CCNL Dirigenti - Aziende Autotrasporto
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
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Tabella in vigore dal
01 gennaio 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 18/05/2023 - Decorrenza: 01/01/2022 - Scadenza: 31/12/2025
Ultimo aggiornamento
29 dicembre 2025
Panoramica del Contratto
Dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione merci, di servizi logistici e di trasporto combinato
Parti Stipulanti
Confetra
Confederazione Generale italiana dei Trasporti e della Logistica
Manageritalia
Federazione Nazionale dei Dirigenti
Quadri e Professional del Commercio
Trasporti
Turismo
Servizi
Terziario Avanzati
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| Dirigente | 4550,00 € | 4550,00 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Dirigenti - Aziende Autotrasporto: Accordo di rinnovo 22/12/2025
Il 22 dicembre 2025 Confetra con Manageritalia hanno rinnovato il CCNL per i dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione merci, di servizi logistici e di trasporto combin...
Dirigenti - Aziende Autotrasporto: Aggiornamento minimi contrattuali
DIRIGENTI - AZIENDE AUTOTRASPORTO Dirigenti - Aziende Autotrasporto Minimi in vigore dal 01/01/2026 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma Dirigente € 4550 € 0 € ...
Orario di lavoro
In considerazione della posizione, delle funzioni e delle responsabilità particolari del dirigente nell' ambito dell' organizzazione aziendale, la sua prestazione lavorativa non è quantificabile, tuttavia essa tende a correlarsi in linea di massima, pur con ampia discrezionalità, all' orario dell' unità operativa cui il dirigente è addetto specie per quanto riguarda il riposo settimanale e le festività settimanali e infrasettimanali, nel quadro delle leggi vigenti.
Ferie
Il dirigente ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie non inferiore a 30 giorni, comprensivi delle 4 festività religiose soppresse.
Dal computo delle ferie verranno esclusi il sabato, le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso.
Le frazioni di anno saranno computate in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio maturati nel corso dell'anno, considerando pari ad un mese solo le frazioni superiori a 15 giorni.
Le ferie sono irrinunciabili e, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro, non possono essere sostituite, se non per la frazione eccedente il periodo minimo di quattro settimane, dalla relativa indennità per ferie non godute.
L'indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventidue la retribuzione mensile di fatto.
Mensilità Aggiuntive
L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità, entro il 16 dicembre, pari alla retribuzione globale mensile percepita dal dirigente.
L' azienda corrisponderà una quattordicesima mensilità, entro la prima decade di luglio, pari pari alla retribuzione globale dovuta alla data del 30 giugno dello stesso anno.
La quattordicesima mensilità è riferita all' anno che precede la data di pagamento e quindi, precisamente al periodo dal 1° luglio dell' anno precedente al 30 giugno dell' anno in corso.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell' anno, il dirigente avrà diritto a tanti dodicesimi dell' ammontare di ciascuna mensilità aggiuntiva, per quanti sono i mesi di servizio prestato.
Le frazioni di mese non superiori a 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.
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