CCNL Dirigenti - Credito Cooperativo, Casse Rurali ed Artigiane
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
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Tabella in vigore dal
01 gennaio 2024
Riferimento CCNL
CCNL del 30/11/2023 - Decorrenza: 30/11/2023 - Scadenza: 31/12/2025
Ultimo aggiornamento
19 dicembre 2024
Panoramica del Contratto
Dirigenti delle Banche di credito cooperativo, Casse rurali ed artigiane.
Parti Stipulanti
Uilca Uil
Unione italiana lavoratori Credito
Esattorie e Assicurazioni
Fisac Cgil
Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito
Ugl Credito
Unione Generale del Lavoro
Fabi
Federazione Autonoma Bancari Italiani
First Cisl
Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario
Federcasse
Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| Dirigenti | 5615,39 € | 5615,39 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
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Orario di lavoro
La prestazione si effettua, di massima, in correlazione temporale con l'orario normale di lavoro stabilito per l'unità produttiva o per il servizio in turni cui è addetto, con adeguata elasticità.
Ferie
Il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, di 26 giorni.
Il criterio di computo dei periodi di ferie è fissato sulla base dei soli giorni lavorativi dal lunedì al venerdì ovvero dal martedì al sabato, a seconda che l'azienda abbia adottato l'una o l'altra forma di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale.
Il criterio di computo è identico, resta cioè fissato sulla base dei giorni che vanno da lunedì a venerdì, anche per quanto riguarda i periodi di ferie dei dirigenti la cui prestazione lavorativa settimanale sia distribuita su sei giorni anziché su cinque (escludendosi, peraltro, il rientro in servizio col sabato al termine di periodo di ferie comprensivo dei precedenti cinque giorni della settimana).
Ai fini del computo dei periodi di ferie i giorni semifestivi vanno considerati lavorativi per metà.
Norma transitoria: I dirigenti in servizio alla data del 19 febbraio 2002, i nominati dirigenti in forza della disposizione transitoria in calce al c.c.n.l. 7.12.2000, nonché il personale già assunto od inquadrato nella categoria dei quadri direttivi entro il 31.12.2001 e successivamente nominato dirigente, conservano ad personam un periodo annuale di ferie pari a 27 giorni.
Mensilità Aggiuntive
Al dirigente viene corrisposta annualmente, entro il 20 dicembre, la gratificazione di Natale computando le voci che costituiscono il trattamento economico per le quali sia prevista l'erogazione per tredici mensilità.
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