CCNL Croce Rossa Italiana e Terzo settore
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/09/2022
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 settembre 2022
Riferimento CCNL
CCNL del 27/05/2020 - Decorrenza: 01/01/2020 - Scadenza: 31/12/2022
Panoramica del Contratto
Per il personale dipendente della Croce Rossa Italiana, Enti del Terzo Settore, Organizzazioni di Volontariato, Fondazioni
Parti Stipulanti
Fpl Uil
Federazione Poteri Locali - Unione Italiana del Lavoro
Cri
Croce Rossa Italiana
Fp Cisl
Federazione dei lavoratori pubblici e dei servizi - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
Fp Cgil
Funzione Pubblica - Confederazione Generale Italiana Lavoro
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| A1 | 1302,72 € | 1302,72 € |
| A2 | 1341,79 € | 1341,79 € |
| A3 | 1380,87 € | 1380,87 € |
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Orario di lavoro
Per tutti i dipendenti l'orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 38 ore distribuito su 5 o 6 giorni.
Lavoro straordinario
È considerato:
- lavoro supplementare quello effettuato oltre l'orario ordinario settimanale fino alle 40 ore settimanali,
- lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali.
Le quote di maggiorazione per il lavoro supplementare e straordinario sono le seguenti:
- supplementare diurno: 25%
- straordinario diurno: 20
- notturno: 30%
- festivo diurno: 30%
- festivo notturno: 50%
Le diverse maggiorazioni non sono cumulabili tra loro e non sono cumulabili con le indennità per lavoro ordinario notturno e/o festivo.
Ferie
Il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie pari a 190 ore lavorative retribuite per anno solare.
In occasione del godimento del periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione.
Al lavoratore che non abbia maturato un anno intero di servizio, spetta per ogni mese di servizio prestato 1/12 del periodo feriale di cui al primo comma del presente articolo.
Mensilità Aggiuntive
Spetta la tredicesima mensilità composta da uno stipendio base secondo l'inquadramento di riferimento.
Non spetta per il periodo di tempo trascorso in aspettativa senza assegni o altra posizione che comporti la sospensione dello stipendio o del salario.
In caso di istaurazione o di risoluzione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio effettivamente maturati; la frazione di mese superiore a quindici giorni va considerata a questi effetti come mese intero.
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