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CCNL Cooperative Sociali (Confsal - Unci)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 novembre 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 25/11/2025 - Decorrenza: 01/12/2025 - Scadenza: 30/11/2028

Panoramica del Contratto

Dipendenti delle cooperative sociali e loro consorzi

Parti Stipulanti

Unci

Unione Nazionale Cooperative Italiane

Fesica Confsal

Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato

Confimpreseitalia

Confederazione Sindacale Datoriale delle Micro Piccole e Medie imprese

Italpmi

Federazione delle Piccole e Medie Imprese

Uci

Unione Coltivatori Italiani

Assoesercenti

Associazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese

Valitalia PMI

Federazione Nazionale piccole e medie Imprese

Aifos

Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/11/2025
LivelloPaga BaseTotale
A11359,85 €1359,85 €
A21372,53 €1372,53 €
B11436,79 €1436,79 €

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Orario di lavoro

La durata normale dell'orario di lavoro per la generalità delle cooperative, consorzi e società consortili del settore è fissato in 38 ore settimanali di cui almeno cinque giorni consecutivi.

Agli operatori dei servizi all'infanzia, di istruzione, e della continuità educativa è riconosciuto un impegno orario tra il 2% e il 6% dell'orario di lavoro per:

- la predisposizione dei materiali didattici ed educativi necessari all'espletamento della mansione;

- la programmazione delle attività;

- la progettazione dei percorsi di continuità educativa.

Lavoro straordinario

Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione oraria:

Lavoro straordinario diurno dalla 41° alla 48° ora settimanale

20%

Lavoro straordinario diurno eccedenti la 48° ora settimanale

25%

Lavoro straordinario notturno e festivo

50%

Lavoro straordinario di domenica con riposo compensativo

25%

Le percentuali di maggiorazione non sono cumulabili tra loro, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Ferie

La lavoratrice o il lavoratore che abbiano un'anzianità di 12 mesi presso la cooperativa hanno diritto ogni anno a un periodo di ferie pagate pari a 26 giorni calcolati su una prestazione settimanale distribuita su 6 giornate.

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima

In occasione delle ricorrenze natalizie a tutto il personale verrà corrisposta una gratifica pari ad una mensilità di retribuzione in atto (paga base nazionale, contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari.

In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di tredicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata.

Quattordicesima/premio di risultato

La quattordicesima mensilità, nel caso in cui non sia stata sostituita dal premio di risultato, deve essere erogata in misura pari alla retribuzione lorda mensile in vigore nel mese di erogazione (Giugno);

Dal 1 gennaio 2025 i lavoratori in forza matureranno la 14^ma mensilità, che verrà corrisposta con le spettanze relative al mese di giugno, per un importo pari alla metà di una retribuzione mensile in vigore nel mese di corresponsione.

A differenza della Tredicesima che è composta da 12 ratei mensili, la Quattordicesima o premio di risultato sarà composta da 6 ratei su 12 e sarà erogata con il cedolino paga di giugno di ogni anno (a partire dal 2025). (L'intesa prevede che con il successivo accordo di rinnovo per il triennio 2026-2028 ai lavoratori sarà riconosciuta una Quattordicesima piena, pari a 12 ratei su 12.)

Nel caso si inizio o cessazione di rapporto di lavoro nel corso dell'anno, sempre a far data dal 1 gennaio 2025, dovranno essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare dell'importo di cui al precedente paragrafo, per quanti sono i mesi di servizio prestati presso la cooperativa. La frazione di mese superiore ai 15 giorni lavorativi va considerata come mese intero.

L'importo della quattordicesima mensilità va computato agli effetti del TFR e dell'indennità sostitutiva di preavviso.

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