CCNL Credito - Abi
Categoria Retributiva: Credito - Abi (dal 01.10.99)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/03/2026
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- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 marzo 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 23/11/2023 - Decorrenza: 23/11/2023 - Scadenza: 31/03/2026
Ultimo aggiornamento
17 luglio 2025
Panoramica del Contratto
Quadri direttivi e personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali
Parti Stipulanti
Uilca Uil
Unione italiana lavoratori Credito
Esattorie e Assicurazioni
Unisin
Unità Sindacale Falcri-Silcea-Sinfub
Abi
Associazione bancaria italiana
Fisac Cgil
Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito
Fabi
Federazione Autonoma Bancari Italiani
First Cisl
Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 3a - Liv. 1 | 2742,34 € | 2742,34 € |
| 3a - Liv. 2 | 2890,41 € | 2890,41 € |
| 3a - Liv. 3 | 3059,49 € | 3059,49 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Credito - Abi: Accordo 14/07/2025
In data 14 luglio 2025 ABI ha comunicato alle organizzazioni sindacali la disciplina transitoria del trattamento economico del personale a tempo parziale e delle modalità di calcol...
Credito - Abi: Aggiornamento minimi contrattuali
CREDITO - ABI Credito - ABI (dal 01.10.99) Minimi in vigore dal 01/03/2026 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma Liv. ex 1a e 2a Area € 2479,45 € 0 € 0 € 2479,4...
Orario di lavoro
L'orario di lavoro settimanale, di norma dal lunedì al venerdì è fissato in 37 ore e 30 minuti.
L'orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di articolazione:
- su 4 (4 giorni x 9 ore) o su 6 (6 giorni x 6 ore) giorni;
- dal lunedì pomeriggio al sabato mattina;
- comprendente la domenica;
- in turni.
Lavoro straordinario
Le prestazioni aggiuntive:
- fino a 50 ore nell'anno, rappresentano uno strumento di flessibilità e quindi non costituiscono lavoro straordinario e danno diritto al recupero obbligatorio secondo il meccanismo della banca delle ore
- le prime 50 ore oltre il limite di cui sopra, danno diritto al recupero secondo il meccanismo della banca delle ore o al compenso per lavoro straordinario, a richiesta della lavoratrice/lavoratore.
- le ulteriori 50 ore danno diritto al compenso per lavoro straordinario
Maggiorazioni: Il lavoro straordinario viene retribuito con la corresponsione di un compenso pari alla paga oraria calcolata secondo il comune criterio (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata diviso 7,5) con le seguenti maggiorazioni
|
- nei giorni feriali |
25% |
|
- nel giorno di sabato |
30% |
|
- di notte (fra le 22 e le 6) |
55% |
|
- di notte nei giorni di riposo settimanale |
65% |
| - nei giorni semifestivi (prestazioni compiute oltre le 5 ore da personale di custodia, guardiania diurna o notturna, o turnista) |
30% |
Ferie
La durata delle ferie del personale è stabilita come segue:
Aree professionali:
- con oltre 10 anni di anzianità: giorni 25 lavorativi;
- da oltre 5 e sino a 10 anni di anzianità: giorni 22 lavorativi;
- dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'assunzione e sino a 5 anni: giorni 20 lavorativi
(22 giorni per i lavoratori inquadrati nella 3ª area professionale, 4º livello retributivo). - Durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione: 20 giorni, da proporzionare in relazione ai mesi di servizio prestati nell'anno, considerando come mese intero l'eventuale fazione di mese.
Quadri direttivi:
- 26 giorni;
- durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione: 2 giorni di ferie per ciascuno dei mesi intercorrenti tra la data di assunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno, computando come mese intero l'eventuale frazione di mese con un massimo di 20 giorni.
Il computo delle ferie viene effettuato sulla base dei soli giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, anche nei confronti del personale il cui orario settimanale di lavoro è distribuito su quattro o sei giorni anzichè su cinque.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, al lavoratore/lavoratrice che non abbia già usufruito delle ferie, viene liquidata la retribuzione corrispondente a tanti dodicesimi del periodo di ferie che gli sarebbe spettato nell'anno quanti sono i mesi interi di servizio prestato dal 1º gennaio dello stesso anno (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata).
Nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza per malattia, la riduzione di cui sopra non si applica se l'assenza non supera i sei mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per i primi sei mesi, salvo che l'assenza duri l'intero anno.
Mensilità Aggiuntive
Al personale viene corrisposta annualmente, entro il 20 dicembre, la gratificazione di Natale, computando le voci che costituiscono il trattamento economico per le quali sia prevista l'erogazione per tredici mensilità.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, la gratificazione compete in proporzione dei mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l'eventuale frazione.
Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al trattamento economico, la gratificazione compete in ragione di tanti dodicesimi quanto sono i mesi per i quali è stato corrisposto il trattamento stesso.
Personale in servizio al 11/07/1999: Spetta a titolo di "Differenza ex mensa" un ammontare annuo di € 9,92, per il 1° e il 2° livello dei Quadri direttivi e per le 2 Aree professionali da corrispondere in occasione della 13a mensilità.
Personale già destinatario dei contratti collettivi ACRI in servizio al 01.11.1999: gli eventuali compensi percentuali saranno computati sulla media degli ultimi dodici mesi (dal 1º dicembre dell'anno precedente al 30 novembre dell'anno in corso), mentre le diarie forfettizzate in via mensile o per periodi maggiori saranno computate nella misura del 40%.
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