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CCNL Diporto Commerciale (Confsal - Unilavoro)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 maggio 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 15/05/2025 - Decorrenza: 15/05/2025 - Scadenza: 31/12/2029

Panoramica del Contratto

Marittimi impiegati per attività di charter, diporto commerciale e su navi destinate al noleggio per finalità turistiche

Parti Stipulanti

Assoyacht

Associazione Armatori del Diporto

Unilavoro Pmi

Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese

Sct

Super Captains Team

Ciu Unionquadri

Confederazione Italiana di Unione delle Professioni intellettuali

Confsal Fisals

Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/05/2025
LivelloPaga BaseTotale
11350,00 €1350,00 €
21550,00 €1550,00 €
31700,00 €1700,00 €

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Orario di lavoro

L'orario normale di lavoro è di 40 ore alla settimana.

Lavoro straordinario

Le prestazioni di lavoro che eccedono le 40 ore settimanali, sono considerate lavoro straordinario.

Le ore così individuate possono essere inserite all'interno della banca ore per i periodi di recupero assegnati dall'armatore o dal comandante.

Ove sia istituita formale banca ore e si superi un accantonamento orario di 60 ore mensili le relative ore eccedenti saranno comunque considerate lavoro straordinario.

Il lavoro straordinario così individuato sarà soggetto a maggiorazione del 30%.

Ferie

Ai lavoratori spetta un periodo di ferie annuali con corresponsione della retribuzione, nella misura annuale di 36 giorni con esclusione delle domeniche e dei giorni festivi.

Si considerano maturati 3 giorni di ferie per ogni mese di lavoro. Per frazioni di mese si applicherà un giorno di ferie per ogni 10 giorni pieni di assunzione.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, spettano tanti giorni di ferie quanti ne risultano in proporzione al numero dei mesi di anzianità considerando le frazioni di quindici giorni come mese intero. Nel caso in cui il personale non potesse usufruire delle ferie maturate, l'armatore corrisponderà al marittimo altrettante giornate di indennità sostitutiva pari ad 1/26 della paga mensile.

Mensilità Aggiuntive

In riferimento ad ogni periodo pasquale e natalizio è attribuita al lavoratore una mensilità aggiuntiva denominate, per brevità 13a e 14a mensilità.

Su richiesta del lavoratore la corresponsione delle mensilità aggiuntive potrà essere collocata in corrispondenza delle mensilità di giugno e dicembre di ciascun anno.

Tali mensilità aggiuntive, potranno essere erogate pro quota mensilmente.

Nel caso di personale che non abbia maturato un anno di imbarco, verranno corrisposti ratei di tali gratifiche natalizia e pasquale in ragione di tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di imbarco compiuti. Per le frazioni di mese verranno corrisposti i ratei giornalieri.

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