzio corrisponderà ai lavoratori una quattordicesima mensilità, comprensiva di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione.

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